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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 34248/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17946/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 595/2020 depositata il28/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 595 del 2020 della Corte di appello di Perugia, esponendo che: - avevano ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della quota di regresso relativa all’estinzione a stralcio di una esposizione debitoria nei confronti di un istituto di credito, quali cofideiussori della società fallita SEM; - [OSCURATO:PERSONA] si era opposta controdeducendo, in particolare, che con scrittura privata successiva alla fideiussione, ma antecedente al richiamato fallimento, era stato raggiunto un accordo tra soci che prevedeva l’uscita in recesso dalla società di alcuni a fronte della liberazione dei medesimi dagli obblighi correlati alla manleva in parola; - il Tribunale aveva accolto l’opposizione con pronuncia condivisa dalla Corte di appello secondo cui, in specie: - le premesse della convenzione, parte prescrittiva della stessa, deponevano nell’univoco senso invocato dall’originaria opponente, mentre non potevano aver rilievo ulteriori clausole di quel contratto concernenti esplicitamente altri soggetti sociali; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 118, disp att. cod. proc civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato solo in modo apparente, per mera e acritica relazione alla decisione del Tribunale, senza neppure chiarire a quali clausole ulteriori, asseritamente riferite ad altri soggetti, avesse infine fatto riferimento; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1367, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo le premesse della discussa convenzione vincolanti senza una lettura complessiva dell’atto e delle sue parti specificatamente prescrittive, e in particolare senza considerare la clausola, così privata di effetto, che chiariva i termini della solo successiva liberazione dalla manleva, non intervenuta per [OSCURATO:PERSONA] ma solo per altri; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo la disamina della clausola che, specificando i soggetti liberati dagli effetti della manleva, e i termini della stessa, non annoverava [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; in primo luogo, la deduzione di omesso esame è inibita dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito; ciò ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile “ratione temporis”, il cui contenuto è stato peraltro reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come quarto comma dell’art. 360cod. proc. civ.; né parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947); in secondo luogo, le censure inerenti all’ermeneutica negoziale non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non dev’essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319, e succ. conf.): in tal caso, cioè, il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione istruttoria estranea alla presente sede di legittimità; in terzo luogo, la motivazione della Corte di appello è pienamente riconoscibile e, valorizzando le premesse contrattuali integranti parte del negozio al di là della loro nominazione formale, ha letto proprio perciò complessivamente la scrittura, con conseguente apoditticità della correlata censura; conclusivamente, la Corte territoriale ha ritenuto che le clausole contrattuali che rinviavano a una successiva dichiarazione la liberazione dagli obblighi correlati alla manleva – peraltro ipotizzabile come meramente ricognitiva –non potevano riguardare che i soggetti indicati e non quelli pur parti del negozio ma in esse non nominati, sicché la liberazione dagli obblighi in parola per [OSCURATO:PERSONA] era certamente immediata e correlata alla finalità complessiva del patto, ovvero quella di regolare i rapporti al momento del recesso di alcuni soci tra cui pacificamente la stessa; si tratta, come evidente, di un’interpretazione plausibile e come tale non sindacabile con il gravame per cassazione; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali della controricorrente, liquidate in euro 1.800,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17946/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 595/2020 depositata il28/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 595 del 2020 della Corte di appello di Perugia, esponendo che: - avevano ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della quota di regresso relativa all’estinzione a stralcio di una esposizione debitoria nei confronti di un istituto di credito, quali cofideiussori della società fallita SEM; - [OSCURATO:PERSONA] si era opposta controdeducendo, in particolare, che con scrittura privata successiva alla fideiussione, ma antecedente al richiamato fallimento, era stato raggiunto un accordo tra soci che prevedeva l’uscita in recesso dalla società di alcuni a fronte della liberazione dei medesimi dagli obblighi correlati alla manleva in parola; - il Tribunale aveva accolto l’opposizione con pronuncia condivisa dalla Corte di appello secondo cui, in specie: - le premesse della convenzione, parte prescrittiva della stessa, deponevano nell’univoco senso invocato dall’originaria opponente, mentre non potevano aver rilievo ulteriori clausole di quel contratto concernenti esplicitamente altri soggetti sociali; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 118, disp att. cod. proc civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato solo in modo apparente, per mera e acritica relazione alla decisione del Tribunale, senza neppure chiarire a quali clausole ulteriori, asseritamente riferite ad altri soggetti, avesse infine fatto riferimento; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1367, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato ritenendo le premesse della discussa convenzione vincolanti senza una lettura complessiva dell’atto e delle sue parti specificatamente prescrittive, e in particolare senza considerare la clausola, così privata di effetto, che chiariva i termini della solo successiva liberazione dalla manleva, non intervenuta per [OSCURATO:PERSONA] ma solo per altri; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato omettendo la disamina della clausola che, specificando i soggetti liberati dagli effetti della manleva, e i termini della stessa, non annoverava [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; in primo luogo, la deduzione di omesso esame è inibita dalla doppia decisione conforme dei giudici di merito; ciò ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile “ratione temporis”, il cui contenuto è stato peraltro reintrodotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, come quarto comma dell’art. 360cod. proc. civ.; né parte ricorrente ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito sono state diverse (Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 28/02/2023, n. 5947); in secondo luogo, le censure inerenti all’ermeneutica negoziale non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non dev’essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28319, e succ. conf.): in tal caso, cioè, il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione istruttoria estranea alla presente sede di legittimità; in terzo luogo, la motivazione della Corte di appello è pienamente riconoscibile e, valorizzando le premesse contrattuali integranti parte del negozio al di là della loro nominazione formale, ha letto proprio perciò complessivamente la scrittura, con conseguente apoditticità della correlata censura; conclusivamente, la Corte territoriale ha ritenuto che le clausole contrattuali che rinviavano a una successiva dichiarazione la liberazione dagli obblighi correlati alla manleva – peraltro ipotizzabile come meramente ricognitiva –non potevano riguardare che i soggetti indicati e non quelli pur parti del negozio ma in esse non nominati, sicché la liberazione dagli obblighi in parola per [OSCURATO:PERSONA] era certamente immediata e correlata alla finalità complessiva del patto, ovvero quella di regolare i rapporti al momento del recesso di alcuni soci tra cui pacificamente la stessa; si tratta, come evidente, di un’interpretazione plausibile e come tale non sindacabile con il gravame per cassazione; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese processuali della controricorrente, liquidate in euro 1.800,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto e nella
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