CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena al medesimo irrogata per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; - [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M