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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 40978/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati sottoscritti dagli imputati e sono, pertanto, inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposti da soggetti non legittimati: l'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,".

Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente".

Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art.571 cod. proc. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]*i, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma, i primi due, di euro quattromila, ed il terzo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA],u9 e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro quattromila e Hicham Lak4ti di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati sottoscritti dagli imputati e sono, pertanto, inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposti da soggetti non legittimati: l'art. 1, comma 54, della legge n. 103 del 2017, nel corpo dell'art. 571, comma 1, cod. proc. pen., che disciplina la impugnazione dell'imputato, ha, infatti, anteposto alla previsione secondo la quale "l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale..." la clausola di esclusione "Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1,". Il comma 55 del medesimo articolo ha, inoltre, soppresso nell'incipit dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, le parole: "Salvo che la parte non vi provveda personalmente". Attraverso tale duplice incisione del dato normativo previgente, il legislatore della riforma ha, pertanto, inteso inequivocabilmente escludere la legittimazione dell'imputato a presentare personalmente ricorso per cassazione, attribuendo il monopolio della redazione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi ai difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Permane, invece, per le impugnazioni diverse dal ricorso per cassazione, la legittimazione personale dell'imputato alla presentazione delle stesse, contemplata dal testo, immutato sul punto, dell'art.571 cod. proc. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]*i, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma, i primi due, di euro quattromila, ed il terzo di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì [OSCURATO:PERSONA],u9 e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro quattromila e Hicham Lak4ti di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensor
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