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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22938/2026

Testo disponibile della fonte

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ria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha respinto larichiesta di continuazione formulata nell’interesse di AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXotra i reati oggetto delle sentenze di condanna del Tribunale di Asti del 18 novembre 2016(irrevocabile il 29 maggio 2018), della Corte di appello di Torino del 23 gennaio 2017(irrevocabile il 22 novembre 2017) e della medesima Corte di appello del 5 aprile 2017(irrevocabile il 6 marzo 2018).2 .

A v v e r s o l ’ o r d i n a n z a p r o p o n e r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Rattazzi, deducendo con un unico motivo, la nullità del provvedimento per violazione delladisposizione di cui all’art. 81 cod. pen., per erronea applicazione della stessa, nonché pervizi motivazionali.La difesa evidenzia che la Corte di appello ha escluso l’applicazione della disciplinadella continuazione, nonostante fosse stata prodotta documentazione attestante lo stato ditossicodipendenza del ricorrente e la sua presa in carico presso il Ser.T dell’Asl di

XXXX. Ildiniego è stato motivato sul rilievo che tale documentazione risaliva al 2009; tuttavia,secondo la prospettazione difensiva, tale elemento non avrebbe carattere decisivo, giacchéil giudice avrebbe potuto, esercitando i propri poteri officiosi, acquisire una certificazione piùaggiornata, così verificando in modo effettivo la persistenza della condizione dedotta.La difesa deduce, poi, che la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria anche nellaparte in cui ai fini del diniego indica le numerose condanne riportate negli anni, in quantoespressive di uno stile di vita.3.

Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.2.Costituisce principio giurisprudenziale acquisito (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosaverifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali,seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, diritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unicadeliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Daquest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, conriferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azionicriminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà,nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, insede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv.264294).

In tale quadro, in forza del disposto di cui al'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod.proc. pen. (come introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006),si inserisce la valutazione dello stato di tossicodipendenza il quale deve essere valutatocome elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione,con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025,dep. 2026, F., Rv. 289240 – 01, Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez.1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005).Va, infine, ribadito che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimessoall'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).3.

L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, giacché,con motivazione adeguata, ha considerato tutti gli elementi a disposizione per giungere aldiniego del beneficio richiesto evidenziando l’assenza di una previa programmazione e lasussistenza, piuttosto, di uno stile di vita del ricorrente improntato al delinquere, evincibileanche dalla valutazione dei numerosi precedenti penali (più di 40 condanne) per reati, in viaprevalente, contro il patrimonio.Con ragionamento privo di aporie, il Giudice dell’esecuzione ha, dunque, dato evidenzaalla circostanza per cui i reati oggetto delle sentenze in relazione alle quali è stata avanzataistanza di applicazione della disciplina della continuazione, si inquadrano anch’essi in unacondotta di vita volta a trarre cospicui profitti e sostentamento dalla commissione dei reati,con la conseguenza che risulta recessivo il dato che essi siano contrassegnati dalla identitàdel bene giuridico leso e da una contiguità temporale.D’altronde deve anche osservarsi che la difesa limitandosi ad affermare che due deireati in questione hanno ad oggetto fatti commessi con effrazione di infissi non prospettaalcun elemento decisivo ai fini della dimostrazione della unicità del medesimo disegnocriminoso secondo quanto invece sarebbe stato necessario in virtù del principio affermato daquesta Corte secondo cui in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochil'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici econcreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. (Sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01).Parimenti destituita di fondamento è, poi, la deduzione difensiva di inadeguatavalutazione della condizione di tossicodipendenza del ricorrente atteso che la Corte diappello, soffermatasi sul profilo dedotto, ha rilevato come la documentazione rilasciata dalSer.T di XXXXXnel 2009 riferisse di generici problemi di dipendenza del ricorrente dal 1991,evidenziandone la aspecificità rispetto ai reati oggetto dell’istanza e quindil’inidoneità dellostesso a giustificare la preventiva unitaria programmazione.4.

Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Alla pronunciadi rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha respinto larichiesta di continuazione formulata nell’interesse di AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXotra i reati oggetto delle sentenze di condanna del Tribunale di Asti del 18 novembre 2016(irrevocabile il 29 maggio 2018), della Corte di appello di Torino del 23 gennaio 2017(irrevocabile il 22 novembre 2017) e della medesima Corte di appello del 5 aprile 2017(irrevocabile il 6 marzo 2018).2 . A v v e r s o l ’ o r d i n a n z a p r o p o n e r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Rattazzi, deducendo con un unico motivo, la nullità del provvedimento per violazione delladisposizione di cui all’art. 81 cod. pen., per erronea applicazione della stessa, nonché pervizi motivazionali.La difesa evidenzia che la Corte di appello ha escluso l’applicazione della disciplinadella continuazione, nonostante fosse stata prodotta documentazione attestante lo stato ditossicodipendenza del ricorrente e la sua presa in carico presso il Ser.T dell’Asl di XXXX. Ildiniego è stato motivato sul rilievo che tale documentazione risaliva al 2009; tuttavia,secondo la prospettazione difensiva, tale elemento non avrebbe carattere decisivo, giacchéil giudice avrebbe potuto, esercitando i propri poteri officiosi, acquisire una certificazione piùaggiornata, così verificando in modo effettivo la persistenza della condizione dedotta.La difesa deduce, poi, che la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria anche nellaparte in cui ai fini del diniego indica le numerose condanne riportate negli anni, in quantoespressive di uno stile di vita.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.2.Costituisce principio giurisprudenziale acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074) che il riconoscimento della continuazione necessiti, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosaverifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. L'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali,seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, diritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unicadeliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Daquest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, conriferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azionicriminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà,nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, insede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv.264294). In tale quadro, in forza del disposto di cui al'art. 671, comma 1, ultimo periodo, cod.proc. pen. (come introdotto dall'art. 4 d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006),si inserisce la valutazione dello stato di tossicodipendenza il quale deve essere valutatocome elemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione,con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025,dep. 2026, F., Rv. 289240 – 01, Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez.1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005).Va, infine, ribadito che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilirel'unicità di disegno criminoso - serie altresì includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimessoall'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).3. L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, giacché,con motivazione adeguata, ha considerato tutti gli elementi a disposizione per giungere aldiniego del beneficio richiesto evidenziando l’assenza di una previa programmazione e lasussistenza, piuttosto, di uno stile di vita del ricorrente improntato al delinquere, evincibileanche dalla valutazione dei numerosi precedenti penali (più di 40 condanne) per reati, in viaprevalente, contro il patrimonio.Con ragionamento privo di aporie, il Giudice dell’esecuzione ha, dunque, dato evidenzaalla circostanza per cui i reati oggetto delle sentenze in relazione alle quali è stata avanzataistanza di applicazione della disciplina della continuazione, si inquadrano anch’essi in unacondotta di vita volta a trarre cospicui profitti e sostentamento dalla commissione dei reati,con la conseguenza che risulta recessivo il dato che essi siano contrassegnati dalla identitàdel bene giuridico leso e da una contiguità temporale.D’altronde deve anche osservarsi che la difesa limitandosi ad affermare che due deireati in questione hanno ad oggetto fatti commessi con effrazione di infissi non prospettaalcun elemento decisivo ai fini della dimostrazione della unicità del medesimo disegnocriminoso secondo quanto invece sarebbe stato necessario in virtù del principio affermato daquesta Corte secondo cui in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochil'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici econcreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti. (Sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01).Parimenti destituita di fondamento è, poi, la deduzione difensiva di inadeguatavalutazione della condizione di tossicodipendenza del ricorrente atteso che la Corte diappello, soffermatasi sul profilo dedotto, ha rilevato come la documentazione rilasciata dalSer.T di XXXXXnel 2009 riferisse di generici problemi di dipendenza del ricorrente dal 1991,evidenziandone la aspecificità rispetto ai reati oggetto dell’istanza e quindil’inidoneità dellostesso a giustificare la preventiva unitaria programmazione.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronunciadi rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 18/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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