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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24333/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Venosa; nel procedimento a carico della medesima; avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza del tribunale di Potenza del 8 marzo 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in ordine a reati ex artt. 74, e 73 del DPR 309/90.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di ricorso.

3. Con il primo deduce l'erronea applicazione della legge in ordine al reato associativo, avendo la corte trascurato la doglianza difensiva in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo ritenuto che la censura difensiva fosse solo circoscritta al tema della connivenza non punibile, così redigendo una motivazione apparente mediante il mero richiamo a fattispecie concorsuali di spaccio ritenute sintomatiche di un contesto associativo, laddove l'imputata si sarebbe limitata solo a tenere contatti costanti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna consapevolezza in ordine al coinvolgimento di terzi nell'ambito di una organizzazione criminale.

Mancherebbe quindi ogni valutazione sulla coscienza e volontà del sodalizio contestato.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine all'episodio sub 19, atteso che il giudizio di responsabilità poggerebbe sul mero atteggiamento di tolleranza della imputata, e si sostiene che i residui reati fine avrebbero dovuto essere inquadrati nell'ambito dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, non essendosi la corte di appello confrontata con due dati dirimenti, quali un episodio di arresto in flagranza che non potrebbe dispiegare effetti in ordine alla condotta di cui al capo 23 né estendersi ad altre condotte contestate alla imputata, e la circostanza per cui si tratterebbe sempre, per le altre ipotesi di cessione diverse dal capo 23, di mera droga parlata, che imporrebbe una valutazione autonoma dei singoli episodi in rapporto a quantità e qualità della droga, cosicchè l'impossibilità di determinare il dato ponderale imporrebbe di considerare manifestamente illogica la esclusione della ipotesi lieve.

5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e motivazione contraddittoria con riguardo all'art. 74 comma 7 del DPR 309/90 e al relativo diniego della attenuante.

I giudici non avrebbero valutato la portata delle dichiarazioni nella prospettiva di assicurare le prove del reato, trascurando altresì di considerare, ai fini della predetta attenuante, come la valutazione non debba ricercare la sussistenza di nuove informazioni ma solo la interruzione dell'attività del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato: posto che ricorre un caso di doppia conforme per cui la motivazione emerge dalla considerazione di entrambe le sentenze, i giudici hanno esaminato i numerosi delitti scopo ascritti quale indizio significativo della attività associativa, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, (Sitz. 3 - , n. 20003 del 10/01/2020 Rv.

J. "p I .4 279505 - 02).

Da questa analisi tr,--secondo i giudici, un contributo costante e definito - e come tale inevitabilmente consapevole, nei fatti - da parte della ricorrente, alla vita dell'ente associativo, sostanziatosi nella gestione di fondamentali mezzi strumentali, come il retrobottega del negozio di ortofrutta, l'appartamento-deposito di via Serritelli, gli utensili per il confezionamento delle dosi, nel contesto di una collaudata collaborazione, con chiari e plurimi ruoli contributivi e nel quadro di quella che la Corte definisce, senza specifica confutazione da parte della difesa, come una chiara consapevolezza da parte della donna del ruolo svolto da diversi sodali, espressamente indicato "come documentato dalle intercettazioni e dai fotogrammi riprodotti nelle pagine 34, 35 38 e 41 della sentenza di primo grado"..

In tal senso depone, in particolare : - l'analisi del primo episodio contestato (capo 9 del decreto che dispone il giudizio), ove è valorizzata una conversazione con il sodale [OSCURATO:PERSONA] (n. 703, riportata a p. 7 ss. della sentenza di primo grado), che si svolge mentre in costanza di attività di confezionamento dello stupefacente e di commento sulle rimanenze di magazzino, ci si riferisce all'andamento dei prezzi di mercato, a pregressi depositi e cessioni di significativa entità (un chilo smaltito nella sola settimana di ferragosto), al valore del giro d'affari, ad alcuni ammanchi registrati, alla provenienza delle forniture da soggetti inseriti in circuiti mafiosi (v. p. 8 della sentenza di primo grado), al coinvolgimento di altri soggetti (tra i quali l'autotrasportatore Maggi soprannominato "quello della rucola"); la ricostruzione dell'episodio di cui al capo 13), in cui la ricorrente è coinvolta nelle fasi finali del prelievo, a bordo di un'autovettura, di un quantitativo di stupefacente recapitato da alcuni fornitori, a bordo di autovetture scortate dal [OSCURATO:PERSONA], con espliciti riferimenti della Loviso ad un protocollo collaudato di esercizio del suo compito; dalla analisi delle immagini videoregistrate poste a fondamento dei capi 15), 16), 18) e 19) (fotogrammi riprodotti con didascalia nelle p. 30-45 della sentenza di primo grado) che riprendono la Loviso attivamente coinvolta nelle attività di confezionamento della cocaina e della marijuana che si svolgono nel retrobottega del negozio di ortofrutta di [OSCURATO:PERSONA]; dalle videoriprese e dalle intercettazioni ambientali a fondamento del capo 21), ove la Loviso è monitorata nell'atto di impartire a [OSCURATO:PERSONA] istruzioni per il confezionamento e la cessione di grammi 250 di marijuana (verdura) ed è ripresa nell'atto di prelevare presso un appartamento vicino al negozio e alla propria abitazione lo stupefacente e gli utensili per il confezionamento delle sostanze stupefacenti; dai sequestri di cocaina (kg. 2,672,43), marijuana (kg. 5,872,97) e utensili vari operati il 10 marzo 2021, che rilevano per il capo 23), con sequestro operato presso l'appartamento-deposito di via Serritelli, attiguo all'abitazione della coppia Loviso - Soldano, con la collaborazione della stessa Loviso che apriva la porta agli operanti.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo: quanto al capo 19, per cui vi sarebbe carenza di motivazione, va osservato che per esso, come risulta dall'incontestato riepilogo dei motivi di appello presente in sentenza (cfr. sul punto con riguardo ai motivi di gravame sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli; Sez.

II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, rv n. 259066), la censura è stata limitata solo alla riqualificazione ex art. 73 comma 5, per cui è inammissibile la doglianza di mancanza di motivazione rispetto al giudizio di relativa responsabilità.

Peraltro, dall'atto di appello emerge solo la deduzione per cui "ove la responsabilità non possa essere esclusa " per i reati fine da 9 a 21, si richiede la riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, trattandosi al più di una espressione che nella sua laconicità sul tema della responsabilità delinea una censura del tutto generica, come tale comunque qualificabile come inammissibile, anche solo in questa sede in mancanza di analoga determinazione della Corte di appello, e come tale non ripetibile con il ricorso qui depositato, atteso che l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice dell'appello deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr quale principio generale, Sez. 3 n. 35715 del 17/09/2020 Rv. 280694 - 01).

Quanto alla critica in ordine alla denegata ipotesi di lieve entità per i reati scopo, va osservato che la motivazione dei giudici è più che adeguata, laddove hanno proceduto ad una valutazione globale delle condotte tra loro correlate, alla luce anche della peculiare vicenda emergente, riguardante notevoli quantitativi di traffico di cocaina e marjuana.

Così facendosi corretta applicazione del principio per cui, in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni, al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente - cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo, quale referente, all'imputato). (Sez. 3 - , n. 13115 del 06/02/2020 Rv. 279657 - 01).

3. Il terzo motivo riguarda il vizio di violazione di legge e motivazione contraddittoria con riguardo all'art. 74 comma 7 del DPR 309/90 e al relativo diniego della attenuante.

E' anche esso inammissibile, atteso che appare congrua con l'indirizzo di legittimità la condivisione da parte della Corte di appello, della impostazione dei primi giudici, secondo i quali le dichiarazioni della imputata non possono ritenersi proficue nell'ottica del contrasto alle attività criminose, atteso che esse erano emerse in un quadro probatorio già cristallizzato.

E invero questa Suprema Corte ha stabilito che in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso (Sez. 2, Sentenza n. 32907 del 03/05/2017 Rv. 270656 - 01).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Venosa; nel procedimento a carico della medesima; avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza del tribunale di Potenza del 8 marzo 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in ordine a reati ex artt. 74, e 73 del DPR 309/90. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di ricorso. 3. Con il primo deduce l'erronea applicazione della legge in ordine al reato associativo, avendo la corte trascurato la doglianza difensiva in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo ritenuto che la censura difensiva fosse solo circoscritta al tema della connivenza non punibile, così redigendo una motivazione apparente mediante il mero richiamo a fattispecie concorsuali di spaccio ritenute sintomatiche di un contesto associativo, laddove l'imputata si sarebbe limitata solo a tenere contatti costanti con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna consapevolezza in ordine al coinvolgimento di terzi nell'ambito di una organizzazione criminale. Mancherebbe quindi ogni valutazione sulla coscienza e volontà del sodalizio contestato. 4. Con il secondo motivo deduce il vizio di carenza di motivazione della sentenza di primo grado in ordine all'episodio sub 19, atteso che il giudizio di responsabilità poggerebbe sul mero atteggiamento di tolleranza della imputata, e si sostiene che i residui reati fine avrebbero dovuto essere inquadrati nell'ambito dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, non essendosi la corte di appello confrontata con due dati dirimenti, quali un episodio di arresto in flagranza che non potrebbe dispiegare effetti in ordine alla condotta di cui al capo 23 né estendersi ad altre condotte contestate alla imputata, e la circostanza per cui si tratterebbe sempre, per le altre ipotesi di cessione diverse dal capo 23, di mera droga parlata, che imporrebbe una valutazione autonoma dei singoli episodi in rapporto a quantità e qualità della droga, cosicchè l'impossibilità di determinare il dato ponderale imporrebbe di considerare manifestamente illogica la esclusione della ipotesi lieve. 5. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e motivazione contraddittoria con riguardo all'art. 74 comma 7 del DPR 309/90 e al relativo diniego della attenuante. I giudici non avrebbero valutato la portata delle dichiarazioni nella prospettiva di assicurare le prove del reato, trascurando altresì di considerare, ai fini della predetta attenuante, come la valutazione non debba ricercare la sussistenza di nuove informazioni ma solo la interruzione dell'attività del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato: posto che ricorre un caso di doppia conforme per cui la motivazione emerge dalla considerazione di entrambe le sentenze, i giudici hanno esaminato i numerosi delitti scopo ascritti quale indizio significativo della attività associativa, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, (Sitz. 3 - , n. 20003 del 10/01/2020 Rv. J. "p I .4 279505 - 02). Da questa analisi tr,--secondo i giudici, un contributo costante e definito - e come tale inevitabilmente consapevole, nei fatti - da parte della ricorrente, alla vita dell'ente associativo, sostanziatosi nella gestione di fondamentali mezzi strumentali, come il retrobottega del negozio di ortofrutta, l'appartamento-deposito di via Serritelli, gli utensili per il confezionamento delle dosi, nel contesto di una collaudata collaborazione, con chiari e plurimi ruoli contributivi e nel quadro di quella che la Corte definisce, senza specifica confutazione da parte della difesa, come una chiara consapevolezza da parte della donna del ruolo svolto da diversi sodali, espressamente indicato "come documentato dalle intercettazioni e dai fotogrammi riprodotti nelle pagine 34, 35 38 e 41 della sentenza di primo grado".. In tal senso depone, in particolare : - l'analisi del primo episodio contestato (capo 9 del decreto che dispone il giudizio), ove è valorizzata una conversazione con il sodale [OSCURATO:PERSONA] (n. 703, riportata a p. 7 ss. della sentenza di primo grado), che si svolge mentre in costanza di attività di confezionamento dello stupefacente e di commento sulle rimanenze di magazzino, ci si riferisce all'andamento dei prezzi di mercato, a pregressi depositi e cessioni di significativa entità (un chilo smaltito nella sola settimana di ferragosto), al valore del giro d'affari, ad alcuni ammanchi registrati, alla provenienza delle forniture da soggetti inseriti in circuiti mafiosi (v. p. 8 della sentenza di primo grado), al coinvolgimento di altri soggetti (tra i quali l'autotrasportatore Maggi soprannominato "quello della rucola"); la ricostruzione dell'episodio di cui al capo 13), in cui la ricorrente è coinvolta nelle fasi finali del prelievo, a bordo di un'autovettura, di un quantitativo di stupefacente recapitato da alcuni fornitori, a bordo di autovetture scortate dal [OSCURATO:PERSONA], con espliciti riferimenti della Loviso ad un protocollo collaudato di esercizio del suo compito; dalla analisi delle immagini videoregistrate poste a fondamento dei capi 15), 16), 18) e 19) (fotogrammi riprodotti con didascalia nelle p. 30-45 della sentenza di primo grado) che riprendono la Loviso attivamente coinvolta nelle attività di confezionamento della cocaina e della marijuana che si svolgono nel retrobottega del negozio di ortofrutta di [OSCURATO:PERSONA]; dalle videoriprese e dalle intercettazioni ambientali a fondamento del capo 21), ove la Loviso è monitorata nell'atto di impartire a [OSCURATO:PERSONA] istruzioni per il confezionamento e la cessione di grammi 250 di marijuana (verdura) ed è ripresa nell'atto di prelevare presso un appartamento vicino al negozio e alla propria abitazione lo stupefacente e gli utensili per il confezionamento delle sostanze stupefacenti; dai sequestri di cocaina (kg. 2,672,43), marijuana (kg. 5,872,97) e utensili vari operati il 10 marzo 2021, che rilevano per il capo 23), con sequestro operato presso l'appartamento-deposito di via Serritelli, attiguo all'abitazione della coppia Loviso - Soldano, con la collaborazione della stessa Loviso che apriva la porta agli operanti. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo: quanto al capo 19, per cui vi sarebbe carenza di motivazione, va osservato che per esso, come risulta dall'incontestato riepilogo dei motivi di appello presente in sentenza (cfr. sul punto con riguardo ai motivi di gravame sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli; Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, rv n. 259066), la censura è stata limitata solo alla riqualificazione ex art. 73 comma 5, per cui è inammissibile la doglianza di mancanza di motivazione rispetto al giudizio di relativa responsabilità. Peraltro, dall'atto di appello emerge solo la deduzione per cui "ove la responsabilità non possa essere esclusa " per i reati fine da 9 a 21, si richiede la riqualificazione ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90, trattandosi al più di una espressione che nella sua laconicità sul tema della responsabilità delinea una censura del tutto generica, come tale comunque qualificabile come inammissibile, anche solo in questa sede in mancanza di analoga determinazione della Corte di appello, e come tale non ripetibile con il ricorso qui depositato, atteso che l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice dell'appello deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono rilevarsi, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (cfr quale principio generale, Sez. 3 n. 35715 del 17/09/2020 Rv. 280694 - 01). Quanto alla critica in ordine alla denegata ipotesi di lieve entità per i reati scopo, va osservato che la motivazione dei giudici è più che adeguata, laddove hanno proceduto ad una valutazione globale delle condotte tra loro correlate, alla luce anche della peculiare vicenda emergente, riguardante notevoli quantitativi di traffico di cocaina e marjuana. Così facendosi corretta applicazione del principio per cui, in tema di continuazione tra reati in materia di stupefacenti, la necessità di valutare in modo non atomistico "mezzi, modalità e circostanze" di commissione dei singoli reati, ai fini del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, consente di valorizzare le peculiarità delle singole condotte, la comunanza di elementi significativi e le loro eventuali reciproche correlazioni, al fine di ricostruire una cornice complessiva in concreto idonea ad escludere un giudizio di lieve entità rispetto ai fatti contestati. (Nella specie, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata in punto di esclusione della configurabilità dell'ipotesi di lieve entità in relazione ad una pluralità di condotte concentrate in un ristretto ambito temporale e geografico e connotate da identiche modalità di confezionamento della medesima tipologia di stupefacente - cocaina -, i cui notevoli quantitativi erano gestiti da una rete di soggetti che facevano capo, quale referente, all'imputato). (Sez. 3 - , n. 13115 del 06/02/2020 Rv. 279657 - 01). 3. Il terzo motivo riguarda il vizio di violazione di legge e motivazione contraddittoria con riguardo all'art. 74 comma 7 del DPR 309/90 e al relativo diniego della attenuante. E' anche esso inammissibile, atteso che appare congrua con l'indirizzo di legittimità la condivisione da parte della Corte di appello, della impostazione dei primi giudici, secondo i quali le dichiarazioni della imputata non possono ritenersi proficue nell'ottica del contrasto alle attività criminose, atteso che esse erano emerse in un quadro probatorio già cristallizzato. E invero questa Suprema Corte ha stabilito che in tema di reati concernenti gli stupefacenti, per la concessione dell'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 74, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è necessario che il contributo conoscitivo offerto dall'imputato sia utilmente diretto ad interrompere non tanto il traffico della singola partita di droga, bensì l'attività complessiva del sodalizio criminoso (Sez. 2, Sentenza n. 32907 del 03/05/2017 Rv. 270656 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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