CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19090/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di BolognaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bologna haconfermato la decisione del Tribunale di Piacenza del 21 maggio 2024, con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reatodi furto aggravato in concorso, avente ad oggetto due borse, con il relativocontenuto, sottratte dal bagagliaio posteriore di un veicolo in temporanea sostanell’area di parcheggio di un autogrill sito lungo l’autostrada A1.La Corte territoriale ha, in particolare, escluso l’aggravante di cui all’art.625, comma 1, n. 4, cod. pen., riconosciuto le circostanze attenuanti generichecon giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante contestata e applicato ladiminuente per il rito, confermando la qualificazione giuridica del fatto conriferimento all’aggravante dell’aver agito su cose esposte alla pubblica fede pernecessità o consuetudine.2. Avverso la predetta sentenza l’imputato propone ricorso, affidato ad ununico motivo, con il quale deduce nullità della decisione per omessa, insufficienteo carente motivazione in relazione alle risultanze processuali, anche di segnocontrario.Con riferimento all’identificazione dell’imputato quale conducentedell’autovettura, il ricorrente si duole che la Corte di merito si sia limitata arichiamare le risultanze investigative fondate sul raffronto tra i fotogrammiestrapolati dal sistema di videosorveglianza installato nell’area di servizio e lefotografie segnaletiche del [OSCURATO:PERSONA], risalenti all’anno 2012, senza fare riferimentoad ulteriori indagini, accertamenti o perizie.In punto di trattamento sanzionatorio, lamenta la mancata esclusionedell’aggravante contestata, deducendo l’assenza di accertamenti in ordine allanatura dei beni oggetto del furto — che non costituirebbero parti essenziali,accessori o pertinenze del veicolo — nonché alla sussistenza di condizioni tali daimpedire concretamente alla persona offesa di portare con sé la propria borsa.Quanto, infine, alla determinazione della pena, il ricorrente censura lamancata indicazione delle ragioni poste a fondamento della fissazione della penabase in misura superiore al minimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è nel complesso infondato.2. Con riguardo all’identificazione dell’imputato quale autore del reato, ilmotivo di ricorso si presenta generico e meramente reiterativo delle censure giàdedotte in appello in ordine all’asserita assenza di accertamenti antropometrici,senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.La Corte d’appello ha evidenziato come la comparazione tra le immaginiestrapolate dal sistema di videosorveglianza installato presso l’area di servizioteatro del furto e le immagini contenute nel fotosegnalamento dell’imputatoabbia consentito l’individuazione del [OSCURATO:PERSONA] in termini di assoluta certezza, avutoriguardo, in particolare, alla sostanziale attualità del fotosegnalamento,effettuato a distanza di soli tre mesi dai fatti.In tale contesto, la Corte territoriale ha altresì puntualmente indicato glielementi — desunti dal fascicolo fotografico in atti — che hanno consentito lacerta identificazione dell’imputato, quali la barba corta di colore bianco conpizzetto del medesimo colore, i capelli fortemente brizzolati, la corporaturamedia, l’altezza di circa metri 1,70, nonché i tratti somatici del volto.A fronte di tale apparato motivazionale, il ricorso si risolve nellasollecitazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie,inammissibile in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte dicassazione quello di procedere ad una “rilettura” degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, postulandone un differente apprezzamento,trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva al giudice di merito, senzache possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, eper il ricorrente più adeguata, lettura delle risultanze processuali (Sez. U, n.22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella).3. Con riguardo all’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, si osservaquanto segue.Ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame, è necessario che iltitolare del diritto di proprietà sulla cosa oggetto dell’azione delittuosa non sia ingrado di esercitare una vigilanza continua sul bene. Ne consegue che il furto dioggetti collocati all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblicavia deve ritenersi aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.,anche quando si tratti di beni che, pur non costituendo parte essenziale delveicolo, ne rappresentino, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e nonpossano agevolmente essere portati con sé dal detentore al momentodell’allontanamento (ex multis, Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv.264744).[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità, ribadendone il principio, all’orientamentodi questa Sezione secondo cui, ai fini dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod.pen., devono ritenersi esposte “per necessità o consuetudine” alla pubblica fedeanche le cose che la vittima abbia temporaneamente lasciato all’interno diun’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non costituenti lanormale dotazione del veicolo (Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022, Rv. 283903 –01). Analoga qualificazione deve essere riconosciuta, altresì, sia ai beniingombranti o pesanti lasciati nell’autovettura durante l’espletamento di ulterioriincombenze, sia agli oggetti e documenti ivi custoditi per ragioni di necessità ocomodità (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119).Va peraltro precisato che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante, non èrichiesto il concorso congiunto delle ragioni di necessità e di consuetudine, attesoil carattere disgiuntivo della congiunzione “o” utilizzata dal legislatore. Nel casodi brevi soste durante un percorso autostradale, risponde senz’altro aconsuetudine lasciare nel bagagliaio del veicolo bagagli e oggetti personali.Il precedente Lucchiari, nel ricostruire l’evoluzione interpretativa dellagiurisprudenza di legittimità, ha valorizzato un orientamento che include tra ibeni esposti alla pubblica fede anche quelli non rientranti nella normaledotazione del veicolo, ritenendolo maggiormente coerente con l’attuale realtàstorico-sociale e con la ratio dell’aggravante, volta ad assicurare una più intensatutela penale alle cose mobili lasciate, anche temporaneamente, senza diretta econtinua custodia per necessità o consuetudine. In tale prospettiva, si èsottolineato come i bisogni della persona offesa debbano essere intesi non solo insenso straordinario, ma anche in relazione alle esigenze ordinarie della vitaquotidiana, tenuto conto della rapidità degli spostamenti, della intensità dei ritmidi vita e del crescente utilizzo dell’autovettura quale base organizzativa delleNe deriva la necessità di includere nel concetto di beni esposti alla pubblicafede anche quelli che, per ingombro o peso, non possano essere agevolmentetrasportati, nonché gli oggetti e i documenti custoditi nell’autovettura peresigenze di praticità, quali — a titolo esemplificativo — documenti, monili,occhiali o buste contenenti generi acquistati. Tale ricostruzione è stataulteriormente ribadita dalla più recente giurisprudenza (Sez. 5, n. 47791 del27/10/2022, Rv. 283903 – 01; Sez. 5, n. 2658 del 18/12/2025, dep. 2026,Patsia, Rv. 289183 – 01).In definitiva, può ritenersi ormai acquisito che l’autovettura venga utilizzatanon solo per spostamenti puntuali, ma anche come luogo di temporanea custodiadi beni nel corso della giornata, con conseguente inesigibilità della loro rimozionead ogni sosta. Ciò integra tanto una condizione di necessità quanto unaconsolidata consuetudine, che giustifica l’affidamento del possessore nellapubblica fede, intesa quale rispetto della proprietà altrui nella temporaneaassenza di vigilanza.Nel caso di specie, peraltro, il furto è stato commesso all’interno dell’area diparcheggio di un autogrill, ove gli utenti sono soliti lasciare i veicoli per il tempostrettamente necessario a fruire dei servizi offerti.Proprio la breve durata della sosta connota l’intenzione del possessore dinon portare con sé i beni, ma di lasciarli temporaneamente all’interno delveicolo, confidando nella pubblica fede.4. Quanto al profilo sanzionatorio, la sentenza richiama i numerosissimiprecedenti specifici, evidenziando come il delitto contro il patrimonio costituisca,per l’imputato, sistematico strumento di approvvigionamento delle risorsenecessarie alle esigenze di vita, nonché la totale indifferenza dimostrata rispettoall’effetto di prevenzione speciale della sanzione penale. Si tratta di unamotivazione pienamente adeguata, a fronte di una pena contenuta esignificativamente inferiore al medio edittale.In tema di concorso di circostanze e di dosimetria della pena, le relativestatuizioni sono censurabili in sede di legittimità esclusivamente qualora risultinofrutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, e nonanche quando la soluzione adottata dal giudice appaia sorretta da motivazionesufficiente in ordine alla valutazione della condotta e all’adeguatezza della pena,nell’esercizio del potere discrezionale previsto dagli artt. 62-bis, 69, 132 e 133cod. pen. Sotto tale profilo, nella specie non si ravvisano elementi di criticità,come emerge dalla esauriente motivazione sul punto.Una specifica e dettagliata esplicitazione del percorso argomentativo siimpone, infatti, soltanto quando la pena irrogata si discosti in misura rilevantedal medio edittale (Sez. 4, 23/01/2023, n. 2654; Sez. 2, n. 36104 del27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197), ipotesiche non ricorre nel caso di specie, in cui la pena è stata quantificata in misuraprossima al minimo edittale (mesi due di reclusione) e, comunque, notevolmenteinferiore al valore medio.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 10/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]