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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18226/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per aver curato il trasporto a titolo oneroso di dodici migranti privi di cittadinanza italiana, imbarcati nei porti delle coste della Turchia e stipati in locali angusti, inidonei a contenere un numero così elevato di persone per un lungo periodo di tempo e in condizioni disagevoli, per il minimo spazio a disposizione a bordo, esposti a pericolo per la vita e l'incolumità, fatto accertato il 3 settembre 2022 nelle acque del mar Ionio in prossimità di [OSCURATO:PERSONA].

2. I gravi indizi di colpevolezza si traggono anche dal collegamento con quanto era in precedenza emerso nel corso delle indagini a carico di altri due soggetti di nazionalità turca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presumibilmente responsabili di aver compiuto nei mesi precedenti un trasporto di migranti irregolari, sbarcati sulle coste calabresi.

L'imbarcazione guidata dagli odierni indagati, infatti, era già stata oggetto di attenzione, mesi addietro, specificamente il 17 luglio 2022 quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati controllati a bordo del suddetto motoveliero, denominato Astera, e avevano dichiarato di essere turisti fermatisi al solo scopo di fare rifornimento di carburante.

Il riferimento indiziario a questo episodio veniva colto nel fatto che, in prossimità del luogo in cui i predetti erano stati controllati, la sera prima erano stati notati sette immigrati irregolari.

Peraltro, dall'analisi dei telefoni cellulari nella disponibilità di Bayramcavus si erano tratte informazioni che lasciavano desumere che il loro viaggio avesse ad oggetto il trasporto di migranti irregolari.

Proprio il 2 settembre 2022 era individuato, sulla rotta del motoveliero con a bordo gli odierni indagati, un altro natante a vela, denominato Baran, a bordo del quale vi era, tra i conducenti, [OSCURATO:PERSONA], e che trasportava dieci migranti irregolari.

A distanza di qualche ora era rintracciata l'imbarcazione Astera, rinominata Can, con a bordo dodici migranti irregolari.

Dall'analisi della messaggistica whatsapp del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] si traeva che, appena dopo l'intervento della polizia giudiziaria sull'imbarcazione Baran, un soggetto, il cui contatto era stato memorizzato come Aaahmet, aveva contattato Torlak ingiungendogli di cambiare immediatamente rotta e questi ribatteva chiedendo se non fosse opportuno far sbarcare i migranti in Italia, a dimostrazione della consapevolezza della illiceità del trasporto e della sua finalità.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

È stato utilizzato nel ragionamento indiziario il riferimento all'episodio del 16 luglio 2022 relativo all'imbarcazione Astera, senza considerare: che il collegamento della navigazione in acque crotonesi di quel natante con lo sbarco di migranti a [OSCURATO:PERSONA] è logicamente insostenibile data la rilevante distanza tra un luogo e l'altro; che quel natante batteva bandiera statunitense mentre i migranti hanno affermato di essere giunti con una imbarcazione battente bandiera italiana; che dalle dichiarazioni dei migranti non sono emersi elementi a sostegno della tesi di un loro sbarco sulle coste calabresi del veliero Astera; che non sono stati rinvenuti i presunti documenti nascosti, come da messaggi vocali presenti su una chat WhatsApp con tale [OSCURATO:PERSONA], rinvenuta all'interno del cellulare nella disponibilità di Bayramcavus.

Si osservi inoltre che le risultanze dei telefoni cellulari e del tablet dei soggetti a bordo dell'imbarcazione "Astera", seppure consegnati spontaneamente dagli interessati, sono state acquisite, in occasione del controllo del luglio 2022, in assenza del decreto autorizzativo del Magistrato e quindi in carenza di contraddittorio.

Si tratta quindi di risultanze inutilizzabili.

È poi illegittima l'autorizzazione postuma all'applicazione del GPS sulla barca "Astera", effettuato in occasione del controllo del luglio 2022, e che ne ha consentito il pedinamento elettronico anche oltre il territorio italiano, e ciò in assenza di rogatoria internazionale.

In ogni caso, il controllo del 16 luglio 2022 non ha riguardato [OSCURATO:PERSONA] e il fermo dell'imbarcazione "Can" del 3 settembre 2022 ha trovato fondamento esclusivamente nel precedente controllo del 16 luglio 2022.

I trasportati dall'imbarcazione "Can" non sono stati sentiti e il rinvenimento della regolare documentazione per la navigazione non è stato considerato.

Dalla modesta somma sequestrata in danno degli odierni indagati, circa 2000 euro, non possono trarsi elementi che giustifichino la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui al comma 3-ter dell'art. 12 d.

Igs. n. 286 del 1998.

L'ordinanza cautelare e quella impugnata non hanno tenuto conto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto presente di svolgere la professione di capitano di navi, di essere stato assunto per l'occasione oggetto delle indagini, da una società per il trasporto di persone per finalità turistiche, di essere arrivato in acque italiane al solo fine di fare rifornimento di carburante.3.2.

Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, che è stata applicata senza alcuna spiegazione delle ragioni per le quali altre misure, anche cumulativamente disposte, non avrebbero potuto fronteggiare i paventati pericoli cautelari.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Non coglie nel segno il rilievo drY-- ricorso in ordine al riferimento operato nell'impugnata ordinanza all'episodio del luglio 2022.

Il richiamo alle indagini compiute in ordine agli esiti del controllo effettuato sul motoveliero "Astera" è funzionale, nell'ambito delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, a collocare l'autonomo fatto oggetto del presente procedimento entro un quadro complessivo di rilievo penale che rinviene nella identità del natante, prima denominato "Astera" e poi, in occasione dell'episodio che direttamente interessa, "Can", un dato significativo di collegamento.

In tale prospettiva non ha decisiva importanza stabilire se anche l'episodio del luglio 2022 si sia risolto in un illecito trasporto di migranti, perché quel che ora rileva è il fatto oggetto del presente addebito cautelare.

E a tal fine la motivazione dell'ordinanza impugnata è logica e coerente, ponendo in evidenza che il ricorrente, poco dopo che la polizia giudiziaria aveva effettuato il controllo sulla imbarcazione "Baran", a bordo della quale erano identificati dieci migranti irregolari, fu raggiunto da un messaggio su smartphone da tale "Aaaahmet", che gli ingiunse di cambiare immediatamente rotta.

Il senso di quel messaggio si coglie proprio nel fatto che il natante a vela "Baran", che seguiva la stessa rotta dell'imbarcazione su cui viaggiava il ricorrente, era stato poco prima intercettato dalla polizia giudiziaria e che ciò all'evidenza aveva indotto il soggetto, che con ogni probabilità aveva compiti di organizzazione delle illecite tratte, a lanciare un allarme ordinando il cambio di rotta al natante che procedeva in successione.

La reazione avuta dal ricorrente è stata poi indiziariamente significativa, perché questi chiese all'interlocutore che gli aveva ordinato di cambiare rotta se fosse opportuno aspettare o fare sbarcare le persone, così attestando non soltanto la natura e la finalità del viaggio, consistente appunto nel trasporto illecito di migranti, quanto anche la sua consapevolezza.

Logica pertanto la conclusione illustrata nell'ordinanza impugnata, secondo cui il viaggio dell'imbarcazione condotta dal ricorrente fosse tutt'altro che turistico, come invece dallo stesso dichiarato e senza che la logicità e la coerenza delle argomentazioni in punto di gravità indiziaria siano revocate in dubbio da quanto addotto in ricorso in ordine alla modesta entità del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, e alle sue affermazioni a giustificazione della liceità del viaggio.

3. In merito alla deduzione della inutilizzabilità delle risultanze tratte dai tablet e dagli smartphone spontaneamente consegnati nel corso del controllo del luglio 2022, si rileva che non risulta esser stata sottoposta al giudice del riesame e che, in ogni caso, non è accompagnata dalla necessaria specifica illustrazione del carattere di decisività degli elementi probatori che si vorrebbero espungere.

Per quel che poi attiene alla deduzione di illegittimità del pedinamento elettronico della barca "Asterei si rileva che parimenti non è stata proposta dinnanzi al giudice del riesame ed è stata fatta per la prima volta nel giudizio di cassazione.

Si osserva poi che il dispositivo elettronico fu posizionato, secondo quanto affermato in ricorso, quando l'imbarcazione si trovava in acque italiane, sicché le operazioni di controllo non necessitavano di alcuna autorizzazione ad opera dell'Autorità giudiziaria straniera; si aggiunge /inoltre/ che quel che è stato utilizzato investigativamente è stato il tratto di controllo afferente alla navigazione in acque italiane.

4. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha reso motivazione adeguata dando conto di un concreto e attuale pericolo di fuga, del pericolo di cd. reiterazione criminosa, entrambi fondati sulla osservazione del coinvolgimento del ricorrente in attività verosimilmente pianificate nell'ambito di organizzazioni transnazionali; ha quindi rilevato che misure cautelari meno afflittive della custodia carceraria sarebbero inadeguate movendo dalla premessa in fatto, non contestata, dell'assenza di dimora in Italia del ricorrente.

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, per aver curato il trasporto a titolo oneroso di dodici migranti privi di cittadinanza italiana, imbarcati nei porti delle coste della Turchia e stipati in locali angusti, inidonei a contenere un numero così elevato di persone per un lungo periodo di tempo e in condizioni disagevoli, per il minimo spazio a disposizione a bordo, esposti a pericolo per la vita e l'incolumità, fatto accertato il 3 settembre 2022 nelle acque del mar Ionio in prossimità di [OSCURATO:PERSONA]. 2. I gravi indizi di colpevolezza si traggono anche dal collegamento con quanto era in precedenza emerso nel corso delle indagini a carico di altri due soggetti di nazionalità turca, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presumibilmente responsabili di aver compiuto nei mesi precedenti un trasporto di migranti irregolari, sbarcati sulle coste calabresi. L'imbarcazione guidata dagli odierni indagati, infatti, era già stata oggetto di attenzione, mesi addietro, specificamente il 17 luglio 2022 quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati controllati a bordo del suddetto motoveliero, denominato Astera, e avevano dichiarato di essere turisti fermatisi al solo scopo di fare rifornimento di carburante. Il riferimento indiziario a questo episodio veniva colto nel fatto che, in prossimità del luogo in cui i predetti erano stati controllati, la sera prima erano stati notati sette immigrati irregolari. Peraltro, dall'analisi dei telefoni cellulari nella disponibilità di Bayramcavus si erano tratte informazioni che lasciavano desumere che il loro viaggio avesse ad oggetto il trasporto di migranti irregolari. Proprio il 2 settembre 2022 era individuato, sulla rotta del motoveliero con a bordo gli odierni indagati, un altro natante a vela, denominato Baran, a bordo del quale vi era, tra i conducenti, [OSCURATO:PERSONA], e che trasportava dieci migranti irregolari. A distanza di qualche ora era rintracciata l'imbarcazione Astera, rinominata Can, con a bordo dodici migranti irregolari. Dall'analisi della messaggistica whatsapp del telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] si traeva che, appena dopo l'intervento della polizia giudiziaria sull'imbarcazione Baran, un soggetto, il cui contatto era stato memorizzato come Aaahmet, aveva contattato Torlak ingiungendogli di cambiare immediatamente rotta e questi ribatteva chiedendo se non fosse opportuno far sbarcare i migranti in Italia, a dimostrazione della consapevolezza della illiceità del trasporto e della sua finalità. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. È stato utilizzato nel ragionamento indiziario il riferimento all'episodio del 16 luglio 2022 relativo all'imbarcazione Astera, senza considerare: che il collegamento della navigazione in acque crotonesi di quel natante con lo sbarco di migranti a [OSCURATO:PERSONA] è logicamente insostenibile data la rilevante distanza tra un luogo e l'altro; che quel natante batteva bandiera statunitense mentre i migranti hanno affermato di essere giunti con una imbarcazione battente bandiera italiana; che dalle dichiarazioni dei migranti non sono emersi elementi a sostegno della tesi di un loro sbarco sulle coste calabresi del veliero Astera; che non sono stati rinvenuti i presunti documenti nascosti, come da messaggi vocali presenti su una chat WhatsApp con tale [OSCURATO:PERSONA], rinvenuta all'interno del cellulare nella disponibilità di Bayramcavus. Si osservi inoltre che le risultanze dei telefoni cellulari e del tablet dei soggetti a bordo dell'imbarcazione "Astera", seppure consegnati spontaneamente dagli interessati, sono state acquisite, in occasione del controllo del luglio 2022, in assenza del decreto autorizzativo del Magistrato e quindi in carenza di contraddittorio. Si tratta quindi di risultanze inutilizzabili. È poi illegittima l'autorizzazione postuma all'applicazione del GPS sulla barca "Astera", effettuato in occasione del controllo del luglio 2022, e che ne ha consentito il pedinamento elettronico anche oltre il territorio italiano, e ciò in assenza di rogatoria internazionale. In ogni caso, il controllo del 16 luglio 2022 non ha riguardato [OSCURATO:PERSONA] e il fermo dell'imbarcazione "Can" del 3 settembre 2022 ha trovato fondamento esclusivamente nel precedente controllo del 16 luglio 2022. I trasportati dall'imbarcazione "Can" non sono stati sentiti e il rinvenimento della regolare documentazione per la navigazione non è stato considerato. Dalla modesta somma sequestrata in danno degli odierni indagati, circa 2000 euro, non possono trarsi elementi che giustifichino la contestazione dell'aggravante ad effetto speciale di cui al comma 3-ter dell'art. 12 d. Igs. n. 286 del 1998. L'ordinanza cautelare e quella impugnata non hanno tenuto conto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto presente di svolgere la professione di capitano di navi, di essere stato assunto per l'occasione oggetto delle indagini, da una società per il trasporto di persone per finalità turistiche, di essere arrivato in acque italiane al solo fine di fare rifornimento di carburante.3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, che è stata applicata senza alcuna spiegazione delle ragioni per le quali altre misure, anche cumulativamente disposte, non avrebbero potuto fronteggiare i paventati pericoli cautelari. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Non coglie nel segno il rilievo drY-- ricorso in ordine al riferimento operato nell'impugnata ordinanza all'episodio del luglio 2022. Il richiamo alle indagini compiute in ordine agli esiti del controllo effettuato sul motoveliero "Astera" è funzionale, nell'ambito delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata, a collocare l'autonomo fatto oggetto del presente procedimento entro un quadro complessivo di rilievo penale che rinviene nella identità del natante, prima denominato "Astera" e poi, in occasione dell'episodio che direttamente interessa, "Can", un dato significativo di collegamento. In tale prospettiva non ha decisiva importanza stabilire se anche l'episodio del luglio 2022 si sia risolto in un illecito trasporto di migranti, perché quel che ora rileva è il fatto oggetto del presente addebito cautelare. E a tal fine la motivazione dell'ordinanza impugnata è logica e coerente, ponendo in evidenza che il ricorrente, poco dopo che la polizia giudiziaria aveva effettuato il controllo sulla imbarcazione "Baran", a bordo della quale erano identificati dieci migranti irregolari, fu raggiunto da un messaggio su smartphone da tale "Aaaahmet", che gli ingiunse di cambiare immediatamente rotta. Il senso di quel messaggio si coglie proprio nel fatto che il natante a vela "Baran", che seguiva la stessa rotta dell'imbarcazione su cui viaggiava il ricorrente, era stato poco prima intercettato dalla polizia giudiziaria e che ciò all'evidenza aveva indotto il soggetto, che con ogni probabilità aveva compiti di organizzazione delle illecite tratte, a lanciare un allarme ordinando il cambio di rotta al natante che procedeva in successione. La reazione avuta dal ricorrente è stata poi indiziariamente significativa, perché questi chiese all'interlocutore che gli aveva ordinato di cambiare rotta se fosse opportuno aspettare o fare sbarcare le persone, così attestando non soltanto la natura e la finalità del viaggio, consistente appunto nel trasporto illecito di migranti, quanto anche la sua consapevolezza. Logica pertanto la conclusione illustrata nell'ordinanza impugnata, secondo cui il viaggio dell'imbarcazione condotta dal ricorrente fosse tutt'altro che turistico, come invece dallo stesso dichiarato e senza che la logicità e la coerenza delle argomentazioni in punto di gravità indiziaria siano revocate in dubbio da quanto addotto in ricorso in ordine alla modesta entità del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, e alle sue affermazioni a giustificazione della liceità del viaggio. 3. In merito alla deduzione della inutilizzabilità delle risultanze tratte dai tablet e dagli smartphone spontaneamente consegnati nel corso del controllo del luglio 2022, si rileva che non risulta esser stata sottoposta al giudice del riesame e che, in ogni caso, non è accompagnata dalla necessaria specifica illustrazione del carattere di decisività degli elementi probatori che si vorrebbero espungere. Per quel che poi attiene alla deduzione di illegittimità del pedinamento elettronico della barca "Asterei si rileva che parimenti non è stata proposta dinnanzi al giudice del riesame ed è stata fatta per la prima volta nel giudizio di cassazione. Si osserva poi che il dispositivo elettronico fu posizionato, secondo quanto affermato in ricorso, quando l'imbarcazione si trovava in acque italiane, sicché le operazioni di controllo non necessitavano di alcuna autorizzazione ad opera dell'Autorità giudiziaria straniera; si aggiunge /inoltre/ che quel che è stato utilizzato investigativamente è stato il tratto di controllo afferente alla navigazione in acque italiane. 4. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha reso motivazione adeguata dando conto di un concreto e attuale pericolo di fuga, del pericolo di cd. reiterazione criminosa, entrambi fondati sulla osservazione del coinvolgimento del ricorrente in attività verosimilmente pianificate nell'ambito di organizzazioni transnazionali; ha quindi rilevato che misure cautelari meno afflittive della custodia carceraria sarebbero inadeguate movendo dalla premessa in fatto, non contestata, dell'assenza di dimora in Italia del ricorrente. 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di
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