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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 1982

Cassazione n. 20853/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1982 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen..

Egli deduce vizi di motivazione in tema di: 1) esclusione della scriminante dello stato di necessità putativo; 2) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.); 3) diniego delle attenuanti generiche.

La sua difesa ha avanzato istanza di rimessione degli atti al Presidente, per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie, ribadendo le doglianze.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, se non altro perché nulla deduce sulla non evitabilità altrimenti del pericolo temuto, giacché l'imputato ben avrebbe potuto richiedere, anche tramite la p.g. preposta ai controlli, l'intervento di personale sanitario.

Per il resto, persuasiva risulta la motivazione della sostanziale pretestuosità dell'allegazione di quella scusante.

2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo l'imputato gravato da numerosi precedenti, di cui due specifici, ragionevole risultando, perciò, il giudizio di abitualità delle condotte.

2.3. In tema di attenuanti generiche, infine, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato dati di fatto incontroversi e qualificanti, come i precedenti e la gravità obiettiva della condotta.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.[OSCURATO:PERSONA] e este sore [OSCURATO:PERSONA] IN C, • MarUq Ros ti Emilia 5 CI Fis02»43,de) IL) 14M.Z.,z /ìtii

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1982 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen.. Egli deduce vizi di motivazione in tema di: 1) esclusione della scriminante dello stato di necessità putativo; 2) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.); 3) diniego delle attenuanti generiche. La sua difesa ha avanzato istanza di rimessione degli atti al Presidente, per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie, ribadendo le doglianze. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, se non altro perché nulla deduce sulla non evitabilità altrimenti del pericolo temuto, giacché l'imputato ben avrebbe potuto richiedere, anche tramite la p.g. preposta ai controlli, l'intervento di personale sanitario. Per il resto, persuasiva risulta la motivazione della sostanziale pretestuosità dell'allegazione di quella scusante. 2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, essendo l'imputato gravato da numerosi precedenti, di cui due specifici, ragionevole risultando, perciò, il giudizio di abitualità delle condotte. 2.3. In tema di attenuanti generiche, infine, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato dati di fatto incontroversi e qualificanti, come i precedenti e la gravità obiettiva della condotta. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara in P.Q.[OSCURATO:PERSONA] e este sore [OSCURATO:PERSONA] IN C, • MarUq Ros ti Emilia 5 CI Fis02»43,de) IL) 14M.Z.,z /ìtii
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