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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 44470/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova con la sentenza in epigrafe indicata in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in mesi 8 e giorni 20 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 2 d.

Igs 74 del 2000.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 125, 192, commi 3 e 4, e 530 cod. proc. pen.).

Il teste Rao (imputato in reato connesso o collegato, emittente le fatture di cui all'imputazione) non risulta credibile e la sua dichiarazione non ha riscontri esterni.

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e articolato in fatto.

La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il teste [OSCURATO:PERSONA] ha indicato precisi elementi tra i quali le modalità di pagamento delle fatture per operazioni inesistenti; inoltre, le fatture non hanno trovato riscontri e le stesse sono generiche, non indicano né il luogo di lavoro e neanche le ore di lavoro.

Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova con la sentenza in epigrafe indicata in parziale riforma della decisione del giudice di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti dell'imputato in mesi 8 e giorni 20 di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 2 d. Igs 74 del 2000. 2. Ricorre in cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 125, 192, commi 3 e 4, e 530 cod. proc. pen.). Il teste Rao (imputato in reato connesso o collegato, emittente le fatture di cui all'imputazione) non risulta credibile e la sua dichiarazione non ha riscontri esterni. 3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, generico e articolato in fatto. La sentenza impugnata con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e da manifeste illogicità, rileva come il teste [OSCURATO:PERSONA] ha indicato precisi elementi tra i quali le modalità di pagamento delle fatture per operazioni inesistenti; inoltre, le fatture non hanno trovato riscontri e le stesse sono generiche, non indicano né il luogo di lavoro e neanche le ore di lavoro. Il ricorso, articolato in fatto, reitera genericamente i motivi dell'appello senza confrontarsi con le adeguate motivazioni della sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44470/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris