CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 19626/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona della sostituta Laura [OSCURATO:PERSONA], la quale ha conclusoper la declaratoria di inammissibilità del ricorso;udito altresì l’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro, per Giuseppina [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale d i [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza con laquale il GUP aveva rigettato l’istanza di dissequestro della somma di euro 88.500,00,posta sotto vincolo con decreto del GIP del 24/09/2022, eseguito il 06/10/2022,nell’ambito di un procedimento penale (n. 97/2022 [OSCURATO:PERSONA], operazione c.d. “TreCroci”), avente a oggetto att ività di narcotraffico, anche in forma associat a, inparticolare all’interno del porto d i [OSCURATO:PERSONA]). Tra i soggetti raggiunti d a misuracautelare personale vi era Vincenzo BRANDIMARTE, sul quale sono stati ravvisati graviindizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 conl’aggravante mafiosa, oltre a più reati f ine ai sensi dell’art. 73 del medesimo decreto,riguardanti ingenti quantitativi di cocaina. Nei confronti del citato BRANDIMARTE, ilgiudice aveva disposto anche il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca perequivalente, r ispetto alla condotta d i narcotraffico, dei beni ritenuti nella suadisponibilità, sino alla concorrenza di euro 324.280,00.A fronte delle doglianze veicolate con il riesame, il Tribunale ha r itenutoinammissibile quella inerente alla somma di denaro, siccome oggetto di provvedimentodi restituzione e ha rigettato le altre, dopo aver precisato che non era stata messa indiscussione la sussistenza del fumus commissi delicti , sul punto dando rilievo allamancata impugnazione dell’ordinanza applicativa della misura personale. La misurareale aveva riguardato anche varie somme, tra le quali quella d i euro 88.500,00conservata in una busta arancione. Il t itolo era stato confermato dal Tr ibunale delriesame, con r igetto del ricorso proposto avanti alla Corte di cassazione. IlBRANDIMARTE era stato, poi, condannato ad anni 15 e mesi 8 di reclusione e euro47.000,00 di multa, anche per il t itolo associativo, oltre che più reati f ine, con confiscadi quanto in sequestro.2. Quanto alla somma da ultimo citata, i l Tribunale ha precisato che la moglie delBRANDIMARTE, Giuseppina [OSCURATO:PERSONA], aveva formulato istanza di restituzione per ben duevolte (procc. n. 228 – R/2024 e n. 12 – R/2025) e che, in particolare, nell’u ltimoprocedimento, era stato rigettato l’appello proposto avverso il rigetto dell’istanza edichiarata l’inammissibilità del conseguente ricorso da parte della Corte di cassazione(giusta sentenza n. 22642/2025).A sostegno della nuova r ichiesta, la difesa aveva opposto la r iconducib ilità dellasomma a regalie nuziali (i due avendo contratto matrimonio il 15/09/2022, cioè circa20 giorni pr ima del sequestro), assumendo che il manoscritto (r iportante una lista dinominativi e corrispettivi in denaro), parimenti sequestrato, iner isse ai doni di nozze,tale fog lietto essendo stato menzionato nel verbale d i consegna della documentazionein sequestro, con la precisazione che, per mera svista, di esso non si era fattamenzione invece nel verbale di sequestro. Come elemento di novità, in quella sede, ladifesa aveva allegato la circostanza che la Corte di cassazione a Sezioni Unite (n.13783/2025) aveva affermato la non confiscabilità dei beni del terzo interessato. IlGUP, tuttavia, r iteneva che tale circostanza non integrasse il necessar io elemento dinovità r ispetto alle precedenti decisioni, per esser stata essa considerata nel giud izioabbreviato, in sede di confisca.Il Tribunale ha ritenuto, pertanto, che le argomentazioni difensive reiterassero quellegià prospettate e disattese negli altr i procedimenti, aggiungendo che l’assuntodifensivo sarebbe comunque sconfessato dalla circostanza che quel denaro nonpotrebbe essere ricondotto alla [OSCURATO:PERSONA], mancandone la prova, a tal f ine valor izzandoquanto in precedenza affermato circa la non riferibilità della lista alle regalie di nozze,bensì alle transaz ioni illecite, non essendo stato allegato l’elenco degli invitati, nédichiarazioni provenienti da tali soggetti e neppure precisato in che misura le presunteregalie fossero state effettuate a favore della [OSCURATO:PERSONA] o del marito.3. La difesa della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il qualeha dedotto violazione d i legge in relazione alla riconducibilità della somma all’attivitàillecita e non beni di provenienza lecita, nella disponibilità della [OSCURATO:PERSONA] , terzainteressata, nei confronti della quale non avrebbe potuto essere disposta la confiscaper equivalente; oltre a violaz ione d i legge in ordine alle ragioni del periculum in mora.Premesso un richiamo ai princip i formulati in materia di apparenza della motivazione,la difesa ha contestato la ritenuta non pertinenza dei principi affermati nella sentenzan. 13783 del 2025 delle Sezioni Unite penali. La difesa ha osservato che il primogiudice aveva r iconosciuto la r iconducib ilità delle somme alle regalie, rigettandol’istanza sull’errato presupposto che la restituzione non fosse possibile perché lasomma apparteneva anche all’imputato, errore in dir itto che la difesa aveva chiesto dicorreggere proprio alla stregua dei princip i di diritto affermati dalla sentenzarichiamata. I l Tribunale, invece, non ne avrebbe tenuto conto, omettendo diconsiderare che almeno la metà d i quella somma era r iconducib ile alla [OSCURATO:PERSONA].Sotto altro profilo, poi, si assume l’assenza di motivazione quanto al periculum inmora, richiamando il contenuto del gravame rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il Tribunale ha operato una premessa, distinguendo tra le doglianze oggetto delle precedentivalutazioni e quelle allegate dalla difesa come elementi di novità e, quanto alle prime, harichiamato il provvedimento reso nel procedimento n. 12 – R/2025, in esso essendosi chiarite leragioni per le quali la somma oggetto dell’istanza non era stata ricondotta alle regalie nuziali e ilmanoscritto non riconducibile esattamente alla sola somma della quale si chiede il dissequestro.Sul punto, peraltro, si era già osservato che la difesa non aveva supportato le proprie asserzionicon elementi dimostrativi della loro veridicità (quali, a esempio, la lista degli invitati, prova che sifosse tenuto un ricevimento, dichiarazioni dei presunti donatori), non essendo stato neppureallegato se dette presunte donazioni fossero state fatte alla [OSCURATO:PERSONA] o al coniuge o a entrambi, laprima non avendo dimostrato che la somma o parte di essa fosse di sua esclusiva pertinenza. Lastessa Corte di legittimità, nel conseguente procedimento instaurato con ricorso dell’interessata,aveva stigmatizzato l’assenza delle allegate violazioni di legge, anche sotto il profilodell’apparenza della motivazione.3. Fatta tale premessa, Il Tribunale ha ritenuto l’assenza di elementi di novità, valutando comeultronei i principi affermati dal Supremo consesso di legittimità in un caso nel quale nelleprecedenti decisioni si era ritenuto che la somma oggetto dell’istanza di restituzione non fosseneppure in parte riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA].4. Ciò posto, il motivo è manifestamente infondato.È principio consolidato, da ribadirsi in questa sede, quello per il quale il ricorso per cassazionecontro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o inprocedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativoposto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logicoseguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/1072023, Rv. 285608 – 01; n. 18951 del 14/3/2017,Rv. 269656 – 01; Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692 – 01). Con la conseguenza chenon possono essere dedotti, con il predetto mezzo di impugnazione, vizi della motivazione chenon rientrano nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett.b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Rv. 248468 – 01; Sez. 2, n. 18951 del14/03/2017, Rv. 269656 – 01; n. 49739 del 10/1072023, Rv. 285608 – 01).4.1. Alla luce di tali coordinate in diritto, deve escludersi che il provvedimento impugnato siaincorso nella dedotta violazione di legge, posto che la risposta del Tribunale è tutt’altro cheapparente, costituendo la doverosa, semplice constatazione della riproposizione della medesimaistanza. Del tutto legittimamente, invero, il giudice territoriale ha richiamato la precedentedecisione, con la quale si era stigmatizzata l’assenza di prova della pertinenza della somma (o diparte di essa) alla [OSCURATO:PERSONA]. Cosicché, di nessun pregio, come correttamente rilevato dal Tribunale, èil richiamo alla decisione con la quale le Sezioni Unite penali di questa Corte di cassazione hannoaffermato che, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva,la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dalmedesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra leparti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singoloconcorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep.2025, Rv. 287756 – 01); che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto inpresenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora talenesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca perequivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del beneche ne costituisce l'oggetto (Sez. U, n. 13783/2025 cit., Rv. 287756 – 02); infine, che la confiscaper equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, a una funzionerecuperatoria e sanzionatoria in quanto avente a oggetto beni privi del rapporto di derivazione dalreato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valoreeccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783/2025, cit.,Rv. 287756 – 03).4.2. Tuttavia, nell’ordinanza censurata, si fa espresso riferimento alla precedente decisione,con la quale era stata rigettata la richiesta di restituzione della somma di denaro, cosicché deveconsiderarsi assorbita ogni valutazione inerente alla provenienza lecita della stessa e allariconducibilità, sia pure in parte, alla [OSCURATO:PERSONA], sul punto avendo il giudice del merito formulato unavalutazione congruamente argomentata, come riconosciuto dal giudice delle leggi.Sicché, operata detta premessa, in applicazione di principi già affermati, deve ritenersiinammissibile la reiterazione di un’impugnazione già proposta avverso il medesimoprovvedimento, sussistendo al riguardo una preclusione processuale (Sez. 2, n. 29668 del04/04/2019, Rv. 276736 – 01, in fattispecie relativa all'impugnazione, medianteappello cautelare e successivo ricorso per cassazione, del medesimo provvedimento di rigettodi istanza di dissequestro di beni sottoposti a sequestro preventivo rispetto al quale erano giàstati esperiti i medesimi mezzi di gravame).Il che ha determinato l’assorbimento del motivo inerente alla sussistenza del periculum inmora, una volta ritenuta la mera riproposizione della stessa istanza di dissequestro, sulla qualepiù volte si era pronunciato il Tribunale investito del gravame cautelare.5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa della inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/05/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]