CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 39286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 17 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto, emessa in data 8 luglio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 628, secondo comma, e 582 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancanza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, sia in punto di penale responsabilità che di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità, in fatto e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, le questioni genericamente prospettate sono palesemente smentite dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 4, n. 28891 del 11/06/2019, Cascio, Rv. 276373; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858) e rispondente alle censure difensive dell'appello (si vedano pagg. 1 e 2 sulla sussistenza e corretta qualificazione dei fatti, per come ricostruiti, nei reati di rapina impropria consumata e lesioni personali); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all'art. 62-bis cod. pen., è del tutto generico, inconferente e manifestamente infondato in quanto il ricorrente lamenta il diniego delle attenuanti generiche a fronte dell'avvenuto riconoscimento delle stesse fin dal primo grado di giudizio (si veda pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lug