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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00970/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con ordinanza del 12 luglio 2024 dichiarava inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare e rigettava le ulteriori richieste avanzate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui agli arrt.628, 628 co.3 n. 1 cod pen e 2, 4, 7 L. 895/67.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con cui denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 111 Cost per non avere il Tribunale valutato la revisione critica avviata dal condannato.

In particolare, rileva come il provvedimento impugnato non abbia assolto l’onere motivazionale, limitandosi ad una motivazione meramente apparente.

Nessun rilievo viene dato alla confessione resa da Maftei, né all’avvio del percorso di rivalutazione critica.

Il condannato, inoltre, durante la detenzione domiciliare si era reso protagonista di due episodi di evasione cui però non era seguito alcun aggravamento di misura.

Il ricorrente depositava conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato ripercorre innanzitutto i trascorsi e i precedenti del condannato rilevando come durante la precedente detenzione domiciliare egli sia stato deferito per tre ipotesi di evasione.

Quanto alla condotta intramuraria il provvedimento richiama una sanzione disciplinare inflittagli; rileva la regolare partecipazione alle attività trattamentali, la frequentazione del Serd intramurario e la esistenza di un nucleo familiare con cui il detenuto ha buoni rapporti.

Stante la conclusione cui perveniva l’equipe circa la necessità di proseguire il trattamento intramurario, in ragione della brevità del periodo trascorso, e della carenza delle garanzie di affidabilità di comportamento necessarie ai fini della concessione di misure alternative, il Tribunale, rilevando l’assenza di revisione critica circa le condotte poste in essere e la mancata percezione del disvalore delle medesime, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare e rigettava le ulteriori istanze.

E’ evidente dalla lettura del provvedimento impugnato che in nessun vizio di motivazione sia incorso, stante il vaglio degli elementi in atti e che, per contro, il motivo di ricorso sia del tutto generico, affermando apoditticamente che il condannato avrebbe iniziato un percorso di rivisitazione critica dei propri agiti, rispetto al quale non forniva prova alcuna.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avviso alle parti udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta con ordinanza del 12 luglio 2024 dichiarava inammissibile l’istanza di concessione della detenzione domiciliare e rigettava le ulteriori richieste avanzate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui agli arrt.628, 628 co.3 n. 1 cod pen e 2, 4, 7 L. 895/67. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con cui denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 111 Cost per non avere il Tribunale valutato la revisione critica avviata dal condannato. In particolare, rileva come il provvedimento impugnato non abbia assolto l’onere motivazionale, limitandosi ad una motivazione meramente apparente. Nessun rilievo viene dato alla confessione resa da Maftei, né all’avvio del percorso di rivalutazione critica. Il condannato, inoltre, durante la detenzione domiciliare si era reso protagonista di due episodi di evasione cui però non era seguito alcun aggravamento di misura. Il ricorrente depositava conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 L’unico motivo di ricorso è inammissibile. Il provvedimento impugnato ripercorre innanzitutto i trascorsi e i precedenti del condannato rilevando come durante la precedente detenzione domiciliare egli sia stato deferito per tre ipotesi di evasione. Quanto alla condotta intramuraria il provvedimento richiama una sanzione disciplinare inflittagli; rileva la regolare partecipazione alle attività trattamentali, la frequentazione del Serd intramurario e la esistenza di un nucleo familiare con cui il detenuto ha buoni rapporti. Stante la conclusione cui perveniva l’equipe circa la necessità di proseguire il trattamento intramurario, in ragione della brevità del periodo trascorso, e della carenza delle garanzie di affidabilità di comportamento necessarie ai fini della concessione di misure alternative, il Tribunale, rilevando l’assenza di revisione critica circa le condotte poste in essere e la mancata percezione del disvalore delle medesime, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare e rigettava le ulteriori istanze. E’ evidente dalla lettura del provvedimento impugnato che in nessun vizio di motivazione sia incorso, stante il vaglio degli elementi in atti e che, per contro, il motivo di ricorso sia del tutto generico, affermando apoditticamente che il condannato avrebbe iniziato un percorso di rivisitazione critica dei propri agiti, rispetto al quale non forniva prova alcuna. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 00970/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris