CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 12167/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha dichiarato inammissibile l'appello dalla medesima proposto; con successiva memoria insiste per l'accoglimento del ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento all'applicazione di principi e novelle legislative introdotte in epoca successiva rispetto alla redazione dell'atto- è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che in tema di impugnazioni, non viola il principio del "tempus regit actum" la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, adottata prima della modifica in tal senso introdotta all'art. 581 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 6, n. 6554 del 30/01/2020, B., Rv. 278453); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il P siden