Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1267/2013
ECLI:EU:C:2013:285
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
7 maggio 2013 (
*
)
«Impugnazione – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto relativa al risanamento dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Bucarest, cofinanziata dai fondi
strutturali ISPA – Presunta irregolarità della decisione delle autorità rumene di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento di infrazione o di rettifica finanziaria nei confronti della Romania»
Nella causa C‑418/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta
il 7 settembre 2012,
[OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Milano, rappresentata da C. Malinconico e A. Gigliola, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da A. Aresu e P. van Nuffel, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da J. Malenovský, presidente di sezione, da M. Safjan e A. Prechal (relatore), giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo
181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]») chiede l’annullamento dell’ordinanza
del Tribunale dell’Unione europea del 4 luglio 2012, TME/[OSCURATO:PERSONA] (T‑329/11; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con
cui quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente irricevibile il suo ricorso volto ad ottenere, da un lato, l’annullamento
della lettera della [OSCURATO:PERSONA] europea del 20 aprile 2011, concernente la denuncia della [OSCURATO:SOCIETA] relativa a violazioni del
diritto dell’Unione da parte della Romania nell’ambito di un progetto inerente alla ristrutturazione dell’impianto di trattamento
delle acque reflue di Bucarest (Romania) (in prosieguo: la «lettera controversa») e, dall’altro, il risarcimento del danno
che la [OSCURATO:SOCIETA] asserisce di avere subito a causa del comportamento della [OSCURATO:PERSONA].
Fatti
2
I fatti della controversia sono esposti ai punti da 1 a 12 dell’ordinanza impugnata e possono essere sintetizzati come segue.
3
Il regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali
di preadesione (GU L 161, pag. 73) ha istituito un programma di assistenza comunitaria per i paesi candidati.
4
Nell’ambito del citato programma, la [OSCURATO:SOCIETA] ha partecipato ad una gara d’appalto indetta dalla municipalità di Bucarest per
la realizzazione di un progetto finanziato dall’Unione europea inerente alla ristrutturazione dell’impianto di trattamento
delle acque reflue della predetta municipalità.
5
La commissione aggiudicatrice rumena ha escluso la [OSCURATO:SOCIETA] dalla suddetta gara d’appalto con la motivazione che essa aveva
presentato un’offerta anormalmente bassa nonché per carenze sotto il profilo tecnico.
6
Avvalendosi, in particolare, delle disposizioni della «[OSCURATO:PERSONA] to contract procedures financed from the [OSCURATO:PERSONA]
of the [OSCURATO:PERSONA] in the context of external actions» (guida pratica sulle procedure contrattuali finanziate dal
budget comunitario nel quadro delle azioni esterne; in prosieguo: le «PRAG»), il 17 gennaio 2007 la [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato
reclamo alla commissione aggiudicatrice rumena e alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di giungere a una risoluzione amichevole della controversia.
Tuttavia, in seguito all’invio, da parte della [OSCURATO:PERSONA] all’amministrazione aggiudicatrice, di una lettera contenente un
invito a giungere ad un accordo al fine di risolvere la controversia e a verificare il rispetto delle norme delle PRAG, non
è stato possibile giungere ad alcun accordo amichevole.
7
In data 22 giugno 2007 la [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi intentato un’azione giudiziaria nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice
dinanzi ai giudici rumeni competenti. Tale ricorso è stato definitivamente respinto nel corso del 2011.
8
Il 10 dicembre 2008, nelle more del predetto procedimento giurisdizionale, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva peraltro presentato una denuncia
presso la [OSCURATO:PERSONA], nella quale lamentava presunte violazioni commesse dalle autorità rumene nel procedimento di aggiudicazione
dell’appalto in questione, nonché la presunta contrarietà della legislazione rumena pertinente rispetto al diritto dell’Unione.
9
Con la lettera controversa, il 20 aprile 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:SOCIETA] che non era stata ravvisata alcuna infrazione
al diritto dell’Unione da parte delle autorità rumene, sicché la [OSCURATO:PERSONA] non intendeva avviare un procedimento di rettifica
finanziaria nei confronti della Romania.
Il ricorso dinanzi al Tribunale e l’ordinanza impugnata
10
Il 20 giugno 2011, la [OSCURATO:SOCIETA] ha presentato dinanzi al Tribunale un ricorso volto ad ottenere, da un lato, l’annullamento
della lettera controversa e, dall’altro, il risarcimento del danno che riteneva di avere subito a causa del comportamento
della [OSCURATO:PERSONA].
11
Statuendo sull’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento
di procedura del Tribunale, con l’ordinanza impugnata quest’ultimo ha respinto il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] in quanto manifestamente
irricevibile, senza impegnare la discussione nel merito.
12
Per quanto concerne, in primo luogo, la domanda di annullamento, il Tribunale ha proceduto ad un esame della denuncia trasmessa
dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2008 e dei termini dell’atto introduttivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. I punti
da 20 a 27 dell’ordinanza impugnata, dedicati a tale esame, hanno il seguente tenore:
«20 Occorre procedere a una valutazione approfondita dell’insieme delle memorie della [[OSCURATO:SOCIETA]] al fine di poter individuare l’oggetto
della presente controversia.
21 In primo luogo, occorre ricordare che la [[OSCURATO:SOCIETA]], in attesa della definizione dei procedimenti giurisdizionali in ambito
nazionale rumeno, ha presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] datata 10 dicembre 2008, nella quale sono state messe in rilievo
le violazioni realizzate dalle autorità rumene nella procedura di aggiudicazione in oggetto, nonché l’evidente contrarietà
della legislazione interna rispetto al diritto comunitario.
22 In particolare, essa ha lamentato:
– gravi vizi procedurali in termini di valutazione dell’offerta economica;
– gravi vizi procedurali in termini di valutazione dell’offerta tecnica;
– mancata astensione del giudice di primo grado;
– illegittima previsione di annullamento del capo di domanda giudiziale inerente al contratto di appalto pubblico per mancato
pagamento dell’imposta di bollo.
23 La [[OSCURATO:SOCIETA]] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Romania per le violazioni
denunciate.
24 In secondo luogo, occorre constatare, come ha giustamente fatto la [OSCURATO:PERSONA], che il ricorso presentato dalla [[OSCURATO:SOCIETA]]
concerne “l’impugnazione della [lettera controversa] avente ad oggetto la denuncia di [OSCURATO:SOCIETA] relativa a inadempimenti del
diritto comunitario da parte (…) della Romania nell’ambito del progetto ‘[OSCURATO:PERSONA]:
Stage I ISPA 2004/RO/16/P/PE/003-03’, inerente alla ristrutturazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue di Bucarest
[D(2011)REGIO.B3/MAD]”.
25 In terzo luogo, la [[OSCURATO:SOCIETA]] afferma, al punto 1 del suo ricorso, che “[i]l presente ricorso è volto ad ottenere l’annullamento
della [lettera controversa] con cui viene esclusa la necessità di avviare una procedura di infrazione nei confronti della
Romania per violazione dei principi e delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti [e] delle [PRAG]
redatte dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa”.
26 In quarto luogo, i punti 31 e 32 del ricorso sono del seguente tenore:
“Solo a distanza di più di due anni dalla denuncia, con [la lettera controversa] la [[OSCURATO:PERSONA]] comunicava alla [[OSCURATO:SOCIETA]]
la volontà di non intraprendere alcuna procedura di infrazione nei confronti della Romania asserendo, da un lato, la sua non
competenza circa la richiesta di intervento avanzata da [[OSCURATO:SOCIETA]] e, dall’altro, la non violazione dei principi e delle direttive
comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti, nonché delle PRAG.
[OSCURATO:PERSONA], pertanto, contrariamente a quanto previsto dalla clausola 2.4.12 delle PRAG e dal Volume I, clausola 37, del
documento di offerta, non solo non ha reso alcuna “opinion” sulla procedura contestata da [[OSCURATO:SOCIETA]], ma non è neppure intervenuta
per sanare l’evidente violazione del diritto comunitario e recuperare i fondi concessi allo Stato della Romania con riferimento
all’appalto in oggetto, neppure dopo la denuncia presentata da [[OSCURATO:SOCIETA]] il 10 dicembre 2008.”
27 In quinto luogo, risulta dal primo capo delle conclusioni della [[OSCURATO:SOCIETA]] che essa chiede al Tribunale di “annullare la [lettera
controversa] con cui viene esclusa la necessità di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Romania per violazione
dei principi e delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti, nonché delle [PRAG]”».
13
Al punto 28 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale è giunto alla conclusione che l’oggetto principale del ricorso di cui era
investito consistesse nel contestare il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti
della Romania.
14
Al punto 29 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha quindi statuito che «[c]iò considerato, e senza che sia necessario esaminare
il ricorso nel merito, occorre respingere il ricorso di annullamento in quanto manifestamente irricevibile, dal momento che
la decisione di non avviare un procedimento per inadempimento non può essere considerata un atto impugnabile ai sensi dell’articolo
263 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad avviare un procedimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE, ma dispone di un potere
di valutazione discrezionale che esclude il diritto per i singoli di pretendere che essa prenda posizione in un senso determinato».
15
Per quanto attiene, in secondo luogo, alla domanda di risarcimento danni, il Tribunale l’ha parimenti respinta in quanto irricevibile
considerando, in sostanza e come emerge dai punti 31 e 32 dell’ordinanza impugnata, che, siccome tale domanda era basata sull’astensione
della [OSCURATO:PERSONA] consistente nel non aver avviato un procedimento per inadempimento, e siccome la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta
ad avviare siffatto procedimento, tale astensione non poteva configurare un illecito né far sorgere la responsabilità extracontrattuale
dell’Unione.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
[OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’accoglimento del suo ricorso di primo grado. Essa chiede inoltre
che la [OSCURATO:PERSONA] venga condannata alle spese.
17
[OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] alle spese.
Sull’impugnazione
18
Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente
irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere
in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata, senza aprire la fase orale.
19
Tale disposizione va applicata nella presente causa.
Argomenti delle parti
20
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] deduce un unico motivo vertente sul fatto che, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale
non avrebbe individuato correttamente l’oggetto del ricorso e avrebbe proceduto ad una qualificazione giuridica erronea della
lettera controversa, considerando che questa costituisse una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare un procedimento per
inadempimento nei confronti della Romania a norma dell’articolo 258 TFUE. In realtà, la suddetta lettera conterrebbe non una
simile decisione, bensì una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di porre fine al procedimento avviato dalla [OSCURATO:SOCIETA] in forza delle
PRAG e di non avviare un procedimento di rettifica finanziaria nei confronti del summenzionato Stato membro.
21
A giudizio della [OSCURATO:SOCIETA], una simile decisione costituisce un atto impugnabile qualora, come nel caso di specie, sia inficiata
da irregolarità riconducibili al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia astenuta, in violazione delle PRAG, da un lato, dall’emanare
un parere motivato sul procedimento di aggiudicazione contestato al fine di favorire una soluzione amichevole della controversia
e, dall’altro, dall’avviare il procedimento di rettifica finanziaria richiesto. La [OSCURATO:SOCIETA], avendo in primo luogo, avviato
il procedimento di conciliazione previsto dalle PRAG e, in secondo luogo, presentato una denuncia formale dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA],
sarebbe titolare di un diritto soggettivo tutelato dal diritto dell’Unione e vanterebbe un interesse qualificato ad ottenere
l’osservanza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle norme procedimentali previste dalle PRAG.
22
Pertanto la [OSCURATO:SOCIETA] si ritiene legittimata a chiedere l’annullamento della decisione con cui la [OSCURATO:PERSONA] si è astenuta
dall’esperire il rimedio previsto a favore della [OSCURATO:SOCIETA], decisione che avrebbe prodotto effetti sulla situazione giuridica
di quest’ultima, e a chiedere il risarcimento dei conseguenti danni ad essa cagionati.
23
[OSCURATO:PERSONA] deduce che la conclusione del Tribunale secondo cui il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] ha per oggetto la decisione della
[OSCURATO:PERSONA] di non avviare un procedimento di infrazione nei confronti della Romania è il risultato di un attento esame, da
parte del Tribunale, dell’atto introduttivo del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] e che l’analisi effettuata a tal riguardo dal Tribunale
è ineccepibile e non è inficiata da nessuno degli argomenti della [OSCURATO:SOCIETA].
24
Ne conseguirebbe che correttamente il Tribunale ha applicato, nell’ordinanza impugnata, la giurisprudenza costante secondo
cui i ricorsi di annullamento diretti contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare un procedimento d’infrazione devono
essere dichiarati irricevibili.
25
In ordine alla decisione del Tribunale di dichiarare la domanda di risarcimento irricevibile, anch’essa dovrebbe essere mantenuta,
in mancanza di argomenti contrari addotti dalla [OSCURATO:SOCIETA].
Giudizio della Corte
26
Con il suo unico motivo di impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] addebita sostanzialmente al Tribunale di avere riqualificato l’oggetto
del ricorso di cui era investito travisando la lettera controversa di cui era stato chiesto l’annullamento.
27
Tuttavia, è giocoforza rilevare che è al termine di una disamina circostanziata, da un lato, del contenuto della denuncia
trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA] e, dall’altro, dell’atto introduttivo del ricorso esperito dalla [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi
al Tribunale, che quest’ultimo è giunto alla conclusione che l’oggetto del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA] mirava all’annullamento della
decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Romania, contenuta nella
lettera controversa, e al risarcimento del danno asseritamente risultatone per la [OSCURATO:SOCIETA].
28
Per quanto riguarda, in particolare, l’atto introduttivo della [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale ha infatti rilevato, come emerge dai
punti da 24 a 27 dell’ordinanza impugnata, che i termini stessi in cui si è espressa la [OSCURATO:SOCIETA] al fine di illustrare tanto
l’oggetto del suo ricorso quanto le conclusioni del medesimo, al pari del contenuto di taluni passaggi della motivazione del
suddetto atto introduttivo, denunciavano specificamente la circostanza che, mediante la lettera controversa avente per oggetto
la denuncia della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] aveva escluso l’avvio di un siffatto procedimento per inadempimento.
29
Peraltro, e in merito alla suddetta denuncia della [OSCURATO:SOCIETA] cui faceva seguito la lettera controversa, ai punti da 21 a 23
dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato che tale denuncia mirava a sua volta effettivamente a denunciare violazioni
del diritto dell’Unione imputabili alle autorità rumene e che essa conteneva una domanda volta espressamente all’avvio di
un procedimento per inadempimento nei confronti della Romania.
30
Ciò premesso, la [OSCURATO:SOCIETA], che nella sua impugnazione non rimette peraltro in discussione nessuna delle constatazioni inerenti
al contenuto della denuncia e dell’atto introduttivo in tal modo operate dal Tribunale, non è legittimata a sostenere, dopo
il deposito dell’atto introduttivo, che il suo ricorso non mirava a criticare il fatto che, con la lettera di cui trattasi,
la [OSCURATO:PERSONA] aveva in particolare reso nota la sua decisione di non avviare un procedimento d’infrazione nei confronti della
Romania, e che il Tribunale sarebbe incorso in errore in merito all’oggetto di tale ricorso travisando la portata della lettera
controversa.
31
In primo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] stessa, come emerge segnatamente dalle constatazioni effettuate dal Tribunale in ordine all’esposizione
dell’oggetto del suo ricorso e alle conclusioni contenute nell’atto introduttivo, ha proceduto alla contestazione della lettera
controversa nella parte in cui quest’ultima, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], esprimeva una decisione di non avviare un procedimento per
inadempimento nei confronti della Romania alla stregua di quanto richiesto dalla [OSCURATO:SOCIETA] nella sua denuncia.
32
Orbene, l’oggetto della controversia e le conclusioni del ricorrente costituiscono due indicazioni essenziali che, in base
all’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere c) e d),
del regolamento di procedura del Tribunale, devono comparire nell’atto introduttivo di ricorso.
33
Va altresì ricordato al riguardo che, come si evince da una giurisprudenza costante della Corte, ogni atto introduttivo di
ricorso deve indicare l’oggetto della controversia nonché l’esposizione sommaria dei motivi, e che tale indicazione dev’essere
sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare
il suo controllo. Del pari, le conclusioni dell’atto introduttivo di ricorso devono essere formulate in modo inequivoco al
fine di evitare che la Corte statuisca ultra petita ovvero ometta di pronunciarsi su una censura (v., in particolare, sentenza
del 12 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑475/07, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
34
In secondo luogo, è giocoforza constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA], nulla consente di escludere
a priori che la lettera controversa possa essere letta come manifestazione non solo della volontà della [OSCURATO:PERSONA], ivi espressa,
di non avviare un procedimento di rettifica finanziaria, ma anche della volontà di non avviare un procedimento per inadempimento
nei confronti della Romania. A tal riguardo, in particolare, può condurre a una tale lettura la circostanza, espressamente
sottolineata dal Tribunale ai punti da 21 a 24 dell’ordinanza impugnata, che la lettera controversa si sia pronunciata su
una denuncia della [OSCURATO:SOCIETA] che richiedeva proprio l’apertura di un procedimento per inadempimento nei confronti della Romania,
a causa di inadempimenti imputabili alle autorità rumene nell’ambito del procedimento di aggiudicazione di cui trattasi nonché
dell’evidente contrarietà della legislazione interna rispetto al diritto dell’Unione.
35
Inoltre, si può osservare che l’iniziativa della [OSCURATO:SOCIETA] consistita, anzitutto, nel trasmettere alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia
al fine di ottenere da essa l’avvio di un procedimento per inadempimento nei confronti della Romania e, in seguito, nel denunciare
nell’ambito del suo ricorso dinanzi al Tribunale il mancato avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un siffatto procedimento,
può segnatamente trovare spiegazione nella circostanza che il procedimento per inadempimento e il procedimento di rettifica
finanziaria perseguono scopi diversi e conducono a risultati diversi.
36
Da quanto precede discende che, nel considerare che il ricorso di cui era investito avesse ad oggetto l’annullamento della
lettera controversa, nella parte in cui la medesima esprimeva una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non avviare un procedimento
per inadempimento nei confronti della Romania, nonché il risarcimento del danno asseritamente derivatone per la [OSCURATO:SOCIETA], il
Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA] a tal riguardo, detto giudice,
in particolare, non ha né operato una riqualificazione erronea dell’oggetto del ricorso né travisato la portata della lettera
controversa.
37
Poiché l’unico motivo di impugnazione è quindi privo di qualsiasi fondamento, l’impugnazione va respinta in quanto manifestamente
infondata.
Sulle spese
38
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione
in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda. La [OSCURATO:SOCIETA], rimasta soccombente, dev’essere pertanto condannata alle spese, conformemente alla domanda della
[OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.