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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2023

Cassazione n. 44114/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( OLANDA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure in fatto riguardanti l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione ai quale risulta corretto l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di elementi favorevoli in presenza di una personalità proclive a commettere reati e senza manifestazioni di resispiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/9/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( OLANDA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure in fatto riguardanti l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione ai quale risulta corretto l'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato l'assenza di elementi favorevoli in presenza di una personalità proclive a commettere reati e senza manifestazioni di resispiscenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/9/2023
Sentenza Cassazione n. 44114/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris