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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 41580/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanzaemessa il 27 maggio 2025 d a l T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Con due motivi di ricorso, tra loro logicamente connessi, premesso che la misura è attualmente in esecuzione per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per due reati fine contestati ai capi 155)e 169), deduce la violazione del ne bis in idem cautelare evizi della motivazione in quanto il Tribunale, sulla base di un generico riferimento all’incapacità di autocontrollo del ricorrente, ha negato la sostituzione della misura custodiale senza considerare: a) che nel procedimento pendente per i medesimi fatti dinanzi al Tribunale di Firenze, gli è stata applicata, prima, la misura degli arresti domiciliari e, successivamente, quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

A sostegno della sussistenza del bis in idem cautelare, si riportano nel primo motivo brani delle ordinanze genetiche relative ai due procedimenti dai quali emerge, ad esempio, l’identità tra il reato di cui al capo 155) e quello indicato come capo 8 ) nel procedimento fiorentino; b) che il ricorrente ha rispettato la misura degli arresti domiciliari applicatagli dall’aprile 2024 al novembre 2024.

2. Il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria in cui, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, ha eccepito la non deducibilità nell’incidente cautelare dell'eccezione di bis in idem e, con riferimento alle esigenze cautelari, ha rilevato la completezza e l’immunità da vizi logici delle argomentazioni dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Idue motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono complessivamente infondati per le ragioni di seguito esposte.

2. La questione della violazione del ne bis in idem è deducibile successivamente all’esercizio dell’azione penale,in funzione dell’emissione di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.(cfr. Sez. 2, n. 29209 del 04/09/2020, Fejzaj, Rv. 279819), ma non nell’incidente cautelare.

Si è , infatti, affermato che , in tale fase,la competenza funzionale del giudice dell’incidente cautelare è circoscritta alla verifica della gravità indiziaria, nei limiti e per le finalità di cui all'art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1907 del 17/7/ 1995, Zafforo , Rv. 202630).

Va, peraltro, aggiunto che l’ordinamento processuale non vieta l’emissione di più misure cautelari per lo stesso fatto e ciò emerge chiaramente dall’art. 297 cod. proc. pen. che consente l’applicazione di più misurecautelari per il medesimo fatto, anche se diversamente circostanziato o qualificato, prevedendo, in tale ipotesi, la retrodatazione dei terminidi durata della misura cautelare dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima misura cautelare.

2.1. Il ricorrente, tuttavia, non invoca tale retrodatazione, ma si limita a dedurre la medesimezza del fatto inrelazione al quale sono state applicate le due misure cautelari al solo fine di dimostrare l’attenuazione delle esigenze cautelari e la fondatezza dell’istanza di sostituzione della misura custodiale.

Anche sotto tale profilo la doglianza è infondata.

L’ordinanza impugnata, infatti, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, oltre a richiamare l’operatività nel caso di specie, della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha escluso che gli elementi prospettati dal ricorrentepresentino profili di novità idonei a determinare una rivisitazione del quadro cautelare, e ciò in ragione: a) della diversità di soggetti con i quali [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere del reato associativo nel presente procedimento e in quello fiorentino ; b) della emissione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nell’ambito di un terzo procedimento, di altra ordinanza custodiale del 7/1/2025, relativa ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], smentendo, così, l’affermazione difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più commesso reati dopo marzo 2021; c) le risultanze della perquisizione domiciliare eseguita il 5/2/2024 nel corso dell’esecuzione della misura emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, perquisizione che ha portato al rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di denaro diviso in banconote di piccolo taglio (euro 1375,00), di gr. 49,49 di hashish, nonché di strumenti destinati alla pesatura e confezionamento della sostanza.

A fronte di tale solido apparato argomentativo, non illogicamente reputato sintomatico del pericolo di recidiva, il ricorrente si è limitato ad insistere sulla medesimezza dei fatti e sulla sostituzione della misura custodiale disposta nel procedimento fiorentino, elemento, questo, privo di decisività e, comunque, adeguatamente valutato dal Tribunale, in ragione della possibile mancata conoscenza da parte del Giudice fiorentino della pendenza degli altri due procedimenti per reati associativi.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanzaemessa il 27 maggio 2025 d a l T ribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. Con due motivi di ricorso, tra loro logicamente connessi, premesso che la misura è attualmente in esecuzione per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per due reati fine contestati ai capi 155)e 169), deduce la violazione del ne bis in idem cautelare evizi della motivazione in quanto il Tribunale, sulla base di un generico riferimento all’incapacità di autocontrollo del ricorrente, ha negato la sostituzione della misura custodiale senza considerare: a) che nel procedimento pendente per i medesimi fatti dinanzi al Tribunale di Firenze, gli è stata applicata, prima, la misura degli arresti domiciliari e, successivamente, quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A sostegno della sussistenza del bis in idem cautelare, si riportano nel primo motivo brani delle ordinanze genetiche relative ai due procedimenti dai quali emerge, ad esempio, l’identità tra il reato di cui al capo 155) e quello indicato come capo 8 ) nel procedimento fiorentino; b) che il ricorrente ha rispettato la misura degli arresti domiciliari applicatagli dall’aprile 2024 al novembre 2024. 2. Il Procuratore Generale ha depositato una requisitoria in cui, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso, ha eccepito la non deducibilità nell’incidente cautelare dell'eccezione di bis in idem e, con riferimento alle esigenze cautelari, ha rilevato la completezza e l’immunità da vizi logici delle argomentazioni dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Idue motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono complessivamente infondati per le ragioni di seguito esposte. 2. La questione della violazione del ne bis in idem è deducibile successivamente all’esercizio dell’azione penale,in funzione dell’emissione di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.(cfr. Sez. 2, n. 29209 del 04/09/2020, Fejzaj, Rv. 279819), ma non nell’incidente cautelare. Si è , infatti, affermato che , in tale fase,la competenza funzionale del giudice dell’incidente cautelare è circoscritta alla verifica della gravità indiziaria, nei limiti e per le finalità di cui all'art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 1907 del 17/7/ 1995, Zafforo , Rv. 202630). Va, peraltro, aggiunto che l’ordinamento processuale non vieta l’emissione di più misure cautelari per lo stesso fatto e ciò emerge chiaramente dall’art. 297 cod. proc. pen. che consente l’applicazione di più misurecautelari per il medesimo fatto, anche se diversamente circostanziato o qualificato, prevedendo, in tale ipotesi, la retrodatazione dei terminidi durata della misura cautelare dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima misura cautelare. 2.1. Il ricorrente, tuttavia, non invoca tale retrodatazione, ma si limita a dedurre la medesimezza del fatto inrelazione al quale sono state applicate le due misure cautelari al solo fine di dimostrare l’attenuazione delle esigenze cautelari e la fondatezza dell’istanza di sostituzione della misura custodiale. Anche sotto tale profilo la doglianza è infondata. L’ordinanza impugnata, infatti, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, oltre a richiamare l’operatività nel caso di specie, della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha escluso che gli elementi prospettati dal ricorrentepresentino profili di novità idonei a determinare una rivisitazione del quadro cautelare, e ciò in ragione: a) della diversità di soggetti con i quali [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere del reato associativo nel presente procedimento e in quello fiorentino ; b) della emissione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nell’ambito di un terzo procedimento, di altra ordinanza custodiale del 7/1/2025, relativa ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 commessi fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], smentendo, così, l’affermazione difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe più commesso reati dopo marzo 2021; c) le risultanze della perquisizione domiciliare eseguita il 5/2/2024 nel corso dell’esecuzione della misura emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, perquisizione che ha portato al rinvenimento nella disponibilità del ricorrente di denaro diviso in banconote di piccolo taglio (euro 1375,00), di gr. 49,49 di hashish, nonché di strumenti destinati alla pesatura e confezionamento della sostanza. A fronte di tale solido apparato argomentativo, non illogicamente reputato sintomatico del pericolo di recidiva, il ricorrente si è limitato ad insistere sulla medesimezza dei fatti e sulla sostituzione della misura custodiale disposta nel procedimento fiorentino, elemento, questo, privo di decisività e, comunque, adeguatamente valutato dal Tribunale, in ragione della possibile mancata conoscenza da parte del Giudice fiorentino della pendenza degli altri due procedimenti per reati associativi. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così
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