CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di furto aggravato. Considerato che la difesa deduce quale motivo la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della prova documentale introdotta dalla difesa, costituita dalla certificazione di [OSCURATO:PERSONA] apparentemente attestante il ricovero dell'imputato a Napoli il giorno della consumazione del reato. Rilevato che la dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p. è invero insussistente, posto che la Corte territoriale ha valutato il documento, evidenziando però l'inattendibilità dello stesso e la sua inidoneità a superare il compendio di prove a carico e che con tale motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decise ugno 2022 604.5 estensore Il PisdfvnAte CANCELLERIA t:2Y' - • )c.;,(37.