CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 1956
Cassazione n. 05811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione del codifensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 luglio 2021, il Tribunale di Roma, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato del delitto di cui all'art.278 cod. pen., confermava il decreto di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Roma in data 5.5.2021. 2. Avverso detta ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge (artt. 346 e 343 cod. proc. pen.)", articolando più censure. Ha, innanzitutto, osservato che la perquisizione e il sequestro sarebbero stati eseguiti prima della richiesta dell'autorizzazione a procedere per il delitto di cui all'art. 278 cod. pen. ai sensi dell'art. 313 cod. pen., con maturazione del termine perentorio di trenta giorni dall'iscrizione dell'indagato nell'apposito registro. Sulla possibilità di sottoporre a riesame il decreto di perquisizione, esclusa dal Tribunale di Roma, il ricorrente ha evidenziato che l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto delle più recenti evoluzioni della giurisprudenza sovranazionale, che ha condannato lo Stato Italiano per l'assenza di strumenti impugnatori a disposizione del destinatario di un provvedimento di perquisizione (C.E.D.U. 27 settembre 2018, Brazzi contro Italia) e che, in attesa di un opportuno intervento legislativo, il Tribunale avrebbe dovuto interpretare il quadro normativo in modo convenzionalmente orientato. Conseguentemente, ha sostenuto che l'illegittimità della perquisizione avrebbe dovuto comportare la illegittimità derivata del sequestro, che sarebbe il frutto "dell'albero avvelenato". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge (art. 253 cod. proc. pen.)". Secondo la difesa, del tutto apodittica sarebbe l'individuazione delle finalità del sequestro operata dal Tribunale del riesame in supplenza del pubblico ministero; il provvedimento impugnato avrebbe disposto il sequestro dell'intero patrimonio informatico e telematico dell'indagato senza espressamente indicare le finalità se non in termini assolutamente generici; al contrario, nella prospettiva della tutela dei diritti del singolo, sarebbe stato necessario esporre le esigenze probatorie da soddisfare, le attività da compiere e la durata del sequestro, alla stregua della sentenza della Corte di cassazione n. 34265 del 20.9.2020, che ha delineato le condizioni di legittimità del c.d. sequestro digitale omnibus. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione del legge (art. 278 cod. pen.)" e ha osservato che la motivazione in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 278 cod. pen. sarebbe assolutamente apodittica; che le espressioni dell'indagato non sarebbero, infatti, connotate da alcun intento o potenziale offensivo o ingiurioso, piuttosto sarebbero espressione di un atteggiamento critico rispetto alle politiche del Presidente della Repubblica e del Governo in relazione alle problematiche connesse alle misure di contrasto alla epidemia da Coronavirus. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 1. E' infondata la prima doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso, con cui la difesa del Manocchia ha sostenuto che la perquisizione e il sequestro sarebbero nulli in quanto sarebbero stati eseguiti dopo la maturazione del termine perentorio di trenta giorni dall'iscrizione dell'indagato nell'apposito registro. E i infatti, detto termine non è perentorio, come sostenuto dal ricorrente, ma ordinatorio; in tal senso la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce, secondo cui "per la proposizione da parte del pubblico ministero della richiesta di autorizzazione a procedere è previsto un duplice termine: uno, di carattere strutturale, esige che la richiesta detta intervenga prima dell'esercizio dell'azione penale, l'altro è di carattere temporale, dovendo la stessa essere presentata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione. L'inosservanza del termine strutturale non ha una diretta ed immediata sanzione processuale ma incide solo sul rapporto tra autorizzazione a procedere ad azione penale, costituendo la prima condizione di promuovibilità della seconda, e su quello tra autorizzazione ed iniziativa del 'pubblico ministero nell'ambito del procedimento, prevedendo il sistema normativo rigorosi e speciali limiti al compimento di atti da parte del pubblico ministero prima della concessione dell'autorizzazione. Il termine temporale non ha carattere perentorio. (Nella fattispecie, il P.M. aveva chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti di imputata per il reato di cui all'art. 278 cod. pen. oltre il termine di trenta giorni indicato dall'art. 344, comma primo, cod. proc. pen. e dopo la richiesta di rinvio a giudizio ma il G.I.P. aveva dichiarato non luogo a procedere per mancanza di autorizzazione. Successivamente, questa era stata concessa dal Ministro di Grazia e Giustizia e il pubblico ministero aveva disposto una nuova iscrizione nel registro notizie reato e formulato una seconda richiesta di rinvio a giudizio. Il G.I.P., all'esito di giudizio abbreviato, aveva prosciolto l'imputata per mancanza di valida autorizzazione. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza enunciando il principio di cui in massima" (Sez. 1, Sentenza n. 6984 del 29 aprile 1993, depositata il 14 luglio 1993, Rv. 195030 - 01). Essendo, dunque, il termine suddetto ordinatorio, il pubblico ministero nel caso concreto poteva ben procedere al sequestro probatorio in esame, pur in assenza dell'autorizzazione a procedere; in tal senso la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "dal contesto degli artt. 343 e 344 cod. proc. pen., e soprattutto dal combinato disposto dagli artt. 50 e 129 stesso codice, si rileva che solo nella fase processuale (e non anche nel corso delle indagini preliminari) può essere dichiarata la mancanza di una condizione di procedibilità. Il giudice delle indagini preliminari, pertanto, non può rilevare la mancanza di una condizione di procedibilità dell'azione, se non nel caso in cui tale mancanza renda inammissibile un suo intervento incidentale. L'art. 346 cod. proc. pen. specifica, poi, che possono essere compiuti atti di indagine preliminare, nonché, in casi particolari, assunte le prove di cui all'art. 392. Pertanto, il sequestro operato ad iniziativa della polizia giudiziaria rientra, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen. tra gli atti che possono essere compiuti prima della proposizione della richiesta di autorizzazione a procedere" (Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 06/06/1991 Rv. 188076 - 01); tale giurisprudenza, alla quale il Collegio aderisce, è stata peraltro ribadita in una più recente decisione, nella quale è stato affermato che "è legittimo il sequestro probatorio effettuato nel corso delle indagini preliminari, pur in mancanza di una condizione di procedibilità, essendo la stessa rilevabile solo nella fase processuale" (Sez. 4, Sentenza n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260313 - 01). E t però, il ricorrente sostiene che l'illegittimità della perquisizione - conseguente alle più recenti evoluzioni della giurisprudenza sovranazionale, che ha condannato lo Stato Italiano per l'assenza di strumenti impugnatori a disposizione del destinatario di un provvedimento di perquisizione - avrebbe dovuto comportare la illegittimità derivata del sequestro. Sennonché, nel caso concreto, tale questione relativa alla invalidità della perquisizione è del tutto irrilevante; e infatti, la ormai costante giurisprudenza di questa Corte è pacificamente orientata nel senso della affermazione del principio di diritto secondo il quale "la nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l'inutilizzabilità a fini di prova delle stesse" (Sez. 5, Sentenza n. 32009 dell'8 marzo 2018, Rv. 273641 - 01; conformi: Sez. 1, Sentenza n. 23674 del 10 maggio 2011, Rv. 250428 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 3287 del 26 maggio 1998, Rv. 212031; Sez. 6, Sentenza n. 2001 del 22 maggio 1995, Rv. 202589; Sez. 5, Sentenza n. 2793 del 27 novembre 1995, Rv. 203594). Dalle argomentazioni su riferite consegue la infondatezza del motivo di ricorso in esame. 2. E' pure infondato il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa del Manocchia sostiene che il provvedimento impugnato avrebbe disposto il sequestro dell'intero patrimonio informatico e telematico dell'indagato senza espressamente indicare le finalità se non in termini assolutamente generici. A sostegno della sua tesi il ricorrente ha citato la sentenza di questa Corte n. 34265 del 22 settembre 2020, secondo cui "in tema di sequestro probatorio, l'acquisizione indiscriminata di un'intera categorie di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole res strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro". E, però, il decreto di sequestro agli atti del procedimento, dopo avere messo in rilievo l'attività investigativa espletata, ha così motivato: "considerato che vi sia fondato motivo di ritenere che presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] nonché in altri locali, luoghi nella sua disponibilità possano essere rinvenute fonti di prova in ordine ai reati per cui si procede, con particolare riguardo alla pubblicazione mediante il profilo Twitter di commenti relativi al Presidente della Repubblica e di altre figure istituzionali dal contenuto ingiurioso; ritenuto, inoltre, che cose o tracce pertinenti al reato, nonché immagini e filmati, possano essere ritrovate in telefoni cellulari, personal computer, notebook, smartphone, tablet, zone di cloud storage eventualmente nella disponibilità del soggetto, ovvero in altri supporti informatici possa essere rinvenuto materiale e/o qualunque altra documentazione o traccia relativa alle condotte per le quali si procede". Orbene, osserva il Collegio che tale motivazione non è generica, come sostenuto dal ricorrente, e che ha adeguatamente e congruamente espresso le ragioni per le quali è stato disposto il sequestro in esame. Come se ciò non bastasse, si osserva altresì che i giudici del riesame hanno dato conto della necessità di acquisizione dei vari beni di natura informatica, per farne copia forense e per controllare gli accessi e gli account anche ai social. Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso. 3. E' del pari infondata la terza censura, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 278 cod. pen., sostenendo che le espressioni dal lui usate non sarebbero offensive dell'onore o del prestigio del Presidente della Repubblica. E' pacifico, infatti, che per l'adozione della misura cautelare reale del sequestro è sufficiente la sussistenza del fumus commissi delicti e che non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro. Sussiste tuttavia, nella specifica materia concernente il fumus commissi delicti, un contrasto di giurisprudenza atteso che secondo alcune decisioni detto fumus consisterebbe nella astratta sussunnibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (cfr. da ultimo: Sez. 1, Sentenza n. 18491 del 30 gennaio 2018, Rv. 273069 - 01); mentre secondo altre decisioni il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessiterebbe comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato" (cfr. da ultimo: Sez. 5, Sentenza n. 3722 dell'Il dicembre 2019, depositata il 29 gennaio 2020, Rv. 278152 - 01). Tuttavia, anche a volere aderire alla giurisprudenza da ultimo citata, il Collegio osserva che i giudici del riesame hanno chiarito - con argomenti logici e condivisibili - che il fumus del reato di cui all'articolo 278 cod. pen. nel caso concreto è indubbio; e a sostegno della suddetta affermazione hanno citato, a titolo di esempi, le seguenti espressioni utilizzate dal Manocchia: (in risposta a un video di [OSCURATO:PERSONA], "se volete salvare il salvabile, vi dovete dimettere in massa, non potete stare a prendere sputi e insulti da questi comunisti di merda e mandare l'Italia a puttane; prendete Mattarella per le palle e mettetelo con le spalle al muro per sciogliere le camere e indire elezioni"; "mi sfugge qualcosa: Mattarella è ancora al mondo?. Voci di corridoio dicono: sarebbe imminente l'arresto di Conte. Voci di sottoscala: Matarella sarebbe stato arrestato come mandante. In ascensore, dicono che tutto il Governo sarebbe stato posto agli arresti e verranno processati per [OSCURATO:PERSONA] e crimini contro l'umanità". Tutto ciò senza contare che i menzionati giudici del riesame hanno anche fatto riferimento a quella condivisibile giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria" (Sez. 3, Sentenza n. 3465 del 3 ottobre 2019, depositata il 28 gennaio 2020, Rv. 278542 - 01). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M