Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 14570/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21626/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] 1 -Intimata- avverso la sentenza n. 337/2023, emessa dalla Corte d’appello di ROMA e pubblicata in data 13/3/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione giusta dichiarazione exart. 93 c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21626/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] 1 -Intimata- avverso la sentenza n. 337/2023, emessa dalla Corte d’appello di ROMA e pubblicata in data 13/3/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione giusta dichiarazione exart. 93 c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi. Così decis
Decreto Cassazione n. 14570/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris