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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27855/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]3AS [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è aspecifico e non consentito.

La versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagg. da 11 a 13 della sentenza impugnata).

L'impostazione della motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01); rilevato che, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 628 e 624-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto con strappo ed al riconoscimento delle circostanze aggravanti dell'uso dell'arma e del travisamento, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di rapina impropria aggravata dall'uso dell'arma e dal travisamento (vedi pagina 14 della sentenza impugnata), a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove e quindi, insindacabile in sede di legittimità.

Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi 2probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato che, il quinto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, non è consentito.

La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. da 14 a 15 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e coerente con le risultanze processuali e, quindi, non censurabile in questa sede; rilevato che il sesto motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito.

La Corte territoriale ha correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del ricorrente desunta dai precedenti penali (pag. 15 della sentenza impugnata).

Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

P.Q P.Q.MCArí 3 W 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K zente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]3AS [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, è aspecifico e non consentito. La versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa da parte del querelante (vedi pagg. da 11 a 13 della sentenza impugnata). L'impostazione della motivazione pare rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto, con un vaglio dell'attendibilità del dichiarante più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talché tale deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489-01); rilevato che, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 628 e 624-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto con strappo ed al riconoscimento delle circostanze aggravanti dell'uso dell'arma e del travisamento, sono articolati esclusivamente in fatto e, quindi, proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di rapina impropria aggravata dall'uso dell'arma e dal travisamento (vedi pagina 14 della sentenza impugnata), a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove e quindi, insindacabile in sede di legittimità. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi 2probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito; rilevato che, il quinto motivo di impugnazione, con cui il ricorrente deduce violazione dell'art. 99 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, non è consentito. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall'imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore (vedi pagg. da 14 a 15 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e coerente con le risultanze processuali e, quindi, non censurabile in questa sede; rilevato che il sesto motivo di impugnazione con cui il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito. La Corte territoriale ha correttamente disatteso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del ricorrente desunta dai precedenti penali (pag. 15 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila. P.Q P.Q.MCArí 3 W 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa K zente
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