CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 03569/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 36302-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI), elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza N. R.G. 829/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 36302 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 36302/19 - INPS (Parte ricorrente) c. [OSCURATO:PERSONA] (Parte intimata) Con provvedimento del 21.5.19, la corte d'appello di Milano ha dichiarato estinto il giudizio per mancata rinnovazione della notifica della riassunzione del processo interrotto. Avverso tale sentenza ricorre l'assistita con un motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., che lamenta violazione degli artt. 156, 291 e 331 c.p.c., per esser stata ordinata la rinnovazione della notifica sebbene la notifica sia stata regolare. Nella specie, si trattava di notifica effettuata all'estero (in [OSCURATO:PERSONA]) tramite il Consolato di Londra che si è avvalso del servizio postale inglese, e con attestazione del mancato ritiro del plico. L'assistito è rimasto intimato. La proposta del relatore è stata notificata alla parte costituita. [OSCURATO:PERSONA], rilevato che la Cancelleria ha comunicato di non aver rinvenuto il fascicolo di ufficio nonostante le opportune ricerche, ritiene di dover rinviare la causa. p.q.m. rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 16 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] M Roma, 16 seíWm re 202