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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12373/2026

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a della Commissione tributaria regionale del Lazio,Sezione Staccata di Latina, n. 706/19/2018, depositata in data 8febbraio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Durante una verifica fiscale eseguita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al periodo di imposta 2010 emergeval’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emessedalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.).

L’UfficioNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/2026chiedeva, quindi, a quest’ultima documentazione contabile; rimastoData pubblicazione 03/05/2026inevaso l’invito, emetteva l’avviso di accertamento n.TKF031501273, con il quale, in relazione all’anno 2009, accertavamaggiori IRES (Euro 224.419,00), IRAP (Euro 22.559,00) ed IVA(Euro 345.078,00), irrogando le relative sanzioni.La società era stata cancellata dal registro delle imprese il 31maggio 2012, motivo per il quale l’avviso era notificato all’odiernoricorrente in qualità di socio unico della stessa; in particolare, l’Ufficioriteneva simulato l’atto di cessione delle quote societarie stipulato il17 gennaio 2011 dal ricorrente.Inoltre, l’Ufficio si era avvalso del raddoppio dei termini ex art.43 d.P.R. n. 600/1973, avendo trasmesso, in data 17 aprile 2015,l’informativa di reato ex artt. 331 e 332 c.p.p. alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Latina; si era, altresì, avvalsodell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014 in tema di responsabilità del socio peril debito tributario della compagine estinta.Il ricorrente impugnava l’atto innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Latina deducendo:a) la decadenza dell’A.F. dal potere di accertamento, esercitatosolo nel 2015, non potendo operare il raddoppio dei termini, poichéla denuncia penale era stata presentata quando il termine perl’accertamento era già spirato;b) la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per non essereallegati all’avviso gli atti richiamati;c) la violazione dell’art. 2495 c.c. sia perché non potevaapplicarsi l’art. 28 d.lgs. 175/2014, in quanto entrato in vigore dopola cancellazione della società, sia perché alla data di approvazionedel bilancio il ricorrente non era più socio;d) il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, conparticolare riferimento alla ritenuta simulazione della cessione dellequote.L’Agenzia si costituiva contestando tutti i motivi; riguardoall’eccepita decadenza, richiamava la clausola di salvaguardiaNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/2026prevista dall'art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015, evidenziando cheData pubblicazione 03/05/2026l’atto impugnato era stato notificato prima del 2 settembre 2015,data di entrata in vigore del decreto, la quale segna, nella dettaclausola, lo spartiacque tra gli atti ritenuti ‘salvi’ e gli atti ai quali siapplica la nuova disciplina.

L’avviso impugnato era, infatti, statoconsegnato dall’Ufficio al messo comunale in data 26 agosto 2015ed in detta data protocollato.La CTP rigettava il ricorso ritenendo corretto l’operatodell’Ufficio.2.

Il ricorrente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, ribadendole proprie tesi.La CTR respingeva il gravame: in primo luogo, confermava ladecisione della CTP circa la mancata decadenza dell’A.F., ritenendol’atto notificato il 21 agosto 2015, ovvero pochi giorni primadell’entrata in vigore della clausola di salvaguardia; richiamava, poi,gli artt. 2495, comma 2, c.c., e l’art. 36, comma terzo, d.P.R. n.602/1973, al fine di affermare la correttezza della notifica dell’avvisoal socio, alla luce della simulazione dell’atto di cessione delle quote,emergente da plurimi elementi.3.

Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione il contribuente, affidandosi ad otto motivi.

L’Ufficio hadepositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventualeudienza di discussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 24 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta, inrelazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2, c. 3, del d.lgs. 128/2015, per averela CTR ritenuto che, dovendosi dare rilievo alla data in cui la notificadell’avviso di accertamento si è perfezionata nei confrontidell’Agenzia delle Entrate (21 agosto 2015) anziché a quella in cui lanotifica si è perfezionata nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] (3 settembreNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/20262015), alla fattispecie in considerazione si applichi la clausola diNumero di raccolta generale 12373/2026salvaguardia di cui al c. 3 della disposizione menzionata».

DDoatpa opu babvliceazrio ne 03/05/2026tracciato il quadro normativo afferma che nella specie non potevatrovare applicazione la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2,comma 3, del d.lgs. n. 128/2015, poiché l’avviso era stato notificatoal ricorrente in data successiva all’entrata in vigore del decreto;pertanto, doveva applicarsi la disposizione di cui all’art. 2, commi 1e 2, d.lgs. cit., a mente del quale il raddoppio dei termini non operaqualora la denuncia da parte dell’A.F. sia presentata o trasmessa(come nella specie) oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui aicommi precedenti.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

La CTR ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame ladisciplina sul cd. raddoppio dei termini per l’accertamento dettatadall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione,operante ratione temporis, vigente a seguito delle modificheapportate dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006,e anteriormente a quelle introdotte dal d.lgs. n. 128 del 2015, invirtù della clausola di salvaguardia dettata dall’art. 2, comma 3, deld.lgs. cit.1.3.

In subiecta materia questa Corte è costante nell’affermareche:-per l’operatività del raddoppio dei termini ex artt. 43, comma3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del1972, nel testo posteriore alla novella del 2006, è sufficientel’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione delladenuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e cioè l’astratta configurabilitàdi uno degli illeciti penali previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000 (cfr.Cass. 28/02/2024, n. 5246, Cass. 15/09/2022 n. 27250 e Cass. n.30/06/2021, n. 18451), a prescindere dell’effettiva commissione delreato (cfr. Cass. 13/06/2024, n. 16460, Cass. 14/07/2023, n. 20409e Cass. 24/08/2017, n. 20368);Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026-all’indicato fine non rilevano, pertanto, né l’eventualeNumero di raccolta generale 12373/2026mancata denuncia, né l’archiviazione della stessa (cfDra.t a pCubablsicsaz.io ne 03/05/202603/11/2022, n. 32464, Cass. n. 27250/2022 cit. e Cass. 19/04/2022n. 12489);-se richiesto con i motivi di impugnazione, il giudice tributariodeve controllare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo didenuncia, compiendo una valutazione «ora per allora» (cd.«prognosi postuma») circa la loro ricorrenza e verificando, quindi, sel’[OSCURATO:PERSONA] abbia agito con imparzialità o abbia,invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizionirichiamate, al solo fine di fruire ingiustificatamente di un più ampiotermine di accertamento (cfr. Cass. 08/03/2022 n. 7463 e Cass.13/02/2019 n. 4205);-in presenza di seri indizi di reato che determinino l’insorgeredell’obbligo di presentazione della denuncia penale, quand’anchequesta venga proposta oltre i termini di decadenza osuccessivamente archiviata, i termini per l’accertamento sonoraddoppiati;-sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015,come quello per cui è causa secondo l’argomentare dei giudici dimerito, non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1e 2 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 128 del 2015 che hanno inserito nell’art.43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e nell’art. 57, comma 3,del d.P.R. n. 633 del 1972 un periodo finale del seguente identicotenore: «il raddoppio non opera qualora la denuncia da partedell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia difinanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria deitermini di cui ai commi precedenti» - e poi dai commi 130 e 131dell’art. 1 della L. n. 208 del 2015, che hanno comportato il venirmeno della disciplina sul raddoppio dei termini;-a una siffatta conclusione si perviene considerando che ladisposizione transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, del D. Lgs.n. 128 del 2015 fa espressamente salvi, fra l’altro, gli effetti degliNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026avvisi di accertamento notificati alla predetta data del 2 settembreNumero di raccolta generale 12373/20262015, mentre l’art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015 sDattaa bpuiblibslicaezio ne 03/05/2026che le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicanoesclusivamente agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alladata del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (cfr. Cass.10/01/2024 n. 992, Cass. 19/12/2019 n. 33793 e Cass. 14/05/2018n. 11620);-in sintesi: (a) il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3,del D. Lgs. n. 128 del 2015, in vigore dal 2 settembre 2015, non èstato abrogato da quello successivamente introdotto dall’art. 1,comma 132, della L. n. 208 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016;(b) il primo regime transitorio stabilisce che le disposizioni contenutenell’art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 128 del 2015 non si applicanoagli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioniamministrative tributarie, agli altri atti impugnabili con i qualil’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva osanzionatoria e agli inviti a comparire di cui all’art. 5 del D. Lgs. n.218 del 1997 notificati alla data del 2 settembre 2015, né ai processiverbali di constatazione ex art. 24 della L. n. 4 del 1929 dei quali ilcontribuente abbia avuto formale conoscenza entro la medesimadata, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva osanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; (c) la L. n.208 del 2015 detta per i periodi d’imposta anteriori a quello in corsoal 31 dicembre 2016 una specifica normativa transitoria concernentele sole ipotesi cui non sia applicabile il precedente regime transitoriofissato dal D. Lgs. n. 128 del 2015 (cfr. Cass. 15/05/2024 n. 13409e Cass. 12/04/2023 n. 9719).1.4.

Al fine di verificare la possibile applicazione della clausoladi salvaguardia sopra riportata l’atto deve essere ‘notificato’ entro il2 settembre 2015.

Ora, secondo le indicazioni fornite anche dalleSezioni Unite (Cass. 17/12/2021, n. 40543), in materia dinotificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti diquesta sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggiNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio dellaNumero di raccolta generale 12373/2026scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancitDoa tap peubrb licgalziio ne 03/05/2026tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempreapplicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia ditali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui èassoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nellaquale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini dellanotifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, diconoscenza dello stesso da parte del contribuente.Il principio della scissione soggettiva degli effetti notificatorivale, quindi, anche per gli atti tributari.1.5.

Nella specie, pertanto, correttamente la CTR ha ritenuto‘notificato’ l’atto, per l’A.F., il 26 (recte 21) agosto 2015, quandol’atto fu protocollato al Comune per la notifica tramite messocomunale, in data, quindi, antecedente al 2 settembre 2015; di qui,l’applicazione della clausola di salvaguardia.In definitiva, al surriferito orientamento giurisprudenziale dilegittimità in tema di scissione soggettiva degli effetti notificatori siè rettamente conformato il collegio regionale, onde deve escludersila ravvisabilità del dedotto error in iudicando.L’assenza di precedenti specifici rende opportunal’enunciazione del seguente principio di diritto: «il principio dellascissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per glitributari dall'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973,vigente ratione temporis, trova applicazione anche nell’ipotesi in cuisi tratti di verificare se l’atto impositivo sia stato notificato dall’A.F.prima del 2 settembre 2015 (data indicata nella disposizionetransitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015;cd. clausola di salvaguardia) e sia, quindi, soggetto alla disciplina sulcd. raddoppio dei termini per l’accertamento dettata dall’art. 43,Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente aNumero di raccolta generale 12373/2026seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 deDal ta p2u0bb0lic6az,io ne 03/05/2026convertito dalla legge n. 248 del 2006».2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione dell’art. 112c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in meritoall’abrogazione implicita dell’art. 2, c. 3, del d.lgs. 128/2015 adopera dell’art. 1, c. 132, della l. 208/2015».

La censura, rigettatadalla CTP, era stata riproposta dal contribuente nell’atto di appello;sulla stessa nessuna pronuncia veniva adottata dalla CTR.2.1.

Il motivo è infondato.È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso,che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie il ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso gliricorso i detti atti; la CTR ha omesso qualsiasi decisione sulla stessa.Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/2026L’omissione, però, non integra il vizio denunciato, ovvero laData pubblicazione 03/05/2026violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che alla luce delcomplessivo tenore della decisione nella specie ricorre un implicitorigetto dell’eccezione de qua.I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ.) ed il ‘rigetto implicito’ sono stati tracciatida tempo da questa Corte; si è costantemente affermato che ricorrela statuizione implicita di rigetto di una domanda o di un’eccezionequando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l’eccezione, pur se non espressamentetrattate, siano superate o travolte dalla soluzione di altra questione,il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (da ultimo, Cass.26/09/2024, n. 25710).Nella specie, la CTR ha ritenuto applicabile la clausola disalvaguardia dettata dall’art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015, in talmodo implicitamente rigettando qualsiasi eccezione e/o questionerelativa alla sua abrogazione.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, nell’ipotesi in cui sidovesse ritenere l’eccezione di abrogazione della clausola disalvaguardia implicitamente rigettata, la «inesistenza o nullità dellasentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuto aldifetto del requisito essenziale di forma-contenuto della motivazione,per violazione degli artt. 156, c. 2, c.p.c., 132, c. 2, n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 36, c. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, c. 1, n. 4, c.p.c.».

Deduce che, a fronte delle specificheargomentazioni svolte a sostegno della tesi dell’intervenutaabrogazione della clausola di salvezza, la CTR avrebbe omessoqualsiasi motivazione del proprio convincimento (in termini di rigettodella stessa).3.1.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/20263.2.

In ipotesi di rigetto implicito di una domanda o diData pubblicazione 03/05/2026un’eccezione della parte, giocoforza difetta una motivazioneespressa delle argomentazioni poste a sostegno del detto rigetto(diversamente non potrebbe qualificarsi ‘implicito’); in altri termini,il rigetto implicito non può essere censurato perché carente dimotivazione in quanto presuppone, necessariamente, la mancanzadi una motivazione.

Diversamente opinando, tutte le decisioni dirigetto implicito sarebbero nulle per violazione dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 36 d.lgs. 546/1992, ovvero per motivazione apparente.

Ciònon esclude, ovviamente, che il rigetto implicito possa esserecensurato per violazione di legge, ovvero per error in iudicando(ipotesi non ricorrente nella specie).4.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto, sulla basedi elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, (i)che l’atto di cessione della totalità delle quote sociali intervenuto indata 17 gennaio 2011 fosse simulato, e che, di conseguenza, il sig.[OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto socio unico della Società anchesuccessivamente alla predetta cessione, e (ii) che gli utili di cui albilancio chiuso al 31 dicembre 2010, non risultando dal bilancio diliquidazione chiuso al 30 novembre 2011, fossero stati distribuiti alsig. [OSCURATO:PERSONA]».5.

Con il quinto motivo il contribuente lamenta, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2423, c. 2, 2423 bis, c. 2, n. 2, e 2424c.c., in combinato disposto con l’art. 2478 bis, c. 1, c.c.» per averela CTR erroneamente ritenuto non condivisibile la tesi del ricorrentecirca l’errore contabile nel bilancio della società al 31 dicembre 2010,ove era riportato l’importo di Euro 742.814,00 come ‘utili portati anuovo’.6.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, la «inesistenza onullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo,Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/2026dovuto al difetto del requisito essenziale di forma-contenuto dellaData pubblicazione 03/05/2026motivazione, per violazione degli artt. 156, c. 2, c.p.c., 132, c. 2, n.4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, c. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.».

In particolare, la censura31 dicembre 2010, distribuiti in favore del socio, in quanto sorrettada una motivazione apparente.

Ribadisce che l’indicazione, nel dettobilancio, dell’importo di Euro 742.814,00 quale utile era frutto di unerrore contabile, non trovando corrispondenza negli eserciziprecedenti.6.1.

Il sesto motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento dei motivi quarto e quinto.6.2.

Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosiNumero di raccolta generale 12373/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le pDiùat a pvuabbrliiceaz,io ne 03/05/2026ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).6.3.

Nella specie la CTR ha affermato che ‘non appare credibilela giustificazione che detta esposizione dell’utile in bilancio è fruttodi un errore contabile’.

Trattasi di affermazioni apodittiche edassertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iterlogico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare leragioni che hanno indotto la CTR a ritenere infondato in parte qual’appello del contribuente, a fronte delle specifiche deduzioni svoltedalla parte.7.

Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione dell’art.112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in merito allaquestione, dedotta in via di subordine, della limitazione dellaresponsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] all’ires accertata con l’avviso ai sensidell’art. 36, c. 3, del d.p.r. 602/1973, nella versione applicabileratione temporis».7.1.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/20267.2.

Premesso che anche in parte qua il ricorso rispetta, dalNumero di raccolta generale 12373/2026punto di vista contenutistico, le condizioni indicate da quesDtaata pCuboblrictaezio ne 03/05/2026in materia (v. supra § 2.1.), è mancata qualsiasi pronuncia delgiudice di secondo grado sul motivo relativo alla limitazione dellaresponsabilità del socio all’IRES.8.

Con l’ottavo (ed ultimo) motivo il contribuente lamenta, inrelazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazionedell’art. 113 c.p.c., degli artt. 1, c. 2, 5, c. 4, e 6, c. 1 del d.lgs.471/1997, così come modificati dal d.lgs. 158/2015, e dell’art. 3, c.3, del d.lgs. 472/1997, per non avere la CTR rideterminato lesanzioni in senso più favorevole alla luce dello ius superveniens».

Inparticolare, si duole della mancata rideterminazione da parte delgiudice del gravame, d’ufficio, delle sanzioni - irrogate nell’attoimpugnato nella percentuale più mite (100% dell’imposta) – nellamisura più favorevole (nel minimo, 90%) sancita dalla normativasopravvenuta in caso di violazioni di infedele dichiarazione IRES,IRAP ed IVA, e degli obblighi inerenti alla documentazione,registrazione e individuazione delle operazioni soggette ad IVA.8.1.

Il motivo è fondato.8.2.

La revisione del sistema sanzionatorio invocata dallasocietà, di cui al D.lgs. n. 158 del 2015, in effetti non ha previstouna generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettatouna diversa disciplina che risulta in parte favorevole per ilcontribuente.Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tuttii giudizi ancora in corso (cfr. Cass. 30/03/2021, n. 8716, e Cass.30/12/2024, n. 34909), ed è compito innanzitutto del giudice delmerito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente unadisciplina sanzionatoria più favorevole.Nella specie, non essendo ancora definitiva la partesanzionatoria dell’avviso di accertamento, la riforma del 2015 èastrattamente applicabile alla fattispecie.Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/2026Ne consegue che - ove (come nel caso di specie), persistendoData pubblicazione 03/05/2026controversia sull'an della violazione tributaria, sussista ancoracontroversia sulla debenza delle sanzioni, di cui la violazione fiscalecostituisce ineludibile presupposto - s'impone la necessità diapplicare il sopravvenuto più favorevole regime sanzionatorio;occorre quindi che il giudice del merito rinnovi la propria valutazionein merito all’eventuale applicazione del regime sanzionatorio piùfavorevole di cui al d.lgs. 158/2015, od anche di ulteriori riformesopravvenute.9.

In conclusione, vanno accolti il sesto, il settimo e l’ottavo,assorbiti il quarto ed il quinto, rigettati gli altri; la sentenza gravatava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, Sezione Staccata di Latina, in altra composizione,perché provveda al nuovo esame in relazione alle censure accolte edalla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso,assorbiti il quarto ed il quinto, rigettati gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, Sezione Staccata di Latina, in diversa composizione, pernuovo esame in relazione alle censure accolte e perché provvedaanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a della Commissione tributaria regionale del Lazio,Sezione Staccata di Latina, n. 706/19/2018, depositata in data 8febbraio 2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Durante una verifica fiscale eseguita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al periodo di imposta 2010 emergeval’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emessedalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). L’UfficioNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/2026chiedeva, quindi, a quest’ultima documentazione contabile; rimastoData pubblicazione 03/05/2026inevaso l’invito, emetteva l’avviso di accertamento n.TKF031501273, con il quale, in relazione all’anno 2009, accertavamaggiori IRES (Euro 224.419,00), IRAP (Euro 22.559,00) ed IVA(Euro 345.078,00), irrogando le relative sanzioni.La società era stata cancellata dal registro delle imprese il 31maggio 2012, motivo per il quale l’avviso era notificato all’odiernoricorrente in qualità di socio unico della stessa; in particolare, l’Ufficioriteneva simulato l’atto di cessione delle quote societarie stipulato il17 gennaio 2011 dal ricorrente.Inoltre, l’Ufficio si era avvalso del raddoppio dei termini ex art.43 d.P.R. n. 600/1973, avendo trasmesso, in data 17 aprile 2015,l’informativa di reato ex artt. 331 e 332 c.p.p. alla Procura dellaRepubblica presso il Tribunale di Latina; si era, altresì, avvalsodell’art. 28 d.lgs. n. 175/2014 in tema di responsabilità del socio peril debito tributario della compagine estinta.Il ricorrente impugnava l’atto innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Latina deducendo:a) la decadenza dell’A.F. dal potere di accertamento, esercitatosolo nel 2015, non potendo operare il raddoppio dei termini, poichéla denuncia penale era stata presentata quando il termine perl’accertamento era già spirato;b) la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per non essereallegati all’avviso gli atti richiamati;c) la violazione dell’art. 2495 c.c. sia perché non potevaapplicarsi l’art. 28 d.lgs. 175/2014, in quanto entrato in vigore dopola cancellazione della società, sia perché alla data di approvazionedel bilancio il ricorrente non era più socio;d) il vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, conparticolare riferimento alla ritenuta simulazione della cessione dellequote.L’Agenzia si costituiva contestando tutti i motivi; riguardoall’eccepita decadenza, richiamava la clausola di salvaguardiaNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/2026prevista dall'art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015, evidenziando cheData pubblicazione 03/05/2026l’atto impugnato era stato notificato prima del 2 settembre 2015,data di entrata in vigore del decreto, la quale segna, nella dettaclausola, lo spartiacque tra gli atti ritenuti ‘salvi’ e gli atti ai quali siapplica la nuova disciplina. L’avviso impugnato era, infatti, statoconsegnato dall’Ufficio al messo comunale in data 26 agosto 2015ed in detta data protocollato.La CTP rigettava il ricorso ritenendo corretto l’operatodell’Ufficio.2. Il ricorrente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, ribadendole proprie tesi.La CTR respingeva il gravame: in primo luogo, confermava ladecisione della CTP circa la mancata decadenza dell’A.F., ritenendol’atto notificato il 21 agosto 2015, ovvero pochi giorni primadell’entrata in vigore della clausola di salvaguardia; richiamava, poi,gli artt. 2495, comma 2, c.c., e l’art. 36, comma terzo, d.P.R. n.602/1973, al fine di affermare la correttezza della notifica dell’avvisoal socio, alla luce della simulazione dell’atto di cessione delle quote,emergente da plurimi elementi.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione il contribuente, affidandosi ad otto motivi. L’Ufficio hadepositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventualeudienza di discussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 24 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta, inrelazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazionee/o falsa applicazione dell’art. 2, c. 3, del d.lgs. 128/2015, per averela CTR ritenuto che, dovendosi dare rilievo alla data in cui la notificadell’avviso di accertamento si è perfezionata nei confrontidell’Agenzia delle Entrate (21 agosto 2015) anziché a quella in cui lanotifica si è perfezionata nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] (3 settembreNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/20262015), alla fattispecie in considerazione si applichi la clausola diNumero di raccolta generale 12373/2026salvaguardia di cui al c. 3 della disposizione menzionata». DDoatpa opu babvliceazrio ne 03/05/2026tracciato il quadro normativo afferma che nella specie non potevatrovare applicazione la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 2,comma 3, del d.lgs. n. 128/2015, poiché l’avviso era stato notificatoal ricorrente in data successiva all’entrata in vigore del decreto;pertanto, doveva applicarsi la disposizione di cui all’art. 2, commi 1e 2, d.lgs. cit., a mente del quale il raddoppio dei termini non operaqualora la denuncia da parte dell’A.F. sia presentata o trasmessa(come nella specie) oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui aicommi precedenti.1.1. Il motivo è infondato.1.2. La CTR ha ritenuto applicabile alla fattispecie in esame ladisciplina sul cd. raddoppio dei termini per l’accertamento dettatadall’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione,operante ratione temporis, vigente a seguito delle modificheapportate dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006,e anteriormente a quelle introdotte dal d.lgs. n. 128 del 2015, invirtù della clausola di salvaguardia dettata dall’art. 2, comma 3, deld.lgs. cit.1.3. In subiecta materia questa Corte è costante nell’affermareche:-per l’operatività del raddoppio dei termini ex artt. 43, comma3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del1972, nel testo posteriore alla novella del 2006, è sufficientel’emersione di elementi da cui derivi l’obbligo di presentazione delladenuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p., e cioè l’astratta configurabilitàdi uno degli illeciti penali previsti dal D. Lgs. n. 74 del 2000 (cfr.Cass. 28/02/2024, n. 5246, Cass. 15/09/2022 n. 27250 e Cass. n.30/06/2021, n. 18451), a prescindere dell’effettiva commissione delreato (cfr. Cass. 13/06/2024, n. 16460, Cass. 14/07/2023, n. 20409e Cass. 24/08/2017, n. 20368);Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026-all’indicato fine non rilevano, pertanto, né l’eventualeNumero di raccolta generale 12373/2026mancata denuncia, né l’archiviazione della stessa (cfDra.t a pCubablsicsaz.io ne 03/05/202603/11/2022, n. 32464, Cass. n. 27250/2022 cit. e Cass. 19/04/2022n. 12489);-se richiesto con i motivi di impugnazione, il giudice tributariodeve controllare la sussistenza dei presupposti dell’obbligo didenuncia, compiendo una valutazione «ora per allora» (cd.«prognosi postuma») circa la loro ricorrenza e verificando, quindi, sel’[OSCURATO:PERSONA] abbia agito con imparzialità o abbia,invece, fatto un uso pretestuoso e strumentale delle disposizionirichiamate, al solo fine di fruire ingiustificatamente di un più ampiotermine di accertamento (cfr. Cass. 08/03/2022 n. 7463 e Cass.13/02/2019 n. 4205);-in presenza di seri indizi di reato che determinino l’insorgeredell’obbligo di presentazione della denuncia penale, quand’anchequesta venga proposta oltre i termini di decadenza osuccessivamente archiviata, i termini per l’accertamento sonoraddoppiati;-sugli atti impositivi notificati alla data del 2 settembre 2015,come quello per cui è causa secondo l’argomentare dei giudici dimerito, non incidono le modifiche apportate dapprima dai commi 1e 2 dell’art. 2 del D. Lgs. n. 128 del 2015 che hanno inserito nell’art.43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e nell’art. 57, comma 3,del d.P.R. n. 633 del 1972 un periodo finale del seguente identicotenore: «il raddoppio non opera qualora la denuncia da partedell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia difinanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria deitermini di cui ai commi precedenti» - e poi dai commi 130 e 131dell’art. 1 della L. n. 208 del 2015, che hanno comportato il venirmeno della disciplina sul raddoppio dei termini;-a una siffatta conclusione si perviene considerando che ladisposizione transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, del D. Lgs.n. 128 del 2015 fa espressamente salvi, fra l’altro, gli effetti degliNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026avvisi di accertamento notificati alla predetta data del 2 settembreNumero di raccolta generale 12373/20262015, mentre l’art. 1, comma 132, della L. n. 208 del 2015 sDattaa bpuiblibslicaezio ne 03/05/2026che le modifiche recate dai commi 130 e 131 si applicanoesclusivamente agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alladata del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (cfr. Cass.10/01/2024 n. 992, Cass. 19/12/2019 n. 33793 e Cass. 14/05/2018n. 11620);-in sintesi: (a) il regime transitorio di cui all’art. 2, comma 3,del D. Lgs. n. 128 del 2015, in vigore dal 2 settembre 2015, non èstato abrogato da quello successivamente introdotto dall’art. 1,comma 132, della L. n. 208 del 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016;(b) il primo regime transitorio stabilisce che le disposizioni contenutenell’art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 128 del 2015 non si applicanoagli avvisi di accertamento, ai provvedimenti che irrogano sanzioniamministrative tributarie, agli altri atti impugnabili con i qualil’Agenzia delle Entrate fa valere una pretesa impositiva osanzionatoria e agli inviti a comparire di cui all’art. 5 del D. Lgs. n.218 del 1997 notificati alla data del 2 settembre 2015, né ai processiverbali di constatazione ex art. 24 della L. n. 4 del 1929 dei quali ilcontribuente abbia avuto formale conoscenza entro la medesimadata, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva osanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015; (c) la L. n.208 del 2015 detta per i periodi d’imposta anteriori a quello in corsoal 31 dicembre 2016 una specifica normativa transitoria concernentele sole ipotesi cui non sia applicabile il precedente regime transitoriofissato dal D. Lgs. n. 128 del 2015 (cfr. Cass. 15/05/2024 n. 13409e Cass. 12/04/2023 n. 9719).1.4. Al fine di verificare la possibile applicazione della clausoladi salvaguardia sopra riportata l’atto deve essere ‘notificato’ entro il2 settembre 2015. Ora, secondo le indicazioni fornite anche dalleSezioni Unite (Cass. 17/12/2021, n. 40543), in materia dinotificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti diquesta sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggiNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio dellaNumero di raccolta generale 12373/2026scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancitDoa tap peubrb licgalziio ne 03/05/2026tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempreapplicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia ditali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui èassoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nellaquale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini dellanotifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, diconoscenza dello stesso da parte del contribuente.Il principio della scissione soggettiva degli effetti notificatorivale, quindi, anche per gli atti tributari.1.5. Nella specie, pertanto, correttamente la CTR ha ritenuto‘notificato’ l’atto, per l’A.F., il 26 (recte 21) agosto 2015, quandol’atto fu protocollato al Comune per la notifica tramite messocomunale, in data, quindi, antecedente al 2 settembre 2015; di qui,l’applicazione della clausola di salvaguardia.In definitiva, al surriferito orientamento giurisprudenziale dilegittimità in tema di scissione soggettiva degli effetti notificatori siè rettamente conformato il collegio regionale, onde deve escludersila ravvisabilità del dedotto error in iudicando.L’assenza di precedenti specifici rende opportunal’enunciazione del seguente principio di diritto: «il principio dellascissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per glitributari dall'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973,vigente ratione temporis, trova applicazione anche nell’ipotesi in cuisi tratti di verificare se l’atto impositivo sia stato notificato dall’A.F.prima del 2 settembre 2015 (data indicata nella disposizionetransitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015;cd. clausola di salvaguardia) e sia, quindi, soggetto alla disciplina sulcd. raddoppio dei termini per l’accertamento dettata dall’art. 43,Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente aNumero di raccolta generale 12373/2026seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 223 deDal ta p2u0bb0lic6az,io ne 03/05/2026convertito dalla legge n. 248 del 2006».2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione dell’art. 112c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in meritoall’abrogazione implicita dell’art. 2, c. 3, del d.lgs. 128/2015 adopera dell’art. 1, c. 132, della l. 208/2015». La censura, rigettatadalla CTP, era stata riproposta dal contribuente nell’atto di appello;sulla stessa nessuna pronuncia veniva adottata dalla CTR.2.1. Il motivo è infondato.È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio diomessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso,che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente einequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanzesiano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loroesatti termini e non genericamente o per riassunto del relativocontenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/odel verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte,onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e dellatempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioniprospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio,la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intantopuò esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, inottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrenteabbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarlicompiutamente, non essendo essa legittimata a procedere adun'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass.14/10/2021, n. 28072).Nella specie il ricorrente ha indicato nel corpo del ricorso gliricorso i detti atti; la CTR ha omesso qualsiasi decisione sulla stessa.Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/2026L’omissione, però, non integra il vizio denunciato, ovvero laData pubblicazione 03/05/2026violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., atteso che alla luce delcomplessivo tenore della decisione nella specie ricorre un implicitorigetto dell’eccezione de qua.I confini tra ‘omessa pronuncia’ (denunziabile con la violazionedell’art. 112 cod. proc. civ.) ed il ‘rigetto implicito’ sono stati tracciatida tempo da questa Corte; si è costantemente affermato che ricorrela statuizione implicita di rigetto di una domanda o di un’eccezionequando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l’eccezione, pur se non espressamentetrattate, siano superate o travolte dalla soluzione di altra questione,il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (da ultimo, Cass.26/09/2024, n. 25710).Nella specie, la CTR ha ritenuto applicabile la clausola disalvaguardia dettata dall’art. 2, comma 3, d.lgs. 128/2015, in talmodo implicitamente rigettando qualsiasi eccezione e/o questionerelativa alla sua abrogazione.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, nell’ipotesi in cui sidovesse ritenere l’eccezione di abrogazione della clausola disalvaguardia implicitamente rigettata, la «inesistenza o nullità dellasentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo, dovuto aldifetto del requisito essenziale di forma-contenuto della motivazione,per violazione degli artt. 156, c. 2, c.p.c., 132, c. 2, n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. e 36, c. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.360, c. 1, n. 4, c.p.c.». Deduce che, a fronte delle specificheargomentazioni svolte a sostegno della tesi dell’intervenutaabrogazione della clausola di salvezza, la CTR avrebbe omessoqualsiasi motivazione del proprio convincimento (in termini di rigettodella stessa).3.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/20263.2. In ipotesi di rigetto implicito di una domanda o diData pubblicazione 03/05/2026un’eccezione della parte, giocoforza difetta una motivazioneespressa delle argomentazioni poste a sostegno del detto rigetto(diversamente non potrebbe qualificarsi ‘implicito’); in altri termini,il rigetto implicito non può essere censurato perché carente dimotivazione in quanto presuppone, necessariamente, la mancanzadi una motivazione. Diversamente opinando, tutte le decisioni dirigetto implicito sarebbero nulle per violazione dell’art. 132 c.p.c. edell’art. 36 d.lgs. 546/1992, ovvero per motivazione apparente. Ciònon esclude, ovviamente, che il rigetto implicito possa esserecensurato per violazione di legge, ovvero per error in iudicando(ipotesi non ricorrente nella specie).4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c. per avere la CTR ritenuto, sulla basedi elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, (i)che l’atto di cessione della totalità delle quote sociali intervenuto indata 17 gennaio 2011 fosse simulato, e che, di conseguenza, il sig.[OSCURATO:PERSONA] fosse rimasto socio unico della Società anchesuccessivamente alla predetta cessione, e (ii) che gli utili di cui albilancio chiuso al 31 dicembre 2010, non risultando dal bilancio diliquidazione chiuso al 30 novembre 2011, fossero stati distribuiti alsig. [OSCURATO:PERSONA]».5. Con il quinto motivo il contribuente lamenta, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 2423, c. 2, 2423 bis, c. 2, n. 2, e 2424c.c., in combinato disposto con l’art. 2478 bis, c. 1, c.c.» per averela CTR erroneamente ritenuto non condivisibile la tesi del ricorrentecirca l’errore contabile nel bilancio della società al 31 dicembre 2010,ove era riportato l’importo di Euro 742.814,00 come ‘utili portati anuovo’.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta, la «inesistenza onullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo,Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/2026dovuto al difetto del requisito essenziale di forma-contenuto dellaData pubblicazione 03/05/2026motivazione, per violazione degli artt. 156, c. 2, c.p.c., 132, c. 2, n.4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, c. 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, c. 1, n. 4, c.p.c.». In particolare, la censura31 dicembre 2010, distribuiti in favore del socio, in quanto sorrettada una motivazione apparente. Ribadisce che l’indicazione, nel dettobilancio, dell’importo di Euro 742.814,00 quale utile era frutto di unerrore contabile, non trovando corrispondenza negli eserciziprecedenti.6.1. Il sesto motivo è fondato ed il suo accoglimento comportal’assorbimento dei motivi quarto e quinto.6.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalNumero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosiNumero di raccolta generale 12373/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le pDiùat a pvuabbrliiceaz,io ne 03/05/2026ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).6.3. Nella specie la CTR ha affermato che ‘non appare credibilela giustificazione che detta esposizione dell’utile in bilancio è fruttodi un errore contabile’. Trattasi di affermazioni apodittiche edassertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iterlogico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare leragioni che hanno indotto la CTR a ritenere infondato in parte qual’appello del contribuente, a fronte delle specifiche deduzioni svoltedalla parte.7. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta, in relazioneall’articolo 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la «violazione dell’art.112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciarsi in merito allaquestione, dedotta in via di subordine, della limitazione dellaresponsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] all’ires accertata con l’avviso ai sensidell’art. 36, c. 3, del d.p.r. 602/1973, nella versione applicabileratione temporis».7.1. Il motivo è fondato.Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/20267.2. Premesso che anche in parte qua il ricorso rispetta, dalNumero di raccolta generale 12373/2026punto di vista contenutistico, le condizioni indicate da quesDtaata pCuboblrictaezio ne 03/05/2026in materia (v. supra § 2.1.), è mancata qualsiasi pronuncia delgiudice di secondo grado sul motivo relativo alla limitazione dellaresponsabilità del socio all’IRES.8. Con l’ottavo (ed ultimo) motivo il contribuente lamenta, inrelazione all’articolo 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazionedell’art. 113 c.p.c., degli artt. 1, c. 2, 5, c. 4, e 6, c. 1 del d.lgs.471/1997, così come modificati dal d.lgs. 158/2015, e dell’art. 3, c.3, del d.lgs. 472/1997, per non avere la CTR rideterminato lesanzioni in senso più favorevole alla luce dello ius superveniens». Inparticolare, si duole della mancata rideterminazione da parte delgiudice del gravame, d’ufficio, delle sanzioni - irrogate nell’attoimpugnato nella percentuale più mite (100% dell’imposta) – nellamisura più favorevole (nel minimo, 90%) sancita dalla normativasopravvenuta in caso di violazioni di infedele dichiarazione IRES,IRAP ed IVA, e degli obblighi inerenti alla documentazione,registrazione e individuazione delle operazioni soggette ad IVA.8.1. Il motivo è fondato.8.2. La revisione del sistema sanzionatorio invocata dallasocietà, di cui al D.lgs. n. 158 del 2015, in effetti non ha previstouna generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettatouna diversa disciplina che risulta in parte favorevole per ilcontribuente.Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tuttii giudizi ancora in corso (cfr. Cass. 30/03/2021, n. 8716, e Cass.30/12/2024, n. 34909), ed è compito innanzitutto del giudice delmerito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente unadisciplina sanzionatoria più favorevole.Nella specie, non essendo ancora definitiva la partesanzionatoria dell’avviso di accertamento, la riforma del 2015 èastrattamente applicabile alla fattispecie.Numero registro generale 26419/2018Numero sezionale 3513/2026Numero di raccolta generale 12373/2026Ne consegue che - ove (come nel caso di specie), persistendoData pubblicazione 03/05/2026controversia sull'an della violazione tributaria, sussista ancoracontroversia sulla debenza delle sanzioni, di cui la violazione fiscalecostituisce ineludibile presupposto - s'impone la necessità diapplicare il sopravvenuto più favorevole regime sanzionatorio;occorre quindi che il giudice del merito rinnovi la propria valutazionein merito all’eventuale applicazione del regime sanzionatorio piùfavorevole di cui al d.lgs. 158/2015, od anche di ulteriori riformesopravvenute.9. In conclusione, vanno accolti il sesto, il settimo e l’ottavo,assorbiti il quarto ed il quinto, rigettati gli altri; la sentenza gravatava cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio, Sezione Staccata di Latina, in altra composizione,perché provveda al nuovo esame in relazione alle censure accolte edalla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso,assorbiti il quarto ed il quinto, rigettati gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, Sezione Staccata di Latina, in diversa composizione, pernuovo esame in relazione alle censure accolte e perché provvedaanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 aprile 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12373/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris