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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 aprile 1994

Cassazione n. 24031/2023

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e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il 11/04/1994 avverso l'ordinanza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 dicembre 2022 la Corte di appello di Milano ha respinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione della ingiusta detenzione sofferta a causa del ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Milano il 13 luglio 2021, ma notificata all'interessata (ed eseguita) solo in data 14 ottobre 2021.

2. Per una miglior comprensione, è opportuno ripercorrere brevemente la vicenda che la Corte di appello è stata chiamata ad esaminare.

In data 6 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] fu associata alla [OSCURATO:PERSONA] di Como in seguito alla notifica di un ordine di esecuzione emesso il 29 novembre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza relativo a una condanna alla pena di anni tre di reclusione inflitta con sentenza definitiva di quel Tribunale per rapina aggravata e tentata estorsione in concorso.

Mentre l'esecuzione era in corso, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Sorveglianza di Milano di essere affidata in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 20 luglio 1975 n. 354.

L'istanza fu accolta e, con ordinanza del 13 luglio 2021, la detenuta fu ammessa al beneficio.

Questa ordinanza, però, ebbe esecuzione e fu notificata alla Baka soltanto il 14 ottobre 2021, sicché, solo in questa data, ella potè lasciare l'istituto di custodia.

Dopo l'esecuzione della misura alternativa, la Procura della Repubblica di Monza ricalcolò la data di espiazione della pena tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata dei quali la detenuta aveva usufruito e indicò nel 20 giugno 2022 la data di "fine pena".

Quel giorno, [OSCURATO:PERSONA] fu posta in libertà e l'UEPE di Milano comunicò che il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, iniziato il 14 ottobre 2021, si era positivamente concluso.

L'istanza di riparazione si riferisce al periodo di detenzione sofferto tra il 13 luglio 2021 (quando la detenuta fu affidata al servizio sociale) e il 14 ottobre 2021 (quando l'affidamento in prova fu concretamente eseguito).

Si sostiene che l'ingiustificato protrarsi della privazione della libertà personale fu determinato da un errore nell'esecuzione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza al cui verificarsi l'interessata non ha contribuito in alcun modo.

3. L'istanza è stata respinta dalla Corte di appello di Milano, secondo la quale il ritardo nell'esecuzione del provvedimento che disponeva l'affidamento in prova può rappresentare un fatto ingiusto meritevole di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma non ha comportato una detenzione ingiusta ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. non essendo stato determinato da un errore dell'autorità giudiziaria.

La Corte di appello sottolinea che l'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Milano dispose l'affidamento in prova non conteneva alcun errore e nessun errore può essere individuato negli ordini di esecuzione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, che hanno tenuto conto dei periodi di liberazione anticipata e hanno correttamente indicato nel 20 giugno 2022 la data della scarcerazione per espiazione della pena.

3. Contro l'ordinanza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore.

La ricorrente lamenta con unico motivo, vizi di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen.

La difesa osserva che l'ordinanza impugnata riconosce esservi stato un «inspiegabile ritardo nell'esecuzione della scarcerazione», e tuttavia, contraddittoriamente, sostiene che questo ritardo ha comportato un danno suscettibile di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma non indennizzabile ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.

Il difensore osserva che il danno subito è «comunque dipeso da un malfunzionamento della giustizia penale» e ricorda che, in un caso di tardiva esecuzione di una scarcerazione disposta per liberazione anticipata, la detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto è stata considerata titolo idoneo per la domanda di riparazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617).

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Secondo il PG, nel caso di specie «va riconosciuta una illegittimità, non originaria, sopravvenuta dell'originario ordine di esecuzione».

Pertanto, può trovare applicazione la sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 314 cod. proc. pen.

«nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione».

Nella requisitoria scritta il Procuratore generale sottolinea che «la detenuta sarebbe dovuta uscire dall'istituto di custodia subito dopo l'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ne disponeva l'affidamento al servizio sociale»; che tale modalità di espiazione della pena non comporta la privazione della libertà personale; che l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere «immediatamente adeguato alla diversa forma di esecuzione»; che il protrarsi della privazione della libertà personale fu comunque determinato da un errore dell'autorità procedente.5.

Con memoria del 28 aprile 2023 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, senza confrontarsi, tuttavia, col contenuto dell'istanza e con le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di sottolineare che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996, ai fini dell'applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. non è consentito differenziare in modo radicale la situazione di chi abbia subito detenzione a causa di una misura cautelare che in seguito sia risultata ingiusta, rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione errato.

Più precisamente, come la Corte costituzionale ha affermato, le due situazioni non possono essere differenziate fino a ritenere che la prima sia ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda debba essere, invece, ignorata (cfr. Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210).

Muovendo da queste premesse, si è ritenuto che il diritto alla riparazione sia configurabile «anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore» (Sez. 4, Sentenza n. 25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735).

Nella sentenza Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 si è opportunamente sottolineato (pag. 4 e 5 della motivazione) che «il principio secondo il quale il diritto all'indennizzo non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile, poggia unicamente su una lettura della sentenza costituzionale che non pare né obbligata né persuasiva».

Ed invero, il Giudice delle Leggi non ha limitato la portata della declaratoria di incostituzionalità all'ipotesi di una pena definitivamente inflitta inferiore a quella espiata.

Ha affermato, invece, più in generale, che le vicende dell'esecuzione non sono estranee all'orizzonte dalla riparazione dell'ingiusta detenzione e l'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc.pen. è applicabile a queste vicende, sempre che dalle stesse derivi una ingiustizia della detenzione patita.

L'art. 314 cod. proc. pen., infatti, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione» e si è affermato che tale mancata previsione fosse in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con l'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzione ingiusta senza distinzioni di sorta.

3. Nel caso in esame, con ordinanza del 13 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza determinò il trattamento sanzionatorio cui, a partire da quella data, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere sottoposta e stabilì che l'esecuzione della pena non dovesse proseguire in regime di detenzione, ma con affidamento in prova al servizio sociale.

Lo stato di detenzione, invece, proseguì è l'ordinanza che disponeva l'affidamento in prova fu eseguita e comunicata all'interessata con tre mesi di ritardo: il 14 ottobre 2021.

Ai sensi dell'art. 96, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, quando il Tribunale di Sorveglianza dispone l'affidamento in prova al servizio sociale, «la cancelleria [...] provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva; b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento».

Ai sensi dell'art. 97 del medesimo d.P.R., l'ordinanza che dispone l'affidamento al servizio sociale «a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3».

Questa ordinanza, inoltre, è «immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale».

La Corte di appello di Milano dà atto che la detenuta sarebbe dovuta uscire dall'istituto di custodia subito dopo l'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano; si deve ritenere, pertanto, che l'esecuzione dell'ordinanza non sia stata sospesa.

La Corte territoriale non fornisce spiegazione del ritardo, che si protrasse per ben tre mesi, ma afferma che lo stesso non fu determinato né da errori nel contenuto dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, né da errori dell'ordine di esecuzione, che fu emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata, dopo l'esecuzione della misura alternativa.

Pertanto, l'ordinanza impugnata sostiene che, nel caso di specie, non potrebbe trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale «il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione » (Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151).

Neppure troverebbe applicazione il principio (invocato dalla difesa) secondo il quale la tardiva esecuzione di un ordine di scarcerazione per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e costituisce titolo per la domanda di riparazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617).

L'applicazione di questi principi, infatti, presuppone un errore nell'ordine di esecuzione o nell'ordine di scarcerazione e, nel caso di specie, nessuno dei provvedimenti adottati nella fase di esecuzione sarebbe errato.

4. Fatte queste premesse si deve osservare che - come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Sezione - con la citata sentenza n. 310 del 1996, la Corte costituzionale ha esteso l'operatività dell'art. 314 cod. proc. pen. alle ipotesi di detenzione ingiustamente patita a causa di un ordine di esecuzione errato, ma non si è pronunciata in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, rimettendo all'interprete il compito di determinarli (sul punto, in motivazione: sez. 4 n. 35333 del 5/7/2001, Sandbergh, Rv. 219883; Sez. 4, n. 8117 del 24/11/2005, dep. 2006, Arrisicato, Rv. 233647; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735) Nell'adempiere a questo compito, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente attribuito rilievo anche a casi in cui l'emissione dell'ordine di esecuzione abbia erroneamente inciso sulle modalità di esecuzione della pena.

Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è stato dunque ritenuto configurabile con riferimento a un periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3) (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857).

A tale conclusione si è giunti sulla base della considerazione che il vigente sistema processuale «attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio» e da ciò deriva una non piena coincidenza tra «i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio)» (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, pag. 13 della motivazione, che cita: Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 pag. 5 della motivazione e Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021.

Marinkovic, Rv. 281151 pag. 5 e 6 della motivazione).

La sentenza n. 9721/2022, ha sottolineato che l'esecuzione della pena in carcere non può in alcun modo essere equiparata a quella che avviene in esecuzione di misure alternative alla detenzione.

Ha conseguentemente ritenuto che potesse essere qualificata come «ingiusta» una detenzione che era stata sofferta in carcere per applicazione retroattiva di una norma [l'art. 1 , comma 6, lett. b) legge n.3/2019] che precludeva la possibilità di accedere a misure alternative ed è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte cost. n.32/2020) se interpretata nel senso della applicabilità a fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

La decisione in esame, dunque, ha ritenuto, applicabile la disposizione dell'art. 314 cod. proc. pen. (ferma restando la necessità della doverosa verifica della eventuale sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato) perché ha ritenuto sussistente un errore nell'ordine di esecuzione conseguente all'errato provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva ritenuto applicabile retroattivamente l'art. 1 , comma 6, lett. b) legge n.3/2019.

5. Nel caso esaminato dalla sentenza n. 9721/22 la sopravvenuta illegittimità dell'ordine di esecuzione è stata ritenuta quale conseguenza derivata dell'illegittimità del provvedimento adottato dal Tribunale di Sorveglianza (conseguente, a sua volta, a una sentenza interpretativa di accoglimento pronunciata dalla Corte costituzionale, vincolante nei confronti dell'autorità giudiziaria con efficacia ex tunc).

Nel caso oggetto del presente ricorso, l'illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione per l'espiazione in regime di detenzione della pena di anni tre di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe dipesa dal fatto che il provvedimento col quale il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva l'affidamento in prova al servizio sociale non ha avuto immediata esecuzione, come previsto dagli artt. 96 e 97 d.P.R. 230/2000.

Tale ritardo, che nel caso concreto si prolungò per ben tre mesi, integra senza dubbio una violazione di legge.

Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente quando si limita a sottolineare che non vi fu errore nel calcolo della liberazione anticipata e nella determinazione del fine pena e neppure il provvedimento col quale fu disposto l'affidamento al servizio sociale contiene errori.

Ed invero, tra il 13 luglio 2021 e il 14 ottobre 2021 - per motivi che l'ordinanza impugnata non chiarisce - la Baka è stata privata della libertà personale senza un titolo legittimo, tale non potendosi più considerare l'ordine di esecuzione della pena in regime di detenzione, che era superato dall'ordinanza, immedietamente esecutiva, di affidamento al servizio sociale.

La Corte territoriale, peraltro, non risulta aver accertato le cause di un così rilevante ritardo sicché non è noto se l'ordinanza di affidamento al servizio sociale fu comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e, in caso positivo, in che data.

A questo proposito si deve ricordare che nel caso di specie, la richiedente ha assolto ai propri oneri di prospettazione e allegazione e che «nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito» il quale, se la documentazione prodotta si rivela insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche d'ufficio, con l'unico limite che non deve «surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente» (Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Melandri, Rv.276460; Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Signoretta, Rv. 283242).

6. L'ordinanza impugnata non è censurabile quando afferma che il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie è disciplinato dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.

Non lo è neppure quando ricorda che, nel caso di allegazione di ingiusta detenzione cagionata da colpa o dolo di terzi, la giurisprudenza ritiene esperibile nei confronti di costoro l'ordinaria azione aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ. (così, in motivazione, Sez. 3, n. 35834 del 03/11/2020, Belletti; Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260329, Rv. 280371).

Non si può ignorare, tuttavia, che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato e sussista un errore dell'autorità procedente.

È doveroso rilevare, inoltre, che un errore dell'autorità procedente ben potrebbe essersi verificato nel caso in esame, atteso che vi sia stata una violazione di legge la cui genesi avrebbe dovuto essere accertata.

7. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il 11/04/1994 avverso l'ordinanza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 dicembre 2022 la Corte di appello di Milano ha respinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione della ingiusta detenzione sofferta a causa del ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Milano il 13 luglio 2021, ma notificata all'interessata (ed eseguita) solo in data 14 ottobre 2021. 2. Per una miglior comprensione, è opportuno ripercorrere brevemente la vicenda che la Corte di appello è stata chiamata ad esaminare. In data 6 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] fu associata alla [OSCURATO:PERSONA] di Como in seguito alla notifica di un ordine di esecuzione emesso il 29 novembre 2019 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza relativo a una condanna alla pena di anni tre di reclusione inflitta con sentenza definitiva di quel Tribunale per rapina aggravata e tentata estorsione in concorso. Mentre l'esecuzione era in corso, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Sorveglianza di Milano di essere affidata in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 20 luglio 1975 n. 354. L'istanza fu accolta e, con ordinanza del 13 luglio 2021, la detenuta fu ammessa al beneficio. Questa ordinanza, però, ebbe esecuzione e fu notificata alla Baka soltanto il 14 ottobre 2021, sicché, solo in questa data, ella potè lasciare l'istituto di custodia. Dopo l'esecuzione della misura alternativa, la Procura della Repubblica di Monza ricalcolò la data di espiazione della pena tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata dei quali la detenuta aveva usufruito e indicò nel 20 giugno 2022 la data di "fine pena". Quel giorno, [OSCURATO:PERSONA] fu posta in libertà e l'UEPE di Milano comunicò che il periodo di affidamento in prova al servizio sociale, iniziato il 14 ottobre 2021, si era positivamente concluso. L'istanza di riparazione si riferisce al periodo di detenzione sofferto tra il 13 luglio 2021 (quando la detenuta fu affidata al servizio sociale) e il 14 ottobre 2021 (quando l'affidamento in prova fu concretamente eseguito). Si sostiene che l'ingiustificato protrarsi della privazione della libertà personale fu determinato da un errore nell'esecuzione del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza al cui verificarsi l'interessata non ha contribuito in alcun modo. 3. L'istanza è stata respinta dalla Corte di appello di Milano, secondo la quale il ritardo nell'esecuzione del provvedimento che disponeva l'affidamento in prova può rappresentare un fatto ingiusto meritevole di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma non ha comportato una detenzione ingiusta ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. non essendo stato determinato da un errore dell'autorità giudiziaria. La Corte di appello sottolinea che l'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Milano dispose l'affidamento in prova non conteneva alcun errore e nessun errore può essere individuato negli ordini di esecuzione emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, che hanno tenuto conto dei periodi di liberazione anticipata e hanno correttamente indicato nel 20 giugno 2022 la data della scarcerazione per espiazione della pena. 3. Contro l'ordinanza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore. La ricorrente lamenta con unico motivo, vizi di motivazione, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. La difesa osserva che l'ordinanza impugnata riconosce esservi stato un «inspiegabile ritardo nell'esecuzione della scarcerazione», e tuttavia, contraddittoriamente, sostiene che questo ritardo ha comportato un danno suscettibile di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma non indennizzabile ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Il difensore osserva che il danno subito è «comunque dipeso da un malfunzionamento della giustizia penale» e ricorda che, in un caso di tardiva esecuzione di una scarcerazione disposta per liberazione anticipata, la detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto è stata considerata titolo idoneo per la domanda di riparazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617). 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Secondo il PG, nel caso di specie «va riconosciuta una illegittimità, non originaria, sopravvenuta dell'originario ordine di esecuzione». Pertanto, può trovare applicazione la sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 314 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione». Nella requisitoria scritta il Procuratore generale sottolinea che «la detenuta sarebbe dovuta uscire dall'istituto di custodia subito dopo l'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ne disponeva l'affidamento al servizio sociale»; che tale modalità di espiazione della pena non comporta la privazione della libertà personale; che l'ordine di esecuzione avrebbe dovuto essere «immediatamente adeguato alla diversa forma di esecuzione»; che il protrarsi della privazione della libertà personale fu comunque determinato da un errore dell'autorità procedente.5. Con memoria del 28 aprile 2023 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, senza confrontarsi, tuttavia, col contenuto dell'istanza e con le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di sottolineare che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 1996, ai fini dell'applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. non è consentito differenziare in modo radicale la situazione di chi abbia subito detenzione a causa di una misura cautelare che in seguito sia risultata ingiusta, rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione errato. Più precisamente, come la Corte costituzionale ha affermato, le due situazioni non possono essere differenziate fino a ritenere che la prima sia ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda debba essere, invece, ignorata (cfr. Sez. 4, n. 18542 del 14/01/2014, Truzzi, Rv. 259210). Muovendo da queste premesse, si è ritenuto che il diritto alla riparazione sia configurabile «anche quando la restrizione della libertà derivi da vicende successive alla condanna, connesse alle modalità di esecuzione della pena, a causa di un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore» (Sez. 4, Sentenza n. 25092 del 25/05/2021, brio, Rv. 281735). Nella sentenza Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 si è opportunamente sottolineato (pag. 4 e 5 della motivazione) che «il principio secondo il quale il diritto all'indennizzo non è configurabile ove la mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita sia determinata da vicende, successive alla condanna, che riguardano la determinazione della pena eseguibile, poggia unicamente su una lettura della sentenza costituzionale che non pare né obbligata né persuasiva». Ed invero, il Giudice delle Leggi non ha limitato la portata della declaratoria di incostituzionalità all'ipotesi di una pena definitivamente inflitta inferiore a quella espiata. Ha affermato, invece, più in generale, che le vicende dell'esecuzione non sono estranee all'orizzonte dalla riparazione dell'ingiusta detenzione e l'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc.pen. è applicabile a queste vicende, sempre che dalle stesse derivi una ingiustizia della detenzione patita. L'art. 314 cod. proc. pen., infatti, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione» e si è affermato che tale mancata previsione fosse in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione e con l'art. 5 della Convenzione EDU che prevede il diritto alla riparazione a favore della vittima di arresto o di detenzione ingiusta senza distinzioni di sorta. 3. Nel caso in esame, con ordinanza del 13 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza determinò il trattamento sanzionatorio cui, a partire da quella data, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere sottoposta e stabilì che l'esecuzione della pena non dovesse proseguire in regime di detenzione, ma con affidamento in prova al servizio sociale. Lo stato di detenzione, invece, proseguì è l'ordinanza che disponeva l'affidamento in prova fu eseguita e comunicata all'interessata con tre mesi di ritardo: il 14 ottobre 2021. Ai sensi dell'art. 96, comma 4, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, quando il Tribunale di Sorveglianza dispone l'affidamento in prova al servizio sociale, «la cancelleria [...] provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticità, e la sicurezza, al casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se l'interessato è detenuto, nonché alle comunicazioni all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza stessa: a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna e, se vi è provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva; b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al luogo in cui dovrà svolgersi l'affidamento». Ai sensi dell'art. 97 del medesimo d.P.R., l'ordinanza che dispone l'affidamento al servizio sociale «a cura della cancelleria del tribunale di sorveglianza è subito trasmessa in copia, se il condannato è detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3». Questa ordinanza, inoltre, è «immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di procedura penale». La Corte di appello di Milano dà atto che la detenuta sarebbe dovuta uscire dall'istituto di custodia subito dopo l'emissione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano; si deve ritenere, pertanto, che l'esecuzione dell'ordinanza non sia stata sospesa. La Corte territoriale non fornisce spiegazione del ritardo, che si protrasse per ben tre mesi, ma afferma che lo stesso non fu determinato né da errori nel contenuto dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, né da errori dell'ordine di esecuzione, che fu emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, tenendo conto dei periodi di liberazione anticipata, dopo l'esecuzione della misura alternativa. Pertanto, l'ordinanza impugnata sostiene che, nel caso di specie, non potrebbe trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, secondo il quale «il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche ove quest'ultima derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione » (Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, Venturi, Rv. 282247; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, Marinkovic, Rv. 281151). Neppure troverebbe applicazione il principio (invocato dalla difesa) secondo il quale la tardiva esecuzione di un ordine di scarcerazione per liberazione anticipata determina l'ingiustizia della detenzione sofferta fino alla concreta liberazione del detenuto e costituisce titolo per la domanda di riparazione (Sez. 4, n. 47993 del 30/09/2016, Pittau, Rv. 268617). L'applicazione di questi principi, infatti, presuppone un errore nell'ordine di esecuzione o nell'ordine di scarcerazione e, nel caso di specie, nessuno dei provvedimenti adottati nella fase di esecuzione sarebbe errato. 4. Fatte queste premesse si deve osservare che - come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di questa Sezione - con la citata sentenza n. 310 del 1996, la Corte costituzionale ha esteso l'operatività dell'art. 314 cod. proc. pen. alle ipotesi di detenzione ingiustamente patita a causa di un ordine di esecuzione errato, ma non si è pronunciata in ordine ai presupposti per il riconoscimento del diritto, rimettendo all'interprete il compito di determinarli (sul punto, in motivazione: sez. 4 n. 35333 del 5/7/2001, Sandbergh, Rv. 219883; Sez. 4, n. 8117 del 24/11/2005, dep. 2006, Arrisicato, Rv. 233647; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Iorio, Rv. 281735) Nell'adempiere a questo compito, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente attribuito rilievo anche a casi in cui l'emissione dell'ordine di esecuzione abbia erroneamente inciso sulle modalità di esecuzione della pena. Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è stato dunque ritenuto configurabile con riferimento a un periodo di detenzione ingiustamente sofferto da un soggetto condannato per il delitto di peculato a seguito della ritenuta inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali fondata sull'erronea applicazione retroattiva della disciplina ostativa alle misure alternative alla detenzione introdotta dall'art. 1, comma 6, lett. b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3) (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857). A tale conclusione si è giunti sulla base della considerazione che il vigente sistema processuale «attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell'esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio» e da ciò deriva una non piena coincidenza tra «i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e di pena definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio)» (Sez. 4, n. 9721 del 01/12/2021, dep. 2022, Sica, pag. 13 della motivazione, che cita: Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689 pag. 5 della motivazione e Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021. Marinkovic, Rv. 281151 pag. 5 e 6 della motivazione). La sentenza n. 9721/2022, ha sottolineato che l'esecuzione della pena in carcere non può in alcun modo essere equiparata a quella che avviene in esecuzione di misure alternative alla detenzione. Ha conseguentemente ritenuto che potesse essere qualificata come «ingiusta» una detenzione che era stata sofferta in carcere per applicazione retroattiva di una norma [l'art. 1 , comma 6, lett. b) legge n.3/2019] che precludeva la possibilità di accedere a misure alternative ed è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Corte cost. n.32/2020) se interpretata nel senso della applicabilità a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La decisione in esame, dunque, ha ritenuto, applicabile la disposizione dell'art. 314 cod. proc. pen. (ferma restando la necessità della doverosa verifica della eventuale sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato) perché ha ritenuto sussistente un errore nell'ordine di esecuzione conseguente all'errato provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che aveva ritenuto applicabile retroattivamente l'art. 1 , comma 6, lett. b) legge n.3/2019. 5. Nel caso esaminato dalla sentenza n. 9721/22 la sopravvenuta illegittimità dell'ordine di esecuzione è stata ritenuta quale conseguenza derivata dell'illegittimità del provvedimento adottato dal Tribunale di Sorveglianza (conseguente, a sua volta, a una sentenza interpretativa di accoglimento pronunciata dalla Corte costituzionale, vincolante nei confronti dell'autorità giudiziaria con efficacia ex tunc). Nel caso oggetto del presente ricorso, l'illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione per l'espiazione in regime di detenzione della pena di anni tre di reclusione inflitta a [OSCURATO:PERSONA], sarebbe dipesa dal fatto che il provvedimento col quale il Tribunale di sorveglianza di Milano disponeva l'affidamento in prova al servizio sociale non ha avuto immediata esecuzione, come previsto dagli artt. 96 e 97 d.P.R. 230/2000. Tale ritardo, che nel caso concreto si prolungò per ben tre mesi, integra senza dubbio una violazione di legge. Pertanto, la motivazione dell'ordinanza impugnata è carente quando si limita a sottolineare che non vi fu errore nel calcolo della liberazione anticipata e nella determinazione del fine pena e neppure il provvedimento col quale fu disposto l'affidamento al servizio sociale contiene errori. Ed invero, tra il 13 luglio 2021 e il 14 ottobre 2021 - per motivi che l'ordinanza impugnata non chiarisce - la Baka è stata privata della libertà personale senza un titolo legittimo, tale non potendosi più considerare l'ordine di esecuzione della pena in regime di detenzione, che era superato dall'ordinanza, immedietamente esecutiva, di affidamento al servizio sociale. La Corte territoriale, peraltro, non risulta aver accertato le cause di un così rilevante ritardo sicché non è noto se l'ordinanza di affidamento al servizio sociale fu comunicata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e, in caso positivo, in che data. A questo proposito si deve ricordare che nel caso di specie, la richiedente ha assolto ai propri oneri di prospettazione e allegazione e che «nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo, per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito» il quale, se la documentazione prodotta si rivela insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche d'ufficio, con l'unico limite che non deve «surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente» (Sez. 4, n. 27462 del 27/03/2019, Melandri, Rv.276460; Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Signoretta, Rv. 283242). 6. L'ordinanza impugnata non è censurabile quando afferma che il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie è disciplinato dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni. Non lo è neppure quando ricorda che, nel caso di allegazione di ingiusta detenzione cagionata da colpa o dolo di terzi, la giurisprudenza ritiene esperibile nei confronti di costoro l'ordinaria azione aquiliana di cui all'art. 2043 cod. civ. (così, in motivazione, Sez. 3, n. 35834 del 03/11/2020, Belletti; Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014, Miglio, Rv. 260329, Rv. 280371). Non si può ignorare, tuttavia, che il diritto alla riparazione è configurabile anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato e sussista un errore dell'autorità procedente. È doveroso rilevare, inoltre, che un errore dell'autorità procedente ben potrebbe essersi verificato nel caso in esame, atteso che vi sia stata una violazione di legge la cui genesi avrebbe dovuto essere accertata. 7. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano cui si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte
Sentenza Cassazione n. 24031/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris