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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024

Cassazione n. 38661/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle artn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è stato tardivamente proposto il 5 aprile 2024 a fronte di sentenza emessa il 3 novembre 2023, che prevedeva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Tale termine è stato rispettato e da esso - cioè dal primo febbraio 2024 - decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo il 5 aprile 2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che è pervenuta memoria della parte civile, che, però, non ha fornito un utile contributo alla decisione, così che non possono essere liquidate le spese richieste (v.

Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923 - 01); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle artn udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è stato tardivamente proposto il 5 aprile 2024 a fronte di sentenza emessa il 3 novembre 2023, che prevedeva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione. Tale termine è stato rispettato e da esso - cioè dal primo febbraio 2024 - decorreva il termine di 45 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo il 5 aprile 2024; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento ciascuno delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che è pervenuta memoria della parte civile, che, però, non ha fornito un utile contributo alla decisione, così che non possono essere liquidate le spese richieste (v. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 38661/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris