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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 06837/2026

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertàdi Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari ─ accogliendo l’appello del Pubblico ministero ─ ha annullato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato, escludendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la richiesta di misura cautelare e ha applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione al reato ex artt. 61 n. 2, 337, 56, 5575,576 n. 5-bise 635 cod. pen. descritto nella imputazione provvisoria.

2. Nelricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annulla m ento dell’ordinanza deducendo violazionedell’art. 274, comam 1, lett. c, cod. procpen. nel desumereil rischio concreto e attuale di reiterazione del rea t o escl usivamente dalla gravit à del reato.

Si assume, inoltre, che la scelta del Tribunale v ì ola i l principio di proporzionalità, tanto più considerando che dalla originaria contestazione è stata espunta quella concernente il tentativo di omicidio nei confronti degli agenti della Polizia locale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile perché non si confronta con la motivazione della ordinanzaimpugnata.

Il Tribunale ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] non solo si oppose agli operanti co n pervicacia,ma anche che te nt ò di fuggire con modalità di guida pericolose e che egli ha poi offerto una giustificazione(evitare il controllo della polizia poiché privo di documenti) della sua condotta che dimostra unapersonalitàtrasgressiva e priva di autocontrollo.

Inoltre, il Tribunalenon si è limitato a tra r re i propri elementi di v alutazione dal fatto per il quale si procede , ma ha rimarcato l’ esistenza da precedenti condanne per gravi reati: tentata e storsione , guida in stato di ebbrezza , detenzionee vendita illecita di sostanz e stupefacenti (in relazione a questi ultimi reati altri procedimentisono in corso).

Sulla scorta di questielementi di valutazione , applicando pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha escluso che gli arresti domiciliaripossano valere a infrenare la pericolosità dell’ indagato, poiché trattasi di misurarimessa alla sua spontanea osservanza.

2. Dalla inammissibil ità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 09/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertàdi Bari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari ─ accogliendo l’appello del Pubblico ministero ─ ha annullato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato, escludendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, la richiesta di misura cautelare e ha applicatoa [OSCURATO:PERSONA] la custodia cautelare in carcere in relazione al reato ex artt. 61 n. 2, 337, 56, 5575,576 n. 5-bise 635 cod. pen. descritto nella imputazione provvisoria. 2. Nelricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annulla m ento dell’ordinanza deducendo violazionedell’art. 274, comam 1, lett. c, cod. procpen. nel desumereil rischio concreto e attuale di reiterazione del rea t o escl usivamente dalla gravit à del reato. Si assume, inoltre, che la scelta del Tribunale v ì ola i l principio di proporzionalità, tanto più considerando che dalla originaria contestazione è stata espunta quella concernente il tentativo di omicidio nei confronti degli agenti della Polizia locale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile perché non si confronta con la motivazione della ordinanzaimpugnata. Il Tribunale ha rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] non solo si oppose agli operanti co n pervicacia,ma anche che te nt ò di fuggire con modalità di guida pericolose e che egli ha poi offerto una giustificazione(evitare il controllo della polizia poiché privo di documenti) della sua condotta che dimostra unapersonalitàtrasgressiva e priva di autocontrollo. Inoltre, il Tribunalenon si è limitato a tra r re i propri elementi di v alutazione dal fatto per il quale si procede , ma ha rimarcato l’ esistenza da precedenti condanne per gravi reati: tentata e storsione , guida in stato di ebbrezza , detenzionee vendita illecita di sostanz e stupefacenti (in relazione a questi ultimi reati altri procedimentisono in corso). Sulla scorta di questielementi di valutazione , applicando pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, ha escluso che gli arresti domiciliaripossano valere a infrenare la pericolosità dell’ indagato, poiché trattasi di misurarimessa alla sua spontanea osservanza. 2. Dalla inammissibil ità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 09/01/2026
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