CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 1977
Cassazione n. 31959/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/09/1977 avverso l'ordinanza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Firenze il 15 aprile 2025, che veniva presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto delle sentenze di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che l'atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili censori, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dalla Corte di appello di Firenze, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento in esame (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). [OSCURATO:PERSONA], infine, che il ricorso di Ni si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 - 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 s