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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 24159/2023

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12861/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 69, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: revocazione ordinanza Corte di Cassazione per la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28727/2018, depositata il 9 novembre 2018; sul ricorso iscritto al n. 23633/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e Faccio con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.3078/5/2022, depositata il 18 luglio 2022 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare del 19 aprile 2023 ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto-legge 198/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le memori e del Pubblico Ministero che ha chiesto il rige tto di entrambi i ricorsi.

Rilevato che: Con l'ordinanza impugnata nel giudizio R.G. n. 12861/2019 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza n. 19/44/2011 della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 189/35/2009 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro l’avviso di accertamento IVA 2005; decidendo nel merito la Corte respingeva il ricorso introduttivo della lite.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per revocazione la società contribuente deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Nelle more del giudizio la ricorrente ha proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, decreto-legge 119/2018; l’istanzaè stata rigettata dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, il cui provvedimento di diniego è stato tuttavia impugnato avanti a questa Corte con ricorso affidato a due motivi.

Anche in tale procedimento incidentale l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Successivamente la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio e memoria illustrativa.

Con la sentenza impugnata nel giudizio R.G. n. 23633/2022 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza n. 1277/13/2020 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva solo parzialmente accolto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 2005, emessa in seguito all'ordinanza di questa Corte impugnata con il ricorso per revocazione di cui al giudizio R.G. n. 12861/2019.

La CTR osservava in particolare che bene avevano considerato i primi giudici in ordine alla non definibilità ex art. 6, decreto-legge 119/2018, della controversia sulla quale era stata pronunciata detta ordinanza, trattandosi di lite non più pendente, ancorché proposto il ricorso per revocazione dell'ordinanza medesima; che peraltro non era fondata la doglianza della società contribuente in relazione al calcolo degli interessi.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare si deve disporre la riunione delle due cause, stante la palese connessione/interdipendenza oggettiva, peraltro riguardando esse i medesimi soggetti.

Sempre in via preliminare deve valutarsi la rinnovata istanza della ricorrente di sospensione delle cause stesse in vista della definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 231 ss., legge 197/2022, per le possibili conseguenze, dirette ed indirette, sulle cause medesime.

Orbene, tale istanza va senz'altro accolta in relazione alla seconda causa, sussistendone i presupposti di legge, quindi i giudizi riuniti vanno rinviati a nuovo ruolo, per l'effetto della rilevata stretta connessione e della disposta riunione.

PQM La Corte dispone la riunione dei giudizi in epigrafe, sospende il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12861/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentatae difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 69, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: revocazione ordinanza Corte di Cassazione per la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 28727/2018, depositata il 9 novembre 2018; sul ricorso iscritto al n. 23633/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e Faccio con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.3078/5/2022, depositata il 18 luglio 2022 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza cartolare del 19 aprile 2023 ex artt. 23, comma 8-bis, decreto-legge 137/2020, 8, comma 8, decreto-legge 198/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le memori e del Pubblico Ministero che ha chiesto il rige tto di entrambi i ricorsi. Rilevato che: Con l'ordinanza impugnata nel giudizio R.G. n. 12861/2019 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza n. 19/44/2011 della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 189/35/2009 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl contro l’avviso di accertamento IVA 2005; decidendo nel merito la Corte respingeva il ricorso introduttivo della lite. Avverso tale pronuncia propone ricorso per revocazione la società contribuente deducendo tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Nelle more del giudizio la ricorrente ha proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, decreto-legge 119/2018; l’istanzaè stata rigettata dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, il cui provvedimento di diniego è stato tuttavia impugnato avanti a questa Corte con ricorso affidato a due motivi. Anche in tale procedimento incidentale l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Successivamente la ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio e memoria illustrativa. Con la sentenza impugnata nel giudizio R.G. n. 23633/2022 la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl avverso la sentenza n. 1277/13/2020 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva solo parzialmente accolto il ricorso contro la cartella di pagamento IVA 2005, emessa in seguito all'ordinanza di questa Corte impugnata con il ricorso per revocazione di cui al giudizio R.G. n. 12861/2019. La CTR osservava in particolare che bene avevano considerato i primi giudici in ordine alla non definibilità ex art. 6, decreto-legge 119/2018, della controversia sulla quale era stata pronunciata detta ordinanza, trattandosi di lite non più pendente, ancorché proposto il ricorso per revocazione dell'ordinanza medesima; che peraltro non era fondata la doglianza della società contribuente in relazione al calcolo degli interessi. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi, poi illustrati con una memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare si deve disporre la riunione delle due cause, stante la palese connessione/interdipendenza oggettiva, peraltro riguardando esse i medesimi soggetti. Sempre in via preliminare deve valutarsi la rinnovata istanza della ricorrente di sospensione delle cause stesse in vista della definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 231 ss., legge 197/2022, per le possibili conseguenze, dirette ed indirette, sulle cause medesime. Orbene, tale istanza va senz'altro accolta in relazione alla seconda causa, sussistendone i presupposti di legge, quindi i giudizi riuniti vanno rinviati a nuovo ruolo, per l'effetto della rilevata stretta connessione e della disposta riunione. PQM La Corte dispone la riunione dei giudizi in epigrafe, sospende il
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