CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023
Cassazione n. 12777/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno basato la loro decisione sul fatto che non fosse minimamente provata la partecipazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al reato di furto presupposto a quello di ricettazione (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza); considerato, quanto al secondo motivo e terzo motivo, che la Corte ha escluso con congrua motivazione la possibilità di concedere l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod.pen. in ragione della somma considerevole portata dal titolo ricettato, circostanza che l'ha condotta ad escludere anche l'ipotesi di ricettazione lieve anche in ragione della gravità del fatto; ritenuto che, quanto al quarto motivo, la Corte ha sottolineato il comportamento decettivo della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] concorrente nel reato commesso dal Mancino, che aveva accompagnato sul luogo del delitto favorendo la sua condotta (pag. 7 della sentenza); ritenuto che la Corte ha offerto congrua motivazione anche in ordine alla recidiva contestata ed applicata al Mancino (pag. 6 della sentenza); che, infine, è stata congruamente giustificata anche l'entità della sanzione inflitta valorizzando la gravità del fatto e la negativa personalità dei ricorrenti, senza incorrere in vizi logico-ricostruttivi (pagg. 7 e 8 della sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con assorbimento di ogni altra considerazione difensiva anche in relazione al contenuto della memoria depositata; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere