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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 32445/2023

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e SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/09/2022 della Corte di appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 settembre 2022 la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza in data 19 giugno 2019 del Tribunale di Lagonegro, ha applicato all'imputato le pene accessorie dell'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e la confisca dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge perché legittimamente aveva emesso la nota di credito dopo l'accordo transattivo con la [OSCURATO:SOCIETA]. per cui non AA/1 era corretta la deduzione dei Giudici secondo cui la nota fosse irrilevante perché non riscontrata nella contabilità della controparte.

Con il secondo denuncia il vizio di motivazione perché con la nota l'importo era sotto la soglia e in ogni caso egli non era tenuto a vigilare sui comportamenti della controparte.

Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione con riguardo al controllo del superamento della soglia.

Con il quarto eccepisce la prescrizione del reato.

Con il quinto chiede la messa alla prova alla luce del d.lgs. n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato con riferimento all'accertamento della responsabilità, perché non vi è alcun dubbio che la parte possa procedere all'emissione di una nota di credito se l'obbligazione non sia soddisfatta dopo l'emissione della fattura ma sia piuttosto oggetto di una transazione novativa, di modo tale che la nota riproduca il diverso accordo tra le parti e giustifichi una diversa obbligazione tributaria.

Sennonché i Giudici hanno indebitamente ritenuto l'inesistenza dell'operazione sol perché l'operazione non era stata contabilizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società controparte, il che significa che hanno fatto dipendere il reato dal comportamento di un terzo, in assenza di altri significativi elementi di giudizio e di riscontro.

Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata andrebbe quindi annullata con rinvio per consentire alla Corte di appello di motivare nuovamente sul punto, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 30 settembre 2022.

Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ciò che preclude l'esame degli altri motivi articolati dall'imputato, ivi compreso quello relativo alla messa alla prova.

Residua, tuttavia, l'analisi della confisca che, nella forma diretta prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è una misura di sicurezza i cui presupposti devono essere specificamente accertati in presenza di una pronuncia di non dover'si procedere per intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tiné, Rv. 284529- 01).

Esclusivamente a tali fini la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia agli effetti della confisca alla Corte di appello di Salerno.

Così deciso, il 13 giugno 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 16/09/2022 della Corte di appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 16 settembre 2022 la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza in data 19 giugno 2019 del Tribunale di Lagonegro, ha applicato all'imputato le pene accessorie dell'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000 e la confisca dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di cinque motivi. Con il primo deduce la violazione di legge perché legittimamente aveva emesso la nota di credito dopo l'accordo transattivo con la [OSCURATO:SOCIETA]. per cui non AA/1 era corretta la deduzione dei Giudici secondo cui la nota fosse irrilevante perché non riscontrata nella contabilità della controparte. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione perché con la nota l'importo era sotto la soglia e in ogni caso egli non era tenuto a vigilare sui comportamenti della controparte. Con il terzo eccepisce il vizio di motivazione con riguardo al controllo del superamento della soglia. Con il quarto eccepisce la prescrizione del reato. Con il quinto chiede la messa alla prova alla luce del d.lgs. n. 150 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato con riferimento all'accertamento della responsabilità, perché non vi è alcun dubbio che la parte possa procedere all'emissione di una nota di credito se l'obbligazione non sia soddisfatta dopo l'emissione della fattura ma sia piuttosto oggetto di una transazione novativa, di modo tale che la nota riproduca il diverso accordo tra le parti e giustifichi una diversa obbligazione tributaria. Sennonché i Giudici hanno indebitamente ritenuto l'inesistenza dell'operazione sol perché l'operazione non era stata contabilizzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., società controparte, il che significa che hanno fatto dipendere il reato dal comportamento di un terzo, in assenza di altri significativi elementi di giudizio e di riscontro. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata andrebbe quindi annullata con rinvio per consentire alla Corte di appello di motivare nuovamente sul punto, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata in data 30 settembre 2022. Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ciò che preclude l'esame degli altri motivi articolati dall'imputato, ivi compreso quello relativo alla messa alla prova. Residua, tuttavia, l'analisi della confisca che, nella forma diretta prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, è una misura di sicurezza i cui presupposti devono essere specificamente accertati in presenza di una pronuncia di non dover'si procedere per intervenuta prescrizione (Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tiné, Rv. 284529- 01). Esclusivamente a tali fini la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia agli effetti della confisca alla Corte di appello di Salerno. Così deciso, il 13 giugno 2023 Il Consigliere e
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