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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 novembre 2018

Cassazione n. 35438/2023

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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15135/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difes a congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]COBAS Lavoro Privato e COBAS Lavoro Privato, [OSCURATO:PERSONA] della sede di Milano, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia - Controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 1642/2018 emessa da CORTE D'APPELLO di M ILANO , pubblicata in data 5/11/2018.

Vista la “nota di deposito verbale di conciliazione”, depositata in data 6/11/ 2023, con la quale le parti chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite, essendo tra le stesse intervenuto un atto di transazione e rinuncia, sottoscrittodalle parti in data 11 luglio 2023; ritenuto che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcun provvedimento sulle spese in quanto oggetto della transazione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il16 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15135/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difes a congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]COBAS Lavoro Privato e COBAS Lavoro Privato, [OSCURATO:PERSONA] della sede di Milano, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia - Controricorrenti - avverso la SENTENZA n. 1642/2018 emessa da CORTE D'APPELLO di M ILANO , pubblicata in data 5/11/2018. Vista la “nota di deposito verbale di conciliazione”, depositata in data 6/11/ 2023, con la quale le parti chiedono che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite, essendo tra le stesse intervenuto un atto di transazione e rinuncia, sottoscrittodalle parti in data 11 luglio 2023; ritenuto che il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcun provvedimento sulle spese in quanto oggetto della transazione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il16 d
Decreto Cassazione n. 35438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris