CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36928/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 17 marzo 2021, la Corte di appello di Venezia ha pronunciato sentenza, ai sensi degli artt. 589, 599-bis e 605 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, e 223, comma 1, L.F.), deliberando di infliggere all'imputato - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo a che a quello sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni quattro di reclusione, determinata nella stessa misura le pene accessorie fallimentari. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando un solo motivo, con il quale denuncia la violazione di legge, per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione antecedentemente alla pronuncia della sentenza di appello. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Deve evidenziarsi che, pur prestata adesione al principio di diritto secondo il quale:« In tema di concordato con rinunzia agli altri motivi di appello, ai sensi dell'art. 599- bis, cod. proc. pen., l'accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione che, ai sensi dell'art.157, comma 7, cod. proc. pen., deve avere forma espressa, con la conseguenza che, qualora il giudice di appello non rilevi l'intervenuta prescrizione del reato, detto errore può essere dedotto mediante ricorso per cassazione» (Sez. 1, n. 51169 del 11/06/2018, PORRA', Rv. 274384), sia che si applichi la disciplina dei termini di prescrizione ante legge n. 251/2005 (che implica l'esclusione ai fini del relativo calcolo della circostanza aggravante ex art. 99, comma 4, cod. pen., in quanto posta in equivalenza con la circostanza ex art. 114 cod. pen.), sia che si applichi la disciplina ex legge n. 251/2005, per la quale occorre tenere conto della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., il termine massimo di prescrizione non è ancora spirato: secondo la disciplina anteriore alla legge n. 251/2005 verrà, infatti, a spirare il 28 maggio 2028; secondo la disciplina dettata dalla legge n. 251/2005 verrà, invece, a spirare il 21 agosto 2028. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, dunque, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1