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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 41474/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27801-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 3299 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1270/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 7808/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / Rilevato che

1. il giudice di primo grado, pronunziando sull'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. all'atto di precetto intimato da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di precedente sentenza inter partes che aveva condannato la società a risarcire al Severino il danno da demansionamento parametrato a C 900,00 mensili per il periodo dal luglio 2004 al giugno 2009, ha dichiarato il diritto dell'opposto al pagamento della somma di C 75.902,56 detratto l'importo di C 41.422,00 già corrisposto dalla società in esecuzione della sentenza n. 11925/2011 del Tribunale di Napoli;

2. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione, ha revocato il precetto, dichiarato l'avvenuto pagamento di C 41.422,96 e non dovute le somme calcolate a titolo di 13^ mensilità;

3. per quel che qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto inammissibile, in quanto fondata su circostanza allegata solo con il ricorso in appello e quindi tardivamente, la censura della società intesa alla detrazione dal dovuto delle ulteriori somme corrisposte al Severino con la busta paga dell'agosto 2011; secondo la Corte di appello l'opponente avrebbe potuto far valere la circostanza già con il ricorso in opposizione depositato il 27 settembre 2011 e quindi in epoca successiva all'emissione dello statino dello stipendio di agosto 2011;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che

1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e omesso esame di un i fatto controverso e decisivo; denunzia l'errore della sentenza impugnata per avere affermato la tardività della eccezione relativa all'avvenuto pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di ulteriori somme da portare in detrazione alla somma richiesta dal lavoratore con il precetto; evidenzia a tal fine che il ricorso in opposizione, come risultante dagli atti, era stato depositato in data 5 agosto 2011, prima quindi del pagamento da parte della società delle somme di cui allo statino stipendiale riferito all'agosto 2011 e che l'affermazione della Corte distrettuale in ordine al deposito del ricorso in opposizione in data 27 settembre 2011 era priva di riscontro e frutto in realtà di svista del giudicante; in base alla prospettata ricostruzione temporale Telecom non avrebbe potuto eccepire con il ricorso in opposizione un pagamento non ancora avvenuto; sotto un secondo profilo parte ricorrente denunzia l'errore in diritto della Corte di merito per avere affermato il carattere di eccezione in senso stretto dell'eccezione di pagamento, in contrasto con la consolidata giurisprudenza sulla rilevabilità di ufficio dell' avvenuto pagamento e del connesso effetto estintivo;

2. è fondata la censura relativa alla natura in senso lato e non in senso stretto della eccezione di pagamento formulata dalla società con il ricorso in appello;

2.1. la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 14654/2015 Cass. n. 599/1998, Cass. n. 1154/1997 Cass. n. 2618/1989, Cass. n. 6867/1988); a tale giurisprudenza, maturata nell'ambito di posizioni dottrinarie secondo le quali l'art. 112 cod. proc. civ., nello stabilire che il giudice "non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti", detta una disposizione in materia di onere di allegazione fissando un principio di carattere generale secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi possono sempre essere rilevati d'ufficio, ammenoché la legge (come ad es. avviene in tema di prescrizione), con una norma costituente deroga espressa al principio in questione, non subordini il rilievo all'iniziativa della parte, si ritiene di dare continuità;

3. la sentenza impugnata risulta pertanto errata per avere ritenuto preclusa la verifica relativa all'ulteriore pagamento dedotto dalla società dalla qualificazione in senso stretto della relativa eccezione; si impone quindi, assorbita ogni altra censura, l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata;

4. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M .

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione: Roma, 28 ottobre 2021 Il Presidente cia Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27801-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 3299 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1270/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/03/2018 R.G.N. 7808/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / / Rilevato che 1. il giudice di primo grado, pronunziando sull'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. all'atto di precetto intimato da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di precedente sentenza inter partes che aveva condannato la società a risarcire al Severino il danno da demansionamento parametrato a C 900,00 mensili per il periodo dal luglio 2004 al giugno 2009, ha dichiarato il diritto dell'opposto al pagamento della somma di C 75.902,56 detratto l'importo di C 41.422,00 già corrisposto dalla società in esecuzione della sentenza n. 11925/2011 del Tribunale di Napoli; 2. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione, ha revocato il precetto, dichiarato l'avvenuto pagamento di C 41.422,96 e non dovute le somme calcolate a titolo di 13^ mensilità; 3. per quel che qui rileva, il giudice di appello ha ritenuto inammissibile, in quanto fondata su circostanza allegata solo con il ricorso in appello e quindi tardivamente, la censura della società intesa alla detrazione dal dovuto delle ulteriori somme corrisposte al Severino con la busta paga dell'agosto 2011; secondo la Corte di appello l'opponente avrebbe potuto far valere la circostanza già con il ricorso in opposizione depositato il 27 settembre 2011 e quindi in epoca successiva all'emissione dello statino dello stipendio di agosto 2011; 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ. e omesso esame di un i fatto controverso e decisivo; denunzia l'errore della sentenza impugnata per avere affermato la tardività della eccezione relativa all'avvenuto pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. di ulteriori somme da portare in detrazione alla somma richiesta dal lavoratore con il precetto; evidenzia a tal fine che il ricorso in opposizione, come risultante dagli atti, era stato depositato in data 5 agosto 2011, prima quindi del pagamento da parte della società delle somme di cui allo statino stipendiale riferito all'agosto 2011 e che l'affermazione della Corte distrettuale in ordine al deposito del ricorso in opposizione in data 27 settembre 2011 era priva di riscontro e frutto in realtà di svista del giudicante; in base alla prospettata ricostruzione temporale Telecom non avrebbe potuto eccepire con il ricorso in opposizione un pagamento non ancora avvenuto; sotto un secondo profilo parte ricorrente denunzia l'errore in diritto della Corte di merito per avere affermato il carattere di eccezione in senso stretto dell'eccezione di pagamento, in contrasto con la consolidata giurisprudenza sulla rilevabilità di ufficio dell' avvenuto pagamento e del connesso effetto estintivo; 2. è fondata la censura relativa alla natura in senso lato e non in senso stretto della eccezione di pagamento formulata dalla società con il ricorso in appello; 2.1. la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Cass. n. 14654/2015 Cass. n. 599/1998, Cass. n. 1154/1997 Cass. n. 2618/1989, Cass. n. 6867/1988); a tale giurisprudenza, maturata nell'ambito di posizioni dottrinarie secondo le quali l'art. 112 cod. proc. civ., nello stabilire che il giudice "non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti", detta una disposizione in materia di onere di allegazione fissando un principio di carattere generale secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi possono sempre essere rilevati d'ufficio, ammenoché la legge (come ad es. avviene in tema di prescrizione), con una norma costituente deroga espressa al principio in questione, non subordini il rilievo all'iniziativa della parte, si ritiene di dare continuità; 3. la sentenza impugnata risulta pertanto errata per avere ritenuto preclusa la verifica relativa all'ulteriore pagamento dedotto dalla società dalla qualificazione in senso stretto della relativa eccezione; si impone quindi, assorbita ogni altra censura, l'accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata; 4. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M . La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione: Roma, 28 ottobre 2021 Il Presidente cia Tri