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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2021

Cassazione n. 46802/2021

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la seguente ORDINANZA di correzione del dispositivo della sentenza e di quello letto all'udienza del 29 aprile 2021 all'esito del procedimento n. 8436/2020, relativo al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/11/2018 dalla Corte d'Appello di Cagliari; visti gli atti, la segnalazione di errore materiale, il provvedimento del Presidente della sezione; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ruolo dell'udienza del 29 aprile 2021, nella parte afferente il dispositivo della sentenza n.21484/2021 della Quinta sezione penale, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 8436/2020 R.G.N. - che ha deciso il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] -, contiene un errore materiale perché è stato formulato nei termini: "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari", piuttosto che in quelli corretti: "Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello".

2. Il ruolo dell'udienza e il documento-sentenza, relativo al dispositivo della sentenza menzionata, devono essere, dunque, corretti nei suindicati termini.

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n.21484/2021 e quello letto all'udienza del 29 aprile 2021, nel procedimento n. 8436/2020 a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in luogo delle parole: "Annulla la la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari", si leggano le parole: "Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello" Così deciso il 15/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA di correzione del dispositivo della sentenza e di quello letto all'udienza del 29 aprile 2021 all'esito del procedimento n. 8436/2020, relativo al ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/11/2018 dalla Corte d'Appello di Cagliari; visti gli atti, la segnalazione di errore materiale, il provvedimento del Presidente della sezione; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la correzione dell'errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ruolo dell'udienza del 29 aprile 2021, nella parte afferente il dispositivo della sentenza n.21484/2021 della Quinta sezione penale, pronunciata nel procedimento iscritto al n. 8436/2020 R.G.N. - che ha deciso il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] -, contiene un errore materiale perché è stato formulato nei termini: "Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari", piuttosto che in quelli corretti: "Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello". 2. Il ruolo dell'udienza e il documento-sentenza, relativo al dispositivo della sentenza menzionata, devono essere, dunque, corretti nei suindicati termini. P.Q.M. Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n.21484/2021 e quello letto all'udienza del 29 aprile 2021, nel procedimento n. 8436/2020 a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in luogo delle parole: "Annulla la la sentenza impugnata con rinvio per il nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari", si leggano le parole: "Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello" Così deciso il 15/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46802/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris