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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 28393/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18646/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' UNIPERSONALE, domiciliata in Roma, via Clitunno 51, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - contro S.X. • [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - Controricorrente - Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7595/2018 depositata il 28/12/2018. ) ,(bC Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:

1. Con sentenza n. 7595/2018, depositata il 28-12-2018, la Corte d'Appello di Roma, decidendo sul giudizio di rinvio instaurato, ad esito della pronuncia della S.C. n. 23701/2016, dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (di seguito: "[OSCURATO:PERSONA]", odierna ricorrente) avverso [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito: "CDP", odierna resistente) ha così statuito: "La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: (1) rigetta l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20845/2009; (2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del precedente grado di appello e del giudizio in Cassazione e condanna la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, che liquida in C 17.050,00 per compensi oltre gli accessori di legge".

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro [OSCURATO:SOCIETA].

3. Al ricorso ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:SOCIETA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.

5. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

6. Parte' ha depositato memoria.

Considerato che:

1. In via preliminare il Collegio rileva che si configura l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito dell'art. 366 n. 3 c.p.c.

Si rileva, infatti, che parte ricorrente ha inteso assolvere a tale requisito espressamente facendo riferimento e riproducendo il modo in cui la sentenza impugnata ha riferito della vicenda e dello svolgimento processuale e che quanto riprodotto, anche facendo riferimento a ciò che poi si illustra nei motivi, è del tutto insufficiente a far prendere cognizione, sebbene in modo sommario, del fatto sostanziale e processuale.

2. Orbene, nella porzione del ricorso dedicata alla illustrazione della vicenda controversa e allo svolgimento del giudizio si legge quanto segue: "Nella motivazione della sentenza impugnata vengono così testualmente rappresentati la vicenda controversa e lo svolgimento delle precedenti fasi (di merito e di legittimità) del presente giudizio: "Con sentenza n. 20845/2009 il Tribunale di Roma rigettava tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest'ultima, condannava la società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di C 45.402,65 a titolo di canoni di locazione ancora dovuti, oltre interessi e spese di lite.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 705/2013 rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. condannando quest'ultima al pagamento delle, spese processuali.

La sentenza d'appello veniva impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per Cassazione e, all'esito del giudizio, con sentenza n. 23701/16 (depositata il 22.11.2016) la S. C. accoglieva il ricorso (dichiarando assorbito l'incidentale) e cassava la gravata sentenza, rinviando anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

La [OSCURATO:SOCIETA]. riassumeva, quindi, il presente giudizio di rinvio con ricorso depositato il 20.2.2017, successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione di udienza, chiedendo - in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento delle proprie domande - la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento della somma di C 840.750 a titolo di indennizzo per addizioni e migliorie, nonché della somma di C 197.485,00 quale restituzione delle somme versate come oneri di condono, oltre interessi e spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

La società riassumente chiedeva altresì, ove necessaria, l'ammissione di ctu per la valutazione delle addizioni e migliorie.

Con memoria depositata il 24.5.2017 si costituiva la CDP immobiliare (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale e vittoria di spese di tutti i gradi.

Acquisiti i fascicoli delle fasi precedenti e concesso alle parti termine per note, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata decisa come da dispositivo che segue, del quale è stata data lettura fine udienza".

La sentenza di cui sopra, poi pubblicata mediante deposito in cancelleria il 28 dicembre 2018, così disponeva: "La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un/personale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20845/2009; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del precedente grado di appello e del giudizio di Cassazione e condanna la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/personale al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] ›ph-et." delle spese .

S. i-. i processuali del presente giudizio di rinvio che liquida in C 17.050,00 per compensi oltre gli accessori di legge".

3. A tali deduzioni segue poi un asserto meramente argomentativo un riferimento alla sentenza dispositiva del rinvio, che, stante il tenore di quanto prima evocato con la riportata riproduzione, non consente la percezione del fatto sostanziale e processuale.

Il tenore dell'asserto è il seguente: "La pronuncia del giudice del rinvio, per le ragioni di seguito illustrate, si ritiene errata in punto di diritto per cui si confida che - in esito a un'ulteriore valutazione da parte di codesta Ecc.ma Suprema Corte - possa essere, per quanto di ragione, riformata".

4. Dal punto 3 che precede risulta evidente che il ricorrente ha inteso assolvere al richiamato onere di esposizione dei fatti e dello svolgimento del giudizio espressamente dichiarando di riprodurre all'uopo, come ha fatto, quanto enunciato dalla sentenza impugnata.

Ciò che si riproduce è però del tutto insufficiente, dato che non individua i contenuti che deve avere l'esposizione anche quando vi si adempia con la riproduzione di quella della sentenza impugnata.

5. Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, 10 comma, n. 3, c.p.c., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

Un., n. 11653/2006).

La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez.

Un., n. 2602/2003).

Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, 10 comma, n. 3, c.p.c. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Poiché il ricorso, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti esso è inammissibile.

Va rilevato che nemmeno la lettura dei motivi di ricorso consente una puntuale percezione del fatto sostanziale e processuale, sicché il requisito di contenuto forma di cui all'art. 366 n. 3 resta comunque oscuro anche se lo si apprezza, al di là di quanto parte ricorrente ha inteso fare con quanto riprodotto ed espressamente dedicato alla "vicenda controversa" e allo "svolgimento del presente procedimento", con l'integrazione della loro illustrazione, sicché si è in presenza di una esposizione che resta oscura e lacunosa e pregiudica l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (in termini, si veda, anche di recente, Cass., Sez.

Un., n. 37552 del 2021).

6. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in aggiunta, che, se si potesse passare allo scrutinio dei motivi, essi risulterebbero comunque inammissibili. 6.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1253 c.c. e dell'art. 1372 c.c. (in relazione a quanto convenuto nell'art. 1 del contratto di locazione) e con ulteriore violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. nonché degli artt. 1529 e 1593 c.c.".

Con tale mezzo la ricorrente sostiene che la Corte abbia male inteso l'art. 1 del contratto di locazione del 2002 (di seguito: "il contratto") laddove essa ha letto la relativa clausola come destinata a "dare un compenso al conduttore per l'improvvisa interruzione del rapporto locatizio (...) e per il mancato godimento del bene con le addizioni ad esso apportate dal conduttore medesimo (p. 5 della sentenza impugnata); ciò anche sostenendo una lettura incongruente con l'analoga disciplina ordinaria di cui agli artt. 1592 c.c. (miglioramenti) e 1593 c.c. (addizioni)" (pp. 9 - 10 del ricorso).

Il primo motivo sarebbe inammissibile, in primo luogo, perché omette di riprodurre il contenuto dell'art. 1 del contratto locativo, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., ed in secondo luogo perché omette di assumere a critica la motivazione enunciata dalla sentenza impugnata commentandone i passaggi, che si estendono dalla pag. 4 a quasi tutta la pag. 5, fra l'altro evocando anche una missiva di un precedente legale della e.7?c_ ricorrente.

Ne segue che il motivo impingerebbe in inammissibilità, perché non si correla alla motivazione (Cass. n. 359 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito espressamene, sebbene in motivazione non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 7074 del 2017).

In terzo luogo, la denuncia di violazione dei paradigmi esegetici non è condotta evidenziando, con riferimenti al tenore del contratto e del rapporto fra le parti come e perché essi sarebbero stati violati, bensì soltanto esprimendo, senza tale spiegazione sotto il profilo della violazione e/o falsa loro applicazione, una prospettazione circa il diverso apprezzamento di risultanze istruttorie. 6.2 Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., dell'art. 191 c.p.c. (cui rinvia l'art. 356 c.p.c.); ovvero, in relazione all'art. 360/5 c.p.c. per l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di dibattito processuale, in relazione alla esistenza in atti di prova documentale a supporto dei costi delle spese sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione delle opere di cui si dibatte".

Con tale mezzo la ricorrente ritiene erronea la sentenza impugnata per avere essa rigettato la domanda di "indennità" riguardante le migliorie e addizioni (euro 840.750,00), ovvero più genericamente di "rimborso" delle spese sostenute per la sanatoria edilizia delle opere realizzate nel compendio locato (ulteriori euro 197.485,00), motivando al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] "non ha fornito prova di alcun esborso sostenuto per l'edificazione del capannone", e ciò (asseritamente) in contrasto con la documentazione versata in atti da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c.

Altro profilo di censura riguarda l'asserita errata applicazione dell'art. 191 c.p.c., nella parte in cui la Corte ha ritenuto "esplorativa" l'indagine peritale richiesta dal ricorrente in quanto diretta a supplire al mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli oneri probatori su di esso gravanti.

Per finire, come risulta dalla rubrica, all'interno del presente mezzo viene inserito anche un lamentato vizio della sentenza (rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di fatti decisivi oggetto di dibattito processuale, in relazione agli elementi asseritamente documentati dal ricorrente (presentazione di una sanatoria edilizia e pagamento della relativa oblazione, attestanti la consistenza delle porzioni immobiliari considerate).

Concernendo una motivazione aggiuntiva rispetto a quella inidoneamente criticata con il primo motivo, il secondo motivo rimarrebbe assorbito, perché, una volta consolidatasi quella, ne sarebbe inutile l'esame: se anche questa seconda motivazione fosse errata e si censurasse, la sentenza risulterebbe consolidata quanto alla prima.

In ogni caso, il motivo in questione svolge censure che, evocando emergenze documentali, omettono di precisare "se" e "dove" sulla base di esse si fosse argomentato, sia per evidenziarne al giudice della sentenza impugnata la necessità di esame, sia per sostenere la chiesta consulenza tecnica, detta esplorativa dalla sentenza. 6.3 Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 113 c.p.c. e 2033 c.c. e seguenti (tra cui art. 2040 c.c. e le norme cui quest'ultima rinvia tra cui, in particolare, l'art. 1150 c.c.)".

Con tale mezzo, per quanto rileva in questa sede, la ricorrente sostiene che, a fronte della sua esplicita domanda, nel giudizio di rinvio, di "restituzione delle somme già versate come onere di condono", con la conseguente condanna di CDP al pagamento "dell'importo di euro 197.485,00, con interessi dal giorno del pagamento a quello del soddisfo", la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare la relativa domanda in conformità al principio generale di cui all'art. 113, 10 comma, c.p.c., e conseguentemente fare applicazione della norma ritenuta giuridicamente pertinente, "non potendo il giudice del rinvio chiosare la pronuncia di rigetto con "non si vede, pertanto, a che titolo la dovrebbe essere tenuta alla restituzione pretesa dalla ricorrente" (p. 19, 10 §, del ricorso).

Per finire, al punto 3.4 del motivo in esame, la ricorrente sostiene che - nel ritenuto difetto di una disciplina convenzionale con riferimento rimborso delle spese sostenute - la domanda di "restituzione" di [OSCURATO:PERSONA] andava intesa quantomeno come la domanda ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c., oppure dell'art. 2040 c.c. e delle norme ivi espressamente richiamate (in particolare, l'art. 1150 c.c.).

Orbene, sotto il pretesto della violazione dell'art. 113 c.p.c., si lamenta che la Corte territoriale non abbia esaminato la domanda di cui trattasi ai sensi dell'art. 2033 e gradatamente 2040 c.c., ma, a parte che non si spiega come una siffatta qualificazione si sarebbe potuta compiere in presenza del rilievo della abusività delle opere, di cui il motivo in esame si disinteressa, poiché l'invocazione della qualificazione supponeva anche un'attività deduttiva della ricorrente in ossequio al principio della domanda.

7. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18646/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' UNIPERSONALE, domiciliata in Roma, via Clitunno 51, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - contro S.X. • [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende - Controricorrente - Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7595/2018 depositata il 28/12/2018. ) ,(bC Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]: 1. Con sentenza n. 7595/2018, depositata il 28-12-2018, la Corte d'Appello di Roma, decidendo sul giudizio di rinvio instaurato, ad esito della pronuncia della S.C. n. 23701/2016, dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (di seguito: "[OSCURATO:PERSONA]", odierna ricorrente) avverso [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito: "CDP", odierna resistente) ha così statuito: "La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: (1) rigetta l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20845/2009; (2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del precedente grado di appello e del giudizio in Cassazione e condanna la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese processuali del presente giudizio di rinvio, che liquida in C 17.050,00 per compensi oltre gli accessori di legge". 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Al ricorso ha resistito con controricorso l'intimata [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. 5. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. 6. Parte' ha depositato memoria. Considerato che: 1. In via preliminare il Collegio rileva che si configura l'inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito dell'art. 366 n. 3 c.p.c. Si rileva, infatti, che parte ricorrente ha inteso assolvere a tale requisito espressamente facendo riferimento e riproducendo il modo in cui la sentenza impugnata ha riferito della vicenda e dello svolgimento processuale e che quanto riprodotto, anche facendo riferimento a ciò che poi si illustra nei motivi, è del tutto insufficiente a far prendere cognizione, sebbene in modo sommario, del fatto sostanziale e processuale. 2. Orbene, nella porzione del ricorso dedicata alla illustrazione della vicenda controversa e allo svolgimento del giudizio si legge quanto segue: "Nella motivazione della sentenza impugnata vengono così testualmente rappresentati la vicenda controversa e lo svolgimento delle precedenti fasi (di merito e di legittimità) del presente giudizio: "Con sentenza n. 20845/2009 il Tribunale di Roma rigettava tutte le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest'ultima, condannava la società [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di C 45.402,65 a titolo di canoni di locazione ancora dovuti, oltre interessi e spese di lite. La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 705/2013 rigettava l'appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. condannando quest'ultima al pagamento delle, spese processuali. La sentenza d'appello veniva impugnata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per Cassazione e, all'esito del giudizio, con sentenza n. 23701/16 (depositata il 22.11.2016) la S. C. accoglieva il ricorso (dichiarando assorbito l'incidentale) e cassava la gravata sentenza, rinviando anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. La [OSCURATO:SOCIETA]. riassumeva, quindi, il presente giudizio di rinvio con ricorso depositato il 20.2.2017, successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione di udienza, chiedendo - in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento delle proprie domande - la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento della somma di C 840.750 a titolo di indennizzo per addizioni e migliorie, nonché della somma di C 197.485,00 quale restituzione delle somme versate come oneri di condono, oltre interessi e spese processuali di tutti i gradi di giudizio. La società riassumente chiedeva altresì, ove necessaria, l'ammissione di ctu per la valutazione delle addizioni e migliorie. Con memoria depositata il 24.5.2017 si costituiva la CDP immobiliare (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) chiedendo il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, con conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale e vittoria di spese di tutti i gradi. Acquisiti i fascicoli delle fasi precedenti e concesso alle parti termine per note, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa è stata decisa come da dispositivo che segue, del quale è stata data lettura fine udienza". La sentenza di cui sopra, poi pubblicata mediante deposito in cancelleria il 28 dicembre 2018, così disponeva: "La Corte, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un/personale avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20845/2009; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del precedente grado di appello e del giudizio di Cassazione e condanna la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/personale al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA] ›ph-et." delle spese . S. i-. i processuali del presente giudizio di rinvio che liquida in C 17.050,00 per compensi oltre gli accessori di legge". 3. A tali deduzioni segue poi un asserto meramente argomentativo un riferimento alla sentenza dispositiva del rinvio, che, stante il tenore di quanto prima evocato con la riportata riproduzione, non consente la percezione del fatto sostanziale e processuale. Il tenore dell'asserto è il seguente: "La pronuncia del giudice del rinvio, per le ragioni di seguito illustrate, si ritiene errata in punto di diritto per cui si confida che - in esito a un'ulteriore valutazione da parte di codesta Ecc.ma Suprema Corte - possa essere, per quanto di ragione, riformata". 4. Dal punto 3 che precede risulta evidente che il ricorrente ha inteso assolvere al richiamato onere di esposizione dei fatti e dello svolgimento del giudizio espressamente dichiarando di riprodurre all'uopo, come ha fatto, quanto enunciato dalla sentenza impugnata. Ciò che si riproduce è però del tutto insufficiente, dato che non individua i contenuti che deve avere l'esposizione anche quando vi si adempia con la riproduzione di quella della sentenza impugnata. 5. Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall'art. 366, 10 comma, n. 3, c.p.c., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto- forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. Un., n. 11653/2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., n. 2602/2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, 10 comma, n. 3, c.p.c. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell'esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti esso è inammissibile. Va rilevato che nemmeno la lettura dei motivi di ricorso consente una puntuale percezione del fatto sostanziale e processuale, sicché il requisito di contenuto forma di cui all'art. 366 n. 3 resta comunque oscuro anche se lo si apprezza, al di là di quanto parte ricorrente ha inteso fare con quanto riprodotto ed espressamente dedicato alla "vicenda controversa" e allo "svolgimento del presente procedimento", con l'integrazione della loro illustrazione, sicché si è in presenza di una esposizione che resta oscura e lacunosa e pregiudica l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata (in termini, si veda, anche di recente, Cass., Sez. Un., n. 37552 del 2021). 6. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in aggiunta, che, se si potesse passare allo scrutinio dei motivi, essi risulterebbero comunque inammissibili. 6.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione e/o errata applicazione dell'art. 1253 c.c. e dell'art. 1372 c.c. (in relazione a quanto convenuto nell'art. 1 del contratto di locazione) e con ulteriore violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. nonché degli artt. 1529 e 1593 c.c.". Con tale mezzo la ricorrente sostiene che la Corte abbia male inteso l'art. 1 del contratto di locazione del 2002 (di seguito: "il contratto") laddove essa ha letto la relativa clausola come destinata a "dare un compenso al conduttore per l'improvvisa interruzione del rapporto locatizio (...) e per il mancato godimento del bene con le addizioni ad esso apportate dal conduttore medesimo (p. 5 della sentenza impugnata); ciò anche sostenendo una lettura incongruente con l'analoga disciplina ordinaria di cui agli artt. 1592 c.c. (miglioramenti) e 1593 c.c. (addizioni)" (pp. 9 - 10 del ricorso). Il primo motivo sarebbe inammissibile, in primo luogo, perché omette di riprodurre il contenuto dell'art. 1 del contratto locativo, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., ed in secondo luogo perché omette di assumere a critica la motivazione enunciata dalla sentenza impugnata commentandone i passaggi, che si estendono dalla pag. 4 a quasi tutta la pag. 5, fra l'altro evocando anche una missiva di un precedente legale della e.7?c_ ricorrente. Ne segue che il motivo impingerebbe in inammissibilità, perché non si correla alla motivazione (Cass. n. 359 del 2005, il cui consolidato principio di diritto è stato ribadito espressamene, sebbene in motivazione non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017). In terzo luogo, la denuncia di violazione dei paradigmi esegetici non è condotta evidenziando, con riferimenti al tenore del contratto e del rapporto fra le parti come e perché essi sarebbero stati violati, bensì soltanto esprimendo, senza tale spiegazione sotto il profilo della violazione e/o falsa loro applicazione, una prospettazione circa il diverso apprezzamento di risultanze istruttorie. 6.2 Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., dell'art. 191 c.p.c. (cui rinvia l'art. 356 c.p.c.); ovvero, in relazione all'art. 360/5 c.p.c. per l'omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di dibattito processuale, in relazione alla esistenza in atti di prova documentale a supporto dei costi delle spese sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione delle opere di cui si dibatte". Con tale mezzo la ricorrente ritiene erronea la sentenza impugnata per avere essa rigettato la domanda di "indennità" riguardante le migliorie e addizioni (euro 840.750,00), ovvero più genericamente di "rimborso" delle spese sostenute per la sanatoria edilizia delle opere realizzate nel compendio locato (ulteriori euro 197.485,00), motivando al riguardo che [OSCURATO:PERSONA] "non ha fornito prova di alcun esborso sostenuto per l'edificazione del capannone", e ciò (asseritamente) in contrasto con la documentazione versata in atti da [OSCURATO:PERSONA], con conseguente violazione e/o errata applicazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. Altro profilo di censura riguarda l'asserita errata applicazione dell'art. 191 c.p.c., nella parte in cui la Corte ha ritenuto "esplorativa" l'indagine peritale richiesta dal ricorrente in quanto diretta a supplire al mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli oneri probatori su di esso gravanti. Per finire, come risulta dalla rubrica, all'interno del presente mezzo viene inserito anche un lamentato vizio della sentenza (rilevante ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di fatti decisivi oggetto di dibattito processuale, in relazione agli elementi asseritamente documentati dal ricorrente (presentazione di una sanatoria edilizia e pagamento della relativa oblazione, attestanti la consistenza delle porzioni immobiliari considerate). Concernendo una motivazione aggiuntiva rispetto a quella inidoneamente criticata con il primo motivo, il secondo motivo rimarrebbe assorbito, perché, una volta consolidatasi quella, ne sarebbe inutile l'esame: se anche questa seconda motivazione fosse errata e si censurasse, la sentenza risulterebbe consolidata quanto alla prima. In ogni caso, il motivo in questione svolge censure che, evocando emergenze documentali, omettono di precisare "se" e "dove" sulla base di esse si fosse argomentato, sia per evidenziarne al giudice della sentenza impugnata la necessità di esame, sia per sostenere la chiesta consulenza tecnica, detta esplorativa dalla sentenza. 6.3 Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., "Violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 113 c.p.c. e 2033 c.c. e seguenti (tra cui art. 2040 c.c. e le norme cui quest'ultima rinvia tra cui, in particolare, l'art. 1150 c.c.)". Con tale mezzo, per quanto rileva in questa sede, la ricorrente sostiene che, a fronte della sua esplicita domanda, nel giudizio di rinvio, di "restituzione delle somme già versate come onere di condono", con la conseguente condanna di CDP al pagamento "dell'importo di euro 197.485,00, con interessi dal giorno del pagamento a quello del soddisfo", la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare la relativa domanda in conformità al principio generale di cui all'art. 113, 10 comma, c.p.c., e conseguentemente fare applicazione della norma ritenuta giuridicamente pertinente, "non potendo il giudice del rinvio chiosare la pronuncia di rigetto con "non si vede, pertanto, a che titolo la dovrebbe essere tenuta alla restituzione pretesa dalla ricorrente" (p. 19, 10 §, del ricorso). Per finire, al punto 3.4 del motivo in esame, la ricorrente sostiene che - nel ritenuto difetto di una disciplina convenzionale con riferimento rimborso delle spese sostenute - la domanda di "restituzione" di [OSCURATO:PERSONA] andava intesa quantomeno come la domanda ai sensi degli artt. 2033 ss. c.c., oppure dell'art. 2040 c.c. e delle norme ivi espressamente richiamate (in particolare, l'art. 1150 c.c.). Orbene, sotto il pretesto della violazione dell'art. 113 c.p.c., si lamenta che la Corte territoriale non abbia esaminato la domanda di cui trattasi ai sensi dell'art. 2033 e gradatamente 2040 c.c., ma, a parte che non si spiega come una siffatta qualificazione si sarebbe potuta compiere in presenza del rilievo della abusività delle opere, di cui il motivo in esame si disinteressa, poiché l'invocazione della qualificazione supponeva anche un'attività deduttiva della ricorrente in ossequio al principio della domanda. 7. Il ricorso è dichiarato inammissibile. 8. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. 9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 14.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulte
Sentenza Cassazione n. 28393/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris