CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 36937/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Gloria M uscarella . [OSCURATO:PERSONA] Il denunciante ricorreavverso la ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Palermoha archiviato il procedimento penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] . Il motivo proposto contesta violazione di legge e vizio di motivazione della ordinanza perché non ha disposto l'audizione dei testi indicati nell'atto di opposizione della difesa, nonché l'acquisizione di ulteriori documenti, né ha fornito, sul punto , alcuna logica motivazione in ordine al provvedimento di diniego adottato. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’art. 410 bis cod. proc. pen. in tema di “nullità del provvedimento di archiviazione” prevede, ai commi 1 e 2, le ipotesi ricorrendo le quali possano e debbano essere dichiarati nulli, rispettivamente, il decreto e l’ordinanza di archiviazione: “1. Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 408 e al comma 1-bis dell’articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto senza che sia stato presentato l’atto di opposizione. Il decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410, comma 1. 2. L’ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall’articolo 127, comma 5.”. Al comma 3, invece, si individua il giudice a cui indirizzare il relativo reclamo: “3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso, almeno dieci giorni prima, dell’udienza fissata per la decisione alle parti medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l’udienza”. Ne deriva che l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. prod. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01); Sez. 5, Ordinanza n.1070dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.28904 ). Un rimedio – il reclamo al T ribunale in composizione monocratica – che l’odierno ricorrente non haattivato. Deve pertanto qualificarsi il ricorso come reclamo e trasmettersi gli atti al giudice competente a decidere sullo stesso, in applicazione dell’art. 568 cod. proc. pen. che, al comma 5, dispone che “l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.” P.Q.M Qualificata la impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. Così deciso il 10/09/2025 Il Consigliere