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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05948/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di RIMINId-ate-aie-a4ie-parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 11/05/2021, il G.i.p. del Tribunale di Rimini applicava a GIUFFRIDA Vito, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto in concorso.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

Il ricorso è inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; in senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro tilWin alla cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 del TRIBUNALE di RIMINId-ate-aie-a4ie-parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 11/05/2021, il G.i.p. del Tribunale di Rimini applicava a GIUFFRIDA Vito, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concordata con il P.M. in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto in concorso. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. Il ricorso è inammissibile, avuto riguardo al consolidato indirizzo secondo cui «ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; in senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro tilWin alla cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]1
Sentenza Cassazione n. 05948/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris