CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 32395/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano dell'8 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale della stessa città il 20 febbraio 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 2 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli art. 5 (capo B) e 10 quater, comma 2 (capo C), del d. Igs. n. 74 del 2000. Fatti commessi in Milano tra il 16 dicembre 2016 e il 30 luglio 2019. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale, in ordine ai reati di cui ai capi B e C, è stata eccepita la violazione del principio del "ne bis in idem", per quanto concerne l'anno di imposta 2016, è manifestamente infondato, costituendo la doglianza la sostanziale riproposizione di un tema che nella sentenza impugnata (pag. 6-7) è stato già affrontato con argomenti pertinenti, essendo stato in particolare rimarcato che la condotta contestata nel procedimento parallelo (occultamento doloso della documentazione contabile della [OSCURATO:SOCIETA].) è del tutto eterogenea rispetto ai fatti contestati ai capi B e C, riguardanti i reati di omessa presentazione della dichiarazione fiscale e di indebita compensazione, essendo ben diversi i rispettivi presupposti. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, in base all'assunto secondo cui le argomentazioni utilizzate per l'assoluzione dal reato di cui al capo A dovevano valere anche rispetto ai reati di cui ai capi B e C, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli approfonditi accertamenti espletati dall'Agenzia delle Entrate, da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto agli anni di imposta 2016 e 2017, ha omesso di presentare le relative dichiarazioni fiscali, con imposte evase superiori alla soglia di punibilità, utilizzando inoltre in compensazione crediti iva e crediti da lavoro dipendenti risultati inesistenti per importi superiori a 50.000 euro. Precisato che l'intervenuta assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo A (avente ad oggetto il reato di cui all'art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000) per la mancata prova del superamento della soglia di punibilità non incide sulla tenuta logica del giudizio di colpevolezza rispetto agli altri due reati, in ragione delle differenze strutturali e contenutistiche delle rispettive fattispecie. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1