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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1996

ECLI:EU:C:1996:495
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995C0220 - IT Avviso legale importante | 61995C0220 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 12 dicembre 1996. - Antonius van den Boogaard contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles - Interpretazione dell'art. 1, secondo comma - Nozione di regime patrimoniale fra coniugi - Nozione di obbligazione alimentare. - [OSCURATO:PERSONA]220/95. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01147 Conclusioni dell avvocato generale 1 La questione essenziale da risolvere in questo procedimento, originato da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], è come debba essere qualificata ai fini della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles») una decisione che dispone il pagamento di una somma forfettaria, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice of England and Wales nell'ambito di un procedimento di divorzio.

Più precisamente si tratta del se tale provvedimento sia da riferirsi al «regime patrimoniale fra coniugi» ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], nel quale caso esso non può essere reso esecutivo conformemente alla [OSCURATO:PERSONA], oppure all'obbligazione alimentare, nel quale caso esso può essere reso esecutivo ai sensi della stessa.

Le pertinenti disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 2 Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (1), sono esclusi dal campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] «1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi (...)». 3 L'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dispone: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) (...) 2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria a un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti; (...)». 4 E' evidente, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles si applica alle obbligazioni alimentari, comprese quelle derivanti dallo scioglimento di un matrimonio.

Anzi, la ragione per includere la suddetta materia tra le eccezioni, elencate nell'art. 5, alla norma generale secondo la quale le azioni giudiziarie devono essere promosse nello Stato del domicilio del convenuto consisteva proprio nel consentire a una donna coniugata, ma separata, di citare in giudizio l'ex marito in materia di obbligazione alimentare dinanzi al giudice del luogo in cui ella risiede o è domiciliata (2).

Al fine di consentirlo, si è resa necessaria un'ulteriore eccezione al regime generale della [OSCURATO:PERSONA]: l'art. 5, punto 2, è l'unica disposizione della [OSCURATO:PERSONA] che contempla la residenza abituale quale criterio alternativo al domicilio per la determinazione della competenza.

Dal momento che nella maggior parte degli ordinamenti giuridici esiste una sovrapposizione sostanziale tra i due concetti, ci si può chiedere perché l'art. 5, punto 2, deroghi in questo modo alla norma generale.

La ragione risiede nel fatto che in alcuni Stati contraenti una donna acquisisce il domicilio del marito al momento del matrimonio; di conseguenza, il conferimento della competenza esclusivamente agli organi giurisdizionali del luogo in cui una donna coniugata, ma separata, era domiciliata non sarebbe sempre servito a realizzare lo scopo di consentire alla donna di citare in giudizio l'ex marito dinanzi al giudice del luogo in cui ella risiede o è domiciliata anziché dinanzi al giudice del luogo in cui risiede l'ex marito.

I fatti del provvedimento del quale si chiede l'esecuzione 5 Il signor Van den Boogaard e la signora [OSCURATO:PERSONA], entrambi cittadini olandesi, nel 1957 hanno contratto matrimonio nei [OSCURATO:PERSONA] in regime di comunione dei beni.

Nel 1980, ai sensi del diritto olandese, essi hanno stipulato una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, in base alla quale il loro patrimonio è stato suddiviso in parti approssimativamente eguali. 6 All'inizio del 1982 le parti si sono stabilite nel [OSCURATO:PERSONA].

Il matrimonio è stato sciolto dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice di Londra nel 1988; il giudice inglese si è ritenuto competente basandosi presumibilmente sul fatto che una o entrambe le parti avevano abitualmente risieduto in Inghilterra per un anno prima dell'inizio del procedimento di divorzio (3).

In seguito, l'ex moglie ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda accessoria di liquidazione globale, ossia di provvedimenti di carattere economico e di ripartizione dei beni conformemente agli artt. 23 e 24 del [OSCURATO:PERSONA] del 1973 (4).

Il 25 luglio 1990 il giudice Cazalet ha emesso un provvedimento i cui punti fondamentali sono: i) la cessione alla moglie da parte del marito dell'abitazione coniugale e di un quadro di [OSCURATO:PERSONA]; ii) il pagamento alla moglie di una somma forfettaria di 355 000 UKL e iii) i pagamenti periodici (inizialmente 35 000 UKL all'anno, secondo quanto precedentemente stabilito, in seguito 30 000 UKL all'anno) alla moglie senza interruzione fino al pagamento dell'intera somma forfettaria e alla cessione dell'abitazione e del quadro. 7 L'ordinanza di rinvio cita alcuni passi tratti dalla sentenza del giudice Cazalet, tra i quali i seguenti: «La domanda dinanzi a me pendente è stata presentata da una moglie contro suo marito per ottenere una liquidazione globale, compresi gli alimenti per lei stessa ed i due figli minori.

Mi è stato detto che in questa fase ella non intende far valere la sua pretesa agli alimenti per i due figli, ma si riserva il diritto di riproporre tale pretesa in una fase successiva.

Ella ha poi comunicato, per il tramite del suo difensore, che desidererebbe, se possibile, una rottura chiara e netta dei rapporti con l'ex marito.

Ciò comporterebbe quindi che, se e quando le fosse versato un capitale adeguato, la domanda di alimenti potrebbe essere ritirata.

In questo modo, ella non farebbe più affidamento sul sostegno del marito. (...).

Pertanto, per le ragioni imperative che ho indicato (5), non ritengo che la convenzione olandese di separazione dei beni del 1980 abbia alcuna incidenza sulla decisione che devo adottare in questo procedimento. (...).

Se si considera il totale di queste cifre, cioè, le 10 000 UKL che ella possiede e le 35 000 UKL che può ottenere dalla vendita dei suoi beni mobili, le 430 000 UKL dell'abitazione sita in 39 [OSCURATO:PERSONA] e le 60 000 UKL per il quadro di [OSCURATO:PERSONA], che io ordino le sia ceduto affinché possa venderlo per tale importo netto, la moglie dovrebbe essere in grado di ottenere o di avere a disposizione 535 000 UKL a fronte del totale di cui io ritengo che ella necessiti per provvedere a se stessa, ossia 875 000 UKL.

Detraendo 535 000 UKL da 875 000, rimangono 340 000 UKL.

In base alle prove di cui dispongo, ho accertato che il marito ha i mezzi per conformarsi a questo ordine.

Inoltre ho accertato che gli rimarranno successivamente fondi per provvedere convenientemente alle proprie necessità e a quelle dei due figli minori.

Ritengo anche che questo sia un caso tipico in cui è opportuno che ci sia una "rottura chiara e netta", con eliminazione dei rispettivi obblighi finanziari tra le parti.

Per quanto riguarda il modo in cui l'ordinanza deve essere redatta sentirò ulteriori argomenti, ma ritengo che la moglie debba ricevere l'intera somma entro tre mesi, sempre con riserva di sentire ulteriori argomenti, e che i pagamenti periodici debbano continuare nel frattempo.

C'è inoltre da pagare un ulteriore importo di 15 000 UKL, oltre alla somma forfettaria che le è stata pagata, per far fronte alle spese del procedimento svizzero (6).

Cosicché l'importo di 340 000 UKL arriva a 355 000 UKL.

Questo è il provvedimento che intendo adottare circa l'importo forfettario». 8 Le «ragioni imperative» per ignorare la convenzione olandese di separazione dei beni, menzionate dal giudice Cazalet, consistevano principalmente nel fatto che la moglie aveva accettato di firmarla temendo che suo marito sarebbe incorso presto in un fallimento e che il marito l'aveva sottoscritta essendo segretamente a conoscenza di un imminente pagamento di considerevoli commissioni. [OSCURATO:PERSONA] illustrato più avanti (7), ai sensi del diritto inglese un accordo tra coniugi riguardante il regime patrimoniale non vincola il giudice a statuire sugli aspetti economici e patrimoniali del loro divorzio. 9 Inoltre, vi sono alcuni elementi della decisione che possono risultare pertinenti per la questione sollevata dinanzi alla Corte e che non sono stati menzionati dal giudice a quo. 10 In primo luogo, emerge chiaramente dalla decisione che la cifra iniziale di 875 000 UKL, figurante nel summenzionato calcolo del giudice Cazalet e da lui intesa come la somma totale necessaria all'ex moglie per provvedere a se stessa, rappresenta il totale di: i) 375 000 UKL per procurarsi un'abitazione adeguata e ivi trasferirsi, e ii) 500 000 UKL come capitale, calcolato conformemente alla giurisprudenza inglese, necessario per garantire un reddito annuo di 30 000 UKL, cifra ritenuta dal giudice Cazalet adeguata per l'ex moglie. 11 In secondo luogo, il giudice Cazalet ha sottolineato che non si può ritenere che l'ex moglie abbia la capacità di procurarsi un reddito, in quanto ha 55 anni ed è ancora impegnata a prendersi cura degli ultimi tre figli dei sei nati dal matrimonio.

Il procedimento di esecuzione 12 Il 21 maggio 1992, su istanza dell'ex moglie, signora [OSCURATO:PERSONA], il presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha concesso l'autorizzazione all'esecuzione del primo provvedimento e di quello definitivo, conformemente alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] dell'Aia»), che esaminerò più avanti.

Si riscontra una certa confusione nella terminologia impiegata da entrambe le parti: emerge dal fascicolo del giudice nazionale che ciò che si intendeva rendere esecutivo non era in realtà il primo provvedimento relativo ai pagamenti periodici - scaduto nel luglio 1991 - ma la parte relativa ai pagamenti periodici contenuta nel provvedimento finale, che sostituiva il precedente, e che il riferimento al provvedimento finale riguardava la parte di tale provvedimento concernente la somma una tantum. 13 Il 19 luglio 1993 il signor Van den Boogaard, ex marito, ha proposto opposizione dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di exequatur, in quanto si riferiva al provvedimento finale, basandosi evidentemente sul fatto che l'ordinanza non costituiva una decisione in materia di obbligazioni alimentari e quindi non poteva essere esecutiva ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia.

Dinanzi al giudice nazionale egli sembra ammettere che il pagamento annuo iniziale di 35 000 UKL costituisce obbligazione alimentare ed esprime la volontà di adempiere tale obbligo.

Tuttavia fa presente che il provvedimento finale (a prescindere implicitamente dall'aspetto relativo ai pagamenti periodici), in quanto si riferisce al divorzio, riguarda lo stato delle persone e, in quanto si riferisce alla divisione dei beni, riguarda il regime patrimoniale fra coniugi.

Di conseguenza esso non potrebbe essere reso esecutivo né ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia né ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 14 Si noterà che l'opposizione del signor Van den Boogaard è stata proposta oltre il termine ultimo di due mesi, fissato per i ricorsi contro decisioni di autorizzazione all'esecuzione dall'art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

In tale contesto spetta esclusivamente al giudice nazionale adito valutare, alla luce delle peculiarità di ciascuna causa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del suo giudizio (8); va tuttavia osservato che, se il giudice nazionale avesse considerato applicabile la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, avrebbe dovuto (e potrebbe dover ancora) applicare d'ufficio l'art. 36 (9). 15 L'[OSCURATO:PERSONA] sembra essere del parere che il provvedimento finale «si riferisca [anche] al "regime patrimoniale fra coniugiy" ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles», nel qual caso l'ordinanza di exequatur non avrebbe potuto essere emessa né sulla base della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles né su quella della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia.

Nel giungere a questa conclusione, esso ha affermato: «in considerazione degli obblighi imposti al riguardo al signor Van den Boogaard, i quali determinano una cessione di patrimonio - in particolare cessione di un'abitazione appartenente al signor Van den Boogaard e di un quadro appartenente allo stesso - e inoltre in considerazione della motivazione del giudice inglese - il quale ha esplicitamente dichiarato di non considerarsi vincolato dalle convenzioni matrimoniali -, la decisione ha conseguenze tali per i rapporti giuridici patrimoniali fra le parti che non si può parlare di una "decisione in materia di obbligazioni alimentari"». 16 Tuttavia, in parte perché l'ordinamento giuridico inglese si discosta da quello continentale e in parte perché la «common law» non contempla la nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» («huwelijksgoederenrecht»), il giudice ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni qui di seguito elencate: «Se la decisione del giudice inglese, che in ogni caso riguarda anche un'obbligazione alimentare, debba essere considerata come una pronuncia (anche) in materia di regime patrimoniale fra coniugi ai sensi dell'art. 1, secondo comma, inizio e punto 1), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, benché:

a) l'importo dei mezzi necessari per il mantenimento sia stato capitalizzato;

b) sia stata ordinata la cessione dell'abitazione e del quadro del [OSCURATO:PERSONA], appartenenti, secondo la decisione, al marito;

c) il giudice inglese abbia anche esplicitamente dichiarato nella sua decisione che non si considerava vincolato dalla convenzione matrimoniale;

d) esso non abbia indicato in che misura la considerazione indicata sub c) abbia influito sulla sua decisione». 17 Non si evince dall'ordinanza di rinvio che cosa si intenda precisamente con l'espressione «la decisione del giudice inglese», che comprendeva i provvedimenti relativi alla cessione dell'abitazione e del quadro, l'ordine di pagamento della somma forfettaria e il provvedimento relativo ai pagamenti periodici. [OSCURATO:PERSONA] menzionato sopra, dal fascicolo del giudice nazionale si desume che il punto dinanzi ad esso controverso era l'applicabilità del provvedimento relativo alla somma una tantum e io ritengo che sia proprio questo aspetto della decisione del giudice Cazalet che interessa il giudice nazionale.

Tuttavia quest'ultimo si rimette al giudizio della Corte riguardo alla rilevanza, per stabilire se il provvedimento relativo alla somma forfettaria possa essere reso esecutivo, dei fattori elencati nelle lett. da a) a d) della questione, compresi i provvedimenti paralleli relativi al trasferimento di beni. 18 Soltanto il governo austriaco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte; le parti e la [OSCURATO:PERSONA] erano rappresentate all'udienza. 19 La questione sollevata dal giudice nazionale è molto specifica, in quanto si riferisce all'esecuzione del provvedimento concreto emesso dal giudice Cazalet.

Tuttavia, come spiegherò, ritengo più opportuno che la Corte definisca taluni orientamenti generali che possano essere applicati sia dal giudice a quo sia da altri giudici che vi trovassero in futuro ad affrontare un problema analogo.

Prima di cercare di formulare taluni orientamenti, propongo di esaminare dettagliatamente la genesi e il campo d'applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] pertinenti al caso di specie; con ciò spero di chiarire gli aspetti che distinguono l'approccio del diritto civile e quello della «common law» riguardo alle questioni sollevate in questo provvedimento e, nel contempo, di contribuire ad appianare tali divergenze.

Tuttavia, prenderò inizialmente in esame un'altra questione che è emersa, ossia l'interdipendenza tra le due convenzioni invocate dalle parti nella causa principale. [OSCURATO:PERSONA] tra la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia 20 Benché la signora [OSCURATO:PERSONA] si sia basata sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia nel chiedere l'exequatur, il giudice adito ha interpretato l'istanza nel senso che «la signora [OSCURATO:PERSONA] ha voluto riferirsi in subordine anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ove questa consenta di giungere ad un risultato per lei più favorevole rispetto (...) alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia». 21 [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia, in vigore nel [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] dal 1981, stabilisce un sistema di riconoscimento ed esecuzione reciproci delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti.

Ai sensi dell'art. 1, la suddetta [OSCURATO:PERSONA]: «si applica alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari discendenti da relazioni di famiglia, da parentela, da matrimonio (...), pronunziate dalle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente fra:

1. un creditore e un debitore di alimenti; (...)». 22 Le pertinenti disposizioni degli artt. 1 e 5, punto 2), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles sono enunciate sopra (paragrafi 2 e 3). 23 Di conseguenza, vi è una sovrapposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia e la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles riguardo all'esecuzione delle decisioni concernenti le obbligazioni alimentari, mentre le decisioni concernenti il regime patrimoniale fra coniugi non possono essere rese esecutive né in base all'una né in base all'altra convenzione. 24 Il n. 1 dell'art. 57 della versione applicabile della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (10) dispone che quest'ultima non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni.

Pertanto, l'efficacia della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia viene preservata indipendentemente dal fatto che le obbligazioni alimentari rientrino nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 25 L'art. 25, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 (11) recita: «Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, l'art. 57, primo comma, è applicato nel seguente modo: (...)

b) (...) Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni.

E' comunque possibile applicare le disposizioni della convenzione del 1968 modificata concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni» (12). 26 Tuttavia, ai sensi dell'art. 23 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia: «La convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto (...) siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di una transazione». 27 L'effetto combinato di queste due disposizioni pare avere come risultato che, laddove la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e una determinata convenzione riguardano la stessa materia, è possibile basarsi su una di esse per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione, sebbene ci si possa avvalere in ogni caso del quadro procedurale più semplice e più rapido, istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (13). 28 La suddetta interpretazione è confermata dai lavori preparatori della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia.

Risulta dalla relazione (14) della commissione speciale incaricata dalla Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aia di preparare il lavoro della dodicesima sessione sulle obbligazioni alimentari, genesi della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia del 1973, che l'art. 23 è stato concepito per consentire a un creditore di alimenti d'invocare le disposizioni in materia di riconoscimento e di esecuzione che risultano per lui più vantaggiose.

La relazione afferma che, come conseguenza in particolare dell'«imminente (15) entrata in vigore della [[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles], questa norma risulta essere di estrema importanza (...).

Si può supporre che l'art. [23] verrà spesso invocato, specialmente nelle relazioni private tra i cittadini dei paesi del Mercato comune» (16). 29 [OSCURATO:PERSONA] relazione figura poi il parere della commissione speciale secondo il quale ogni creditore di alimenti ha il diritto, nonostante l'art. 57 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, di optare per l'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles anziché della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia, in base all'art. 23 di quest'ultima (17).

Il contesto dell'art. 1: La nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» 30 I sei Stati contraenti originari della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles avevano ciascuno (e tuttora hanno) un quadro legislativo distinto per quanto concerne il regime patrimoniale tra coniugi (nel significato più ampio, comprendente i beni e le finanze) (18).

I coniugi possono scegliere tra vari regimi, dalla comunione generale dei beni all'assoluta separazione dei beni, con numerose possibilità intermedie.

In mancanza di scelta da parte dei coniugi, si applica un regime patrimoniale legale; in alcuni Stati vigono inoltre norme di legge tassative che si applicano indipendentemente dal particolare regime prescelto dai coniugi.

In alcuni Stati i coniugi possono successivamente modificare il loro regime patrimoniale: ad esempio, nella fattispecie gli ex coniugi hanno contratto matrimonio ai sensi del regime olandese di comunione dei beni e successivamente hanno cambiato detto regime in quello di assoluta separazione dei beni. 31 Risulta dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] (19) che l'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] era destinato a escludere dalla stessa questo mosaico di leggi nazionali in materia di regime patrimoniale tra coniugi (20).

Vi erano due ragioni distinte, ma sovrapposte, per escludere tali regimi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 32 In primo luogo, sia il diritto sostanziale, comprendente le norme tassative, le norme destinate a supplire alla mancanza di convenzioni matrimoniali e i regimi specifici, sia le norme sui conflitti di leggi, che, nel caso di un matrimonio comportante un elemento internazionale, determinavano il regime patrimoniale nazionale da applicare, erano notevolmente diversi negli Stati contraenti originari.

A quanto pare, si riteneva «politicamente impossibile» e «utopistico» cercare di garantire l'esecuzione reciproca quasi automatica delle decisioni in tale materia senza una previa armonizzazione, soprattutto per quanto concerne le norme sui conflitti di leggi (21).

Secondo la relazione [OSCURATO:PERSONA], la disparità dei sistemi legislativi, in particolare delle norme sui conflitti di leggi, era tale da rendere «difficile rinunciare, in sede di procedimento di delibazione, al controllo di dette norme [il che] avrebbe significato mutare il carattere della convenzione e privarla in gran parte della sua audacia» (22). 33 In secondo luogo, vi erano considerazioni di ordine pubblico.

Queste ultime risultano di particolare rilievo nel contesto dei procedimenti di divorzio, che «sono radicati in atteggiamenti morali e religiosi diversi che rendono difficile per un Paese l'accettazione dei provvedimenti emessi in dette materie in un altro Paese» (23), e tanto più incidevano all'epoca della stesura della [OSCURATO:PERSONA], che risale a 30 anni fa.

L'inserimento di una materia così delicata nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe certamente incoraggiato i giudici nazionali ad abusare della nozione di ordine pubblico rifiutando il riconoscimento sulla base dell'eccezione prevista a tale riguardo dall'art. 27, n. 1, da «applicarsi soltanto in casi eccezionali» (24).

Il perseguimento dello scopo della [OSCURATO:PERSONA], ossia il riconoscimento e l'esecuzione automatici, sarebbe stato compromesso se, citando nuovamente le parole di [OSCURATO:PERSONA], «les situations, jugées choquantes aux yeux du juge requis, [avaient été] purement et simplement éliminées par le moyen de l'ordre public» (25).

Per spiegare come ciò potrebbe verificarsi nel contesto dei regimi patrimoniali fra coniugi, [OSCURATO:PERSONA] adduce come esempio una sentenza olandese, basata sulla comunione dei beni ai sensi del diritto olandese e riguardante una coppia olandese/italiana sposatasi dopo un divorzio considerato inesistente in Italia. 34 Il comitato di esperti incaricato di redigere la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è stato del parere di riprendere eventualmente la discussione relativa ai problemi che hanno portato alle esclusioni di cui all'art. 1, secondo comma, punto 1, dopo l'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] (26).

Nel 1994 il Consiglio ha costituito un gruppo di esperti per l'ampliamento della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles.

Questo gruppo è attualmente impegnato nella stesura di una nuova [OSCURATO:PERSONA], nota come «Bruxelles II».

Sembra tuttavia che la nuova [OSCURATO:PERSONA] sarà limitata alla competenza in materia di divorzio, separazione legale, validità del matrimonio ed eventuale custodia dei figli minorenni e che non intenda disciplinare le questioni relative ai regimi patrimoniali fra coniugi (27). 35 La terminologia impiegata nell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles poneva un problema particolare al momento dell'adesione del [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA].

In questi due paesi non esiste un istituto giuridico comparabile al concetto di norme tassative o suppletive che disciplinano i diritti patrimoniali fra coniugi durante il periodo di validità del matrimonio, o al concetto di un regime patrimoniale specifico che può essere scelto dai coniugi.

Per quanto vengano stipulate convenzioni prima e dopo il matrimonio, tuttavia gli accordi patrimoniali generali stipulati tra i coniugi sono soggetti in via generale al diritto comune e hanno la stessa natura giuridica degli accordi stipulati con terzi. 36 In conseguenza del conflitto esistente tra l'approccio dei nuovi Stati aderenti, retti dalla «common law», e quello dei sei Stati membri originari, che si basano sul diritto civile, la relazione [OSCURATO:PERSONA] esamina dettagliatamente il concetto di regime patrimoniale fra coniugi (28). [OSCURATO:PERSONA] analizza più a fondo, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la situazione nei sei Stati membri originari e fa notare come tale nozione non comprenda ovunque gli stessi rapporti giuridici.

Secondo la relazione: «Per dare una sistemazione appropriata alla materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi, gli ordinamenti giuridici continentali non fanno ricorso, o almeno non in maniera prevalente, ai concetti ed istituti giuridici generalmente noti nel diritto civile in materia patrimoniale.

Essi hanno invece elaborato istituti giuridici specifici, la cui applicazione è limitata ai rapporti fra i coniugi e che sono caratterizzati essenzialmente dal fatto che costituiscono una regolamentazione patrimoniale globale.

Ma non esiste, in ciascuno di tali ordinamenti giuridici, una sola siffatta regolamentazione globale.

I coniugi hanno piuttosto la scelta tra vari regimi, dalla "comunione generale dei beni" alla assoluta "separazione dei beni".

Anche quest'ultimo regime, tuttavia, quando è adottato dai coniugi, costituisce un "regime patrimoniale" particolare, anche se in tal caso non sussistono quasi più situazioni patrimoniali specifiche determinate dal matrimonio (...).

In mancanza di scelta da parte dei coniugi, si applica per legge uno dei regimi globali previsti (detto "regime patrimoniale legale"). (...) Varie regolamentazioni si applicano a tutti i matrimoni, indipendentemente dal "regime patrimoniale" particolare scelto dai coniugi (...).

Il senso dell'articolo 1, secondo comma, n. 1, richiede che anche i rapporti patrimoniali particolari validi per tutti i matrimoni siano eccettuati dalla convenzione d'esecuzione, a meno che non rientrino nella nozione di "obbligazione alimentare" (...).

In considerazione di questa situazione si pone la stessa problematica che il gruppo degli esperti ha già incontrato riguardo alla nozione di "materia civile e commerciale".

E' stato tuttavia possibile delimitare la nozione di "regimi patrimoniali" fra coniugi non solo in modo negativo (...), ma anche determinarla positivamente, sia pure in modo approssimativo.

Ciò permette, in particolare, alle legislazioni d'introduzione nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] di basarsi su di essa e d'indicare ai giudici di tali paesi quali rapporti giuridici rientrano nei "regimi patrimoniali fra coniugi" (...).

Non è stato pertanto necessario un adattamento formale.

Per quanto concerne la delimitazione negativa si può dire con certezza che in nessun ordinamento giuridico le obbligazioni alimentari tra coniugi si basano su regolamentazioni pertinenti alla normativa in materia di "regime patrimoniale fra coniugi".

E neppure possono essere definite quali obbligazioni alimentari soltanto le prestazioni pecuniarie a carattere periodico (...).

La convenzione non si applica (...) quando la controversia abbia per oggetto questioni tra i coniugi (...) sorte durante il matrimonio o dopo il suo scioglimento e relative a diritti su un bene o ad un bene risultanti dal rapporto matrimoniale.

Tali diritti comprendono anche ogni diritto, stabilito per legge o per contratto matrimoniale, di gestire e di disporre di beni che appartengono reciprocamente ai due coniugi» (29). 37 Purtroppo, la normativa di attuazione del [OSCURATO:PERSONA] non ha recepito l'invito a indicare quali rapporti giuridici rientrino nei «regimi patrimoniali fra coniugi», limitandosi a riprodurre il testo della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illustrato più avanti, comunque, il diritto inglese si è in seguito evoluto in modo tale da non consentire di delineare una netta distinzione legislativa.

Il contesto dell'art. 5, punto 2: La nozione di «obbligazione alimentare» 38 [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non vi è alcuna definizione di «obbligazione alimentare».

La relazione [OSCURATO:PERSONA] afferma che non vi è una grande differenza quanto alla nozione di obbligazione alimentare fra la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e quella dell'Aia del 1973 (30).

Anche quest'ultima non contiene alcuna definizione al riguardo; la relazione della commissione speciale che l'ha redatta spiega: «Gli esperti hanno ricordato che i loro colleghi, riunitisi nel 1956 sotto gli auspici della Conferenza dell'Aia e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di fronte alla difficoltà di redigere le suddette definizioni, avevano cercato invano di giungere alla stesura di un testo soddisfacente» (31). 39 Dai lavori preparatori della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei minori e della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia 15 aprile 1958, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei minori, cui si fa riferimento nel brano sopra citato, si può desumere che si intendeva interpretare il termine in senso ampio (32). 40 E' possibile trarre utili suggerimenti dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] sul concetto di obbligazione alimentare ai sensi dell'art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 41 In primo luogo (come già detto) (33), affinché una domanda sia considerata vertere su un'obbligazione alimentare non è necessario che si tratti di pagamenti periodici. [OSCURATO:PERSONA] fa notare: «Il fatto che i giudici del [OSCURATO:PERSONA] abbiano la facoltà di decretare, dopo lo scioglimento di un matrimonio, non solo pagamenti periodici di un coniuge all'altro, bensì anche la prestazione di una somma una tantum, non esclude di per se stesso che si tratti di un procedimento o rispettivamente di una decisione in materia di obbligazioni alimentari.

Anche la costituzione di garanzie reali e il trasferimento di beni, come prevede per esempio sul continente l'articolo 8 della legge italiana sul divorzio, possono avere funzione di prestazioni alimentari» (34). 42 In secondo luogo, è difficile distinguere fra le domande vertenti su obbligazioni alimentari e quelle di risarcimento dei danni e di divisione dei beni (35). [OSCURATO:PERSONA] spiega [OSCURATO:PERSONA]: «Anche sul continente europeo, nella determinazione delle prestazioni alimentari che un coniuge divorziato deve all'ex coniuge, è presa in considerazione l'esigenza di risarcire il divorziato non responsabile per la perdita della situazione giuridica che gli derivava dal matrimonio (...).

Il diritto del [OSCURATO:PERSONA], centrato sui poteri discrezionali del giudice e poco incline a definizioni sistematiche, non distingue però se le prestazioni imposte abbiano funzione di risarcimento o di prestazione alimentare» (36).

Oggi, tuttavia, la nozione di risarcimento del coniuge non responsabile può essere considerata decisamente meno rilevante, dal momento che le leggi europee sul divorzio tendono ad allontanarsi sempre più da un concetto di divorzio basato sulla colpa in favore del divorzio per mutuo consenso, introdotto sotto varie forme tra il 1970 e il 1978 in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (37). 43 Infine, nel caso del pagamento di una somma forfettaria tra coniugi, l'elemento base può essere una divisione di beni o un risarcimento di danni; più precisamente, laddove entrambi i coniugi dispongano di un reddito elevato, il pagamento di una somma forfettaria può essere utile soltanto ai fini della divisione dei beni o del risarcimento dei danni morali, nel quale caso l'obbligo di pagare non ha la natura di obbligazione alimentare. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che la [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile se il pagamento chiesto od ordinato rientra nel campo del regime patrimoniale fra coniugi e che per l'applicazione dell'art. 5, punto 2, occorre solo determinare, nel caso di una somma una tantum, se il pagamento abbia funzione di prestazione alimentare (38).

La giurisprudenza 44 La giurisprudenza relativa all'interpretazione delle disposizioni degli artt. 1 e 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles pertinenti al caso di specie è purtroppo esigua e di scarsa utilità. 45 [OSCURATO:PERSONA] sentenza nella causa de Cavel/de Cavel (in prosieguo: la «sentenza de Cavel I») (39) la Corte ha esaminato la portata dell'esclusione del «regime patrimoniale fra coniugi» prevista dall'art. 1.

La suddetta controversia si riferiva all'esecuzione in Germania di un'ordinanza francese «che autorizzava come provvedimento conservativo, in pendenza della causa di divorzio fra le parti nella causa principale, l'apposizione dei sigilli sui mobili, effetti ed oggetti trovantisi nell'appartamento delle stesse parti [in Germania] nonché il sequestro di beni e conti della convenuta nella causa principale presso due banche [in Germania]» (40). 46 La Corte ha affermato: «La sistemazione provvisoria dei rapporti giuridici patrimoniali tra coniugi, qualora si renda necessaria in pendenza di una causa di divorzio, è strettamente connessa alle cause del divorzio, alla situazione personale dei coniugi o dei figli nati dal matrimonio ed è, quindi, inseparabile dalle questioni relative allo stato delle persone sollevate dallo scioglimento del vincolo coniugale nonché dalla liquidazione del regime patrimoniale.

Ne consegue che la nozione "regime patrimoniale fra coniugi" comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo.

Le liti vertenti sui beni dei coniugi in pendenza della causa di divorzio possono quindi, a seconda dei casi, riguardare o essere strettamente connesse a: 1) questioni relative allo stato delle persone; 2) rapporti giuridici patrimoniali fra coniugi derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo; 3) rapporti giuridici patrimoniali in atto fra essi, ma indipendenti dal matrimonio.

Mentre le liti dell'ultima categoria rientrano nel campo d'applicazione della convenzione, quelle relative alle due prime ne vanno escluse» (41). 47 In tali considerazioni riecheggia l'opinione dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto: «di dare all'espressione un'interpretazione estensiva, in considerazione del fatto che, in pratica, solo in un limitato numero di controversie fra coniugi in materia patrimoniale è probabile che sia irrilevante il "vincolo coniugale" che li lega (...).

A mio parere, ne consegue che deve presumersi che le sentenze o le ordinanze emesse nell'ambito di controversie su rapporti patrimoniali fra coniugi siano escluse dall'ambito d'applicazione della convenzione, a meno che dalla sentenza o dall'ordinanza non risulti chiaramente il contrario» (42). 48 L'avvocato generale ha poi trattato brevemente dei provvedimenti in materia di alimenti, rilevando che il loro contenuto «è in genere quello di disporre il pagamento di una somma di denaro.

Dunque, essi danno vita a rapporti obbligatori, senza incidere sui diritti patrimoniali, salvo nell'ipotesi in cui con un siffatto provvedimento si disponga che l'obbligazione alimentare sia assistita da una garanzia reale, ma, in questo caso, l'incidenza sui beni patrimoniali è di portata limitata e di natura speciale» (43). 49 Il ragionamento della Corte nella sentenza de Cavel I è piuttosto oscuro.

Un esame dettagliato della pronuncia rivela che la Corte ha ritenuto decisivo il fatto che i provvedimenti cautelari in questione fossero di carattere accessorio: dato che detti provvedimenti «sono atti a garantire diritti di natura molto varia, la loro appartenenza al campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] è determinata non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi devono tutelare» (44).

Risulta pertanto che la ratio decidendi fu che, poiché i provvedimenti erano accessori al procedimento che, chiaramente, non rientrava nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] (divorzio e conseguente scioglimento del regime patrimoniale che disciplinava il matrimonio francese in questione), anch'essi erano quindi esclusi dal campo d'applicazione della stessa. 50 La causa successiva tra le medesime parti (in prosieguo: la «sentenza de Cavel II») (45) riguardava fra l'altro l'esecuzione di un provvedimento relativo a prestazioni compensative mensili emesso da un giudice francese in un procedimento di divorzio.

Ai sensi dell'artt. 270 e ss. del codice civile francese, si trattava di una prestazione destinata a compensare, per quanto possibile, lo squilibrio creato dallo scioglimento del matrimonio nelle rispettive condizioni di vita dei coniugi e il cui ammontare doveva essere fissato in base alle necessità del coniuge beneficiario e alle risorse dell'altro.

La questione specifica sollevata dinanzi alla Corte era intesa a stabilire se i provvedimenti in materia di obbligazione alimentare emessi nell'ambito di un procedimento di divorzio rientrassero nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA]; la causa fu intentata prima che l'art. 5, punto 2, venisse modificato a seguito dell'adesione del [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Danimarca al fine di chiarire che tali provvedimenti accessori emessi in un procedimento di divorzio rientravano nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA].

Ovviamente, la Corte ha ritenuto che i pagamenti avevano la funzione di obbligazione alimentare e ha concluso che il campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] si estendeva «alle obbligazioni alimentari imposte ai coniugi, dalla legge o dal giudice, per il periodo successivo al divorzio» (46). 51 La Corte, nella sentenza de Cavel II, ha cercato inoltre di riformulare il ragionamento su cui si fondava la precedente sentenza.

Tuttavia, in una terza causa relativa all'esclusione del «regime patrimoniale fra coniugi», W./H. (47) (che non richiede altra menzione, dal momento che non fornisce ulteriori indicazioni riguardo al significato dell'espressione succitata), la Corte ha riaffermato il principio espresso nella sentenza de Cavel I, prescindendo dalle considerazioni che essa aveva formulato nella sentenza de Cavel II; pertanto fa sempre testo la prima sentenza. 52 All'interpretazione estensiva della nozione «regime patrimoniale fra coniugi» seguita dalla Corte si può obiettare che, in quanto eccezione alla «materia civile e commerciale» disciplinata dalla [OSCURATO:PERSONA], tale nozione dovrebbe essere interpretata in senso stretto. [OSCURATO:PERSONA] relazione [OSCURATO:PERSONA] si afferma che l'espressione «materia civile e commerciale» è alquanto ampia e che la formula dell'esclusione di talune materie è stata preferita a quella, egualmente possibile, della determinazione espressa del campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] per preservare la suddetta ampiezza d'interpretazione: «la convenzione deve essere interpretata a tale riguardo nel senso più largo» (48). 53 E' d'uopo inoltre ricordare che nella causa de Cavel I la Corte non ha concentrato la sua attenzione sul confine esistente tra il concetto di «regime patrimoniale fra coniugi» e quello di obbligazione alimentare.

Quando è in discussione la linea di demarcazione tra queste due nozioni, un'interpretazione estensiva della prima porta inevitabilmente a una limitazione del campo d'applicazione della seconda.

Non vedo alcuna ragione per turbare in tal modo l'equilibrio fra due disposizioni di pari rango.

I provvedimenti di ordine economico emessi nell'ambito di un procedimento di divorzio in Inghilterra e nel Galles 54 Il punto da risolvere in questa sede è se un provvedimento emesso da un giudice inglese nell'ambito di un procedimento di divorzio sia escluso dal campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in virtù dell'art. 1 di questa.

E' chiaro che le norme sul regime patrimoniale fra coniugi nel [OSCURATO:PERSONA] non coincidono con quelle degli Stati contraenti continentali; occorre quindi stabilire in che misura esse esulano dall'esclusione.

Prima di affrontare tale questione, ritengo sia utile descrivere brevemente il quadro normativo nell'ambito del quale un giudice inglese può emettere provvedimenti di natura economica nell'ambito di un procedimento di divorzio. 55 Fin dall'emanazione del [OSCURATO:PERSONA] del 1882, secondo il quale una donna coniugata poteva acquistare, possedere e disporre di beni come una «feme sole» (49) (donna nubile), il diritto inglese si basa sulla presunzione della separazione dei beni nel matrimonio; tale presunzione può naturalmente essere rovesciata dalla prova dell'intenzione, effettiva o desunta, che taluni beni siano di proprietà di entrambi i coniugi. 56 Il potere dei giudici inglesi di disporre il pagamento di somme una tantum e il trasferimento di beni nell'ambito di un divorzio è relativamente recente.

Il potere di ordinare il pagamento di una somma forfettaria è stato attribuito loro per la prima volta nel 1963 (sebbene il potere di accordare tale somma come prestazione alimentare garantita si possa far risalire, attraverso il [OSCURATO:PERSONA] del 1950 e il [OSCURATO:PERSONA] del 1925, al diciannovesimo secolo).

Il potere di emettere un provvedimento relativo al trasferimento di beni risale al [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] del 1970: fino ad allora i giudici non potevano ordinare il trasferimento di beni fra coniugi nell'ambito di un procedimento di divorzio; la loro competenza ad emettere provvedimenti in merito al patrimonio si limitava a rispecchiare gli istituti esistenti in materia di proprietà (50).

La maggior parte delle disposizioni della legge del 1970 continua a vigere nell'attuale normativa, ossia nel [OSCURATO:PERSONA] del 1973.

Le disposizioni di particolare rilievo per il caso di specie sono gli artt. 21, 23, 24, 25 e 25A (51) della legge del 1973; i loro effetti sono illustrati qui di seguito. 57 In materia di divorzio (o annullamento o separazione legale), i giudici inglesi hanno un ampio potere discrezionale per emettere provvedimenti d'ordine economico, fra cui pagamenti periodici e pagamenti di somme forfettarie tra coniugi, e provvedimenti relativi alla ripartizione della proprietà, come il trasferimento di beni tra coniugi.

Il potere discrezionale di disciplinare i reciproci diritti patrimoniali fra coniugi è in netto contrasto con taluni sistemi di diritto civile, in cui il giudice non può, nell'ambito di un procedimento di divorzio, ordinare trasferimenti di beni, in quanto è vincolato dai rapporti di proprietà esistenti, a loro volta derivanti di regola da un precedente accordo o da norme di legge tassative. 58 Nell'esercizio del suo potere discrezionale il giudice inglese deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, tutelando anzitutto gli interessi dei minori facenti parte della famiglia.

Nel disporre il pagamento di una somma una tantum o la ripartizione di beni a favore di un coniuge (in contrapposizione con i figli nati dal matrimonio) il giudice deve tenere conto dei redditi, della capacità di procurarsi un reddito, del patrimonio e di altre risorse economiche di ciascun coniuge; delle necessità economiche, degli obblighi e delle responsabilità rispettivi; del tenore di vita della famiglia prima dello scioglimento del matrimonio; dell'età di ciascun coniuge e della durata del matrimonio; dell'eventuale incapacità fisica o mentale di uno dei due coniugi; del contributo di ciascun coniuge al benessere della famiglia, fra cui il contributo in forma di cura della casa e della famiglia; della rispettiva condotta, se è tale da far ritenere iniquo al giudice ignorarla; e del valore per ciascun coniuge di eventuali prestazioni, per esempio una pensione, che un coniuge perderà la possibilità di ottenere. 59 A parte questi orientamenti specifici, la legge non impone al giudice di perseguire un obiettivo generale nel formulare il suo provvedimento.

Prima dell'emendamento del 1984 la legge imponeva al giudice di esercitare i suoi poteri legali «in modo da porre le parti, per quanto possibile e giusto, tenuto conto della loro condotta, nella situazione economica in cui si sarebbero trovate se il matrimonio non fosse stato sciolto e ciascuna avesse correttamente assolto i propri obblighi e le proprie responsabilità economiche nei confronti dell'altra» (52).

Nel 1984 questa disposizione è stata sostituita dalla nuova versione dell'art. 25.

Nel contempo, la legge è stata modificata in modo da imporre al giudice, in tutti i casi in cui emette un provvedimento a favore di un coniuge durante o dopo una sentenza di divorzio o di annullamento, di considerare l'opportunità di esercitare i propri poteri in modo «che gli obblighi d'indole economica di ciascuna parte nei confronti dell'altra cessino dopo la sentenza nel termine che il giudice ritiene giusto e ragionevole» (53) In altre parole, il giudice ha ora il dovere di esaminare se sia il caso d'imporre una «rottura chiara e netta». 60 I poteri del giudice ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] del 1973 non possono essere sostituiti da una convenzione privata tra le parti (54).

Una precedente convenzione matrimoniale non è pertanto vincolante per il giudice che si pronuncia nell'ambito del procedimento di divorzio, benché costituisca una circostanza che esso deve tenere in considerazione (55).

Anche questo contrasta notevolmente con taluni sistemi di diritto civile, in cui il giudice, in una controversia tra coniugi in merito alla proprietà dei beni, deve attenersi a qualsiasi convenzione tra loro esistente o al regime imposto dalla legge in mancanza di convenzione. 61 Una delle modifiche introdotte dalla legge del 1970, che ha preceduto la legge del 1973, è stata l'abolizione della precedente terminologia, che aveva operato una distinzione tra «alimony» (alimenti), «maintenance» (mantenimento) e «periodical payments» (pagamenti periodici).

Tutti questi termini vengono ora genericamente definiti prestazioni d'indole economica e possono assumere la forma di pagamenti periodici o di pagamento di una somma una tantum.

Il termine «maintenance» è stato abolito in quanto faceva pensare a una posizione di inferiorità del beneficiario (56).

Sebbene una somma forfettaria possa servire a un'obbligazione alimentare - anzi, nel caso di una «rottura chiara e netta», che il giudice è ora tenuto a disporre se lo ritiene opportuno, sarà l'unico modo per ordinare il pagamento da parte di un coniuge all'altro di una somma per il sostentamento - «l'uso più importante del potere (...) consiste nel ripartire i beni delle parti.

Se, per esempio, il marito possiede delle azioni, il giudice può imporre che una parte di queste venga trasferita alla moglie. (...) può farlo direttamente ordinando che dette azioni vengano cedute alla moglie tali e quali; tuttavia, è molto più frequente il caso in cui viene imposto al marito di corrispondere il pagamento di una somma forfettaria alla moglie» (57). 62 In complesso, le disposizioni sopra riassunte inducono a ritenere che possa essere arbitrario cercare di tracciare una netta distinzione, per quanto riguarda un dato provvedimento, tra un'equa divisione dei beni e l'obbligazione alimentare.

Questo a sua volta lascia supporre che, in linea con la tendenza della Corte ad elaborare un'interpretazione autonoma dei termini e delle nozioni usate nella [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua applicazione uniforme (58), in alcuni casi possa essere necessario ricercare lo scopo essenziale del provvedimento.

Ritornerò più avanti su questo punto fondamentale.

Orientamenti per il giudice nazionale 63 Alla luce di quanto sopra esposto, formulerò ora talune indicazioni per aiutare il giudice nazionale a stabilire se un ordine di pagamento di una somma forfettaria emesso da un giudice inglese nell'ambito di un procedimento di divorzio sia da riferirsi al «regime patrimoniale fra coniugi» ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] oppure all'obbligazione alimentare.

Nel corso della formulazione di tali orientamenti prenderò in esame anche la pertinenza, per qualificare detto provvedimento, degli elementi specifici menzionati dal giudice nazionale, ossia la capitalizzazione del reddito necessario, il trasferimento parallelo di taluni beni e l'esclusione, da parte del giudice inglese, della convenzione matrimoniale di diritto civile.

Lo status dei provvedimenti inglesi in materia di divorzio nel sistema della [OSCURATO:PERSONA]: considerazioni generali 64 In via preliminare, vorrei precisare che il semplice fatto che nel diritto inglese i regimi patrimoniali fra coniugi non siano inseriti in un quadro giuridico specifico non significa che i provvedimenti in materia di divorzio emessi da un giudice inglese debbano sempre esulare dall'esclusione di cui all'art. 1; di conseguenza, trattandosi di materia civile non espressamente esclusa, essi possono essere resi esecutivi ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]. 65 Innanzi tutto, è fuori dubbio che con l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] era previsto che tali paesi applicassero, in certa misura, detta nozione (si vedano i commenti contenuti nella relazione [OSCURATO:PERSONA] e riprodotti sopra, al paragrafo 36, comprendenti l'invito ai legislatori di detti Stati a definire la nozione).

Questa era anche l'opinione dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale nella causa de Cavel I (59) ha affermato che con l'adesione alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbero diventate ancora maggiori le discrepanze tra le norme in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi che dovevano essere escluse dall'art. 1 (60). 66 Non vi è, comunque, alcuna ragione concettuale imperiosa per considerare un sistema giuridico caratterizzato dal presupposto della separazione dei beni fra coniugi proprio della «common law», - fatto salvo il potere discrezionale dei giudici di disciplinare la ripartizione dei beni allo scioglimento del matrimonio - in modo diverso rispetto a un sistema giuridico che determina lo stesso tipo di regime patrimoniale mediante una norma legislativa.

Questo punto di vista trova conferma nella relazione [OSCURATO:PERSONA], nella quale si afferma che anche l'assoluta separazione dei beni, quando è scelta dai coniugi (come in Inghilterra, in mancanza di convenzione in senso diverso), «costituisce un "regime patrimoniale" particolare» (61). 67 E' d'uopo aggiungere inoltre che i motivi per escludere «il regime patrimoniale fra coniugi» dal contesto della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles - ossia l'ordine pubblico e la disparità del diritto sostanziale e delle norme sui conflitti di legge - sono validi anche nell'ordinamento inglese.

La questione dell'ordine pubblico ha chiaramente pari rilievo e il divario che separa sia il diritto sostanziale che le norme sui conflitti di leggi da quelli vigenti nei sistemi di diritto civile è, almeno per quanto concerne il diritto sostanziale, più accentuato delle differenze tra i vari regimi del diritto civile.

Per quanto riguarda, in particolare, le norme sui conflitti di leggi, non si deve pensare che quelle applicabili al regime patrimoniale fra coniugi nei sistemi di «common law» siano meno complesse di quelle vigenti nei sistemi di diritto civile (si veda la risposta del [OSCURATO:PERSONA] al questionario sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi redatto dalla Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato (62)). 68 Infine, il parere opposto, secondo il quale le norme inglesi non rientrano nella definizione in quanto appartengono al diritto generale e non sono imposte da una legislazione specifica in materia di regime patrimoniale fra coniugi, è difficile da conciliare con l'interpretazione estensiva data dalla Corte alla nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» nella sentenza de Cavel I (63) e in particolare con il rilievo che la nozione «comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo» (64).

La rilevanza della precedente convenzione matrimoniale di diritto civile fra i coniugi 69 Il giudice adito ha sollevato la questione della rilevanza della convenzione matrimoniale olandese (riferendosi al regime della assoluta separazione dei beni adottato dai coniugi durante il periodo di validità del matrimonio, originariamente contratto in regime di comunione dei beni) ai fini della qualificazione e della conseguente esecutività del provvedimento inglese.

Più precisamente, il giudice adito chiede se sia rilevante il fatto che il giudice inglese abbia dichiarato di non considerarsi vincolato dalla convenzione matrimoniale e che non si può evincere dalla sentenza fino a che punto ciò abbia influito sulla sua decisione. 70 In merito a un'istanza di esecuzione di questo provvedimento o di altri provvedimenti analoghi ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, la questione essenziale è stabilire se - o in quale misura - il provvedimento abbia indole di decisione in materia di obbligazione alimentare, nel quale caso esso rientra nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] e pertanto può essere reso esecutivo. 71 Non vedo come l'affermazione del giudice inglese di non considerarsi vincolato dalla convenzione di separazione dei beni sia rilevante ai fini della qualificazione del provvedimento finale.

Secondo il diritto inglese, tale convenzione non era vincolante, sebbene costituisse una circostanza della quale il giudice doveva tenere conto.

Dalla sua sentenza risulta evidente che il giudice ha esaminato in modo approfondito la convenzione matrimoniale e le sue implicazioni per le questioni dinanzi ad esso sollevate.

Di fatto, egli sembra averla ritenuta applicabile in quanto ha presupposto che l'ex marito e l'ex moglie possedessero separatamente i diversi beni patrimoniali conformemente alla convenzione.

Tuttavia, non era disposto a riconoscere che, in base alla convenzione stessa, la moglie avesse rinunciato al diritto di ricevere un nuovo capitale.

I motivi esposti dal giudice a proposito della sua decisione di non tener conto della convenzione sotto quel profilo sembrano attenere esclusivamente all'equità della stessa nelle circostanze in cui era stata stipulata. 72 Nel caso di specie, pertanto, non ritengo che la mancata considerazione da parte del giudice inglese di tale aspetto della convenzione matrimoniale sia rilevante per la questione sollevata dinanzi alla Corte, vale a dire se il provvedimento finale relativo al pagamento di una somma forfettaria possa essere reso esecutivo in quanto decisione in materia di obbligazione alimentare.

La somma forfettaria come obbligazione alimentare 73 In merito ai criteri per la qualificazione di particolari provvedimenti relativi al pagamento di somme forfettarie, è chiaro che, ad un estremo della gamma di possibilità, cioè laddove il beneficiario non abbia la capacità di procurarsi un reddito e la somma forfettaria sia assegnata nel contesto di una «rottura chiara e netta» in luogo di pagamenti periodici a favore del coniuge beneficiario, almeno una parte di quella somma deve avere carattere di obbligazione alimentare.

Ciò viene esplicitamente riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA]; anzi, egli va oltre, dichiarando che, in determinate circostanze, il trasferimento di beni nell'ambito di un procedimento di divorzio può avere funzione di obbligazione alimentare (65). [OSCURATO:PERSONA] è dello stesso parere e rileva che un trasferimento di beni non è automaticamente escluso in quanto tale dal campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA], ma lo è solo nella misura in cui non ha natura alimentare. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al parere da essa espresso nelle osservazioni scritte presentate nella causa de Cavel II (66), ossia che, se «una prestazione fissata nell'ambito di un procedimento di divorzio è destinata a garantire il mantenimento del coniuge in stato di bisogno, si tratta di un'obbligazione alimentare ai sensi della convenzione del 1968» (67). [OSCURATO:PERSONA] giustamente conclude che il pagamento di una somma una tantum o il trasferimento di beni hanno, se questa è la loro finalità, natura alimentare indipendentemente dalla loro forma; il governo austriaco ritiene analogamente che una somma forfettaria abbia natura alimentare nella misura in cui si è tenuto conto delle rispettive necessità e risorse dei coniugi nella determinazione dell'ammontare della somma.

Pertanto, occorre esaminare le finalità che il provvedimento specifico intende perseguire, ed è auspicabile che i giudici nazionali, nel redigere un provvedimento, tengano presente la necessità che tali finalità si evincano facilmente dalla motivazione. 74 Il giudice nazionale chiede se sia rilevante il fatto che l'importo dei mezzi necessari per il mantenimento sia stato capitalizzato.

Tale domanda in realtà comprende due punti distinti. 75 Il primo è se una somma forfettaria possa avere in ogni caso la natura di obbligazione alimentare; mi sono già espresso a tale riguardo in senso affermativo. 76 Il secondo punto concerne la rilevanza, ai fini della qualificazione, del fatto che una somma forfettaria sia stata quantificata in modo da poter produrre un livello prestabilito di reddito.

A mio parere, e come rileva la [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza può ragionevolmente considerarsi una prova evidente che la somma forfettaria è destinata a produrre un reddito piuttosto che a ridistribuire il patrimonio; questa considerazione a sua volta induce a ritenere che essa abbia natura alimentare indipendentemente dal fatto che sia espressa in termini di somma una tantum: dimostra cioè che il giudice vuole che sia garantito un reddito senza ricorrere a pagamenti periodici. [OSCURATO:PERSONA] presente controversia, per esempio, nel contesto della somma di 500 000 UKL, parte dell'importo totale assegnato, il giudice ha esplicitamente dichiarato che la ragione della capitalizzazione dell'importo dei mezzi necessari per il mantenimento era che, in tal modo, l'ex moglie «non [avrebbe fatto] più affidamento sul sostegno del[l'ex] marito». 77 Una volta ammesso che la somma forfettaria può essere a ragione considerata un'obbligazione alimentare nonostante la sua natura di capitale, è evidente che questa conclusione non può essere invalidata dal semplice fatto che, nella determinazione della somma adeguata da corrispondere, il giudice abbia tenuto conto dei rispettivi diritti di proprietà degli ex coniugi sui beni familiari e che, nello stesso provvedimento con cui ingiungeva il pagamento della somma forfettaria, abbia anche disposto talune modifiche di tali diritti tra gli ex coniugi: per un calcolo preciso ed equo della somma forfettaria adeguata da corrispondere allo scioglimento del matrimonio il giudice deve tenere conto di questi fattori e possono verificarsi circostanze in cui risulti più opportuno ordinare il trasferimento diretto di beni anziché - o nonché - il pagamento di una somma una tantum. 78 Va inoltre tenuto presente che un provvedimento parallelo di trasferimento di beni può determinare - anzi spesso determina - il pagamento di una somma forfettaria di entità minore rispetto a quella che sarebbe stata altrimenti corrisposta, poiché ciò permette al beneficiario di ottenere una parte del capitale complessivo che il giudice ritiene adeguato.

Questo elemento è illustrato chiaramente dalla presente controversia: sebbene il giudice Cazalet sia partito da una cifra in contanti di 875 000 UKL, da esso ritenuta necessaria all'ex moglie «per provvedere a se stessa», l'importo assegnato con l'ordine di pagamento della somma forfettaria era di 340 000 UKL, giacché la maggior parte del saldo era stata attribuita all'ex moglie mediante provvedimenti che imponevano il trasferimento diretto o indiretto di taluni beni dall'ex marito all'ex moglie, affinché questa li rivendesse in modo da procurarsi denaro liquido. 79 Pertanto, dal momento che, come risulta dalla decisione del giudice Cazalet, le 875 000 UKL assegnate in totale erano l'importo che egli riteneva necessario affinché l'ex moglie provvedesse a se stessa e dal momento che la somma forfettaria di 340 000 UKL - pagamento la cui esecuzione è controversa - rappresenta una parte di quel totale, sarebbe corretto che il giudice a quo considerasse detta somma forfettaria come avente natura alimentare, sicché la parte della decisione ad essa relativa potrebbe essere resa esecutiva sia ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles sia in base alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia.

La somma forfettaria intesa come ripartizione dei beni 80 All'altro estremo della gamma, ossia quando entrambe le parti dispongono di un buon reddito, un provvedimento che impone il pagamento di una somma forfettaria è spesso diretto ad una ripartizione dei beni piuttosto che alla corresponsione degli alimenti; in tal caso, a mio parere, esso riguarderà «il regime patrimoniale fra coniugi» e non potrà pertanto essere reso esecutivo ai sensi della [OSCURATO:PERSONA].

Provvedimenti misti 81 Vi saranno inevitabilmente casi in cui provvedimenti relativi al pagamento di una somma forfettaria rientrano in un ambito compreso tra gli estremi di una evidente obbligazione alimentare e di una evidente ripartizione dei beni.

Alcuni di questi provvedimenti possono ovviamente presentare le caratteristiche di entrambi i tipi, essendo in parte destinati a garantire l'obbligazione alimentare e per il resto ad attuare una ripartizione dei beni fra i coniugi.

A condizione che il provvedimento sia chiaramente e pienamente motivato, il giudice adito con l'istanza di exequatur dovrebbe essere in grado di accertare le rispettive proporzioni.

Oltre a una chiara motivazione, è indispensabile che un provvedimento inteso a garantire alimenti e ripartizione dei beni sia assolutamente trasparente in modo che il giudice dell'exequatur sia in grado di distinguere ciò che può essere reso esecutivo da ciò che non può esserlo.

Anche quando non è evidente che un ordine di pagamento di una somma forfettaria è inteso a tenere conto sia della necessità di alimenti sia di quella della ripartizione dei beni, sarebbe a mio parere ragionevole che il giudice dell'exequatur concludesse che, nelle situazioni in cui un livello di alimenti ritenuto adeguato sia già garantito (per esempio da un determinato livello di reddito derivante da un capitale che rappresenta parte della somma forfettaria totale stabilita), il saldo della somma totale si riferisce al regime patrimoniale fra coniugi. 82 Se in una determinata controversia un giudice nazionale dovesse decidere che l'ordine di pagamento di una somma forfettaria emesso da un giudice inglese si riferisce in parte al regime patrimoniale fra coniugi e in parte all'obbligazione alimentare, esso può, in virtù dell'art. 42, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ordinarne l'esecuzione nella parte in cui riguarda l'obbligazione alimentare, malgrado che tale provvedimento non possa essere reso esecutivo nella parte riguardante il regime patrimoniale fra coniugi. 83 L'art. 42 dispone: «Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.

L'istante può richiedere un'esecuzione parziale». 84 Il secondo comma è inteso a tenere conto delle situazioni in cui, per esempio, la sentenza della quale si chiede l'esecuzione dispone il pagamento di una somma di denaro, parte della quale è già stata corrisposta al momento della sentenza stessa, mentre il primo comma è inteso a tenere conto delle situazioni in cui una sentenza riguarda capi della domanda distinti e indipendenti, in relazione a taluni dei quali essa non può essere resa esecutiva (68).

A mio parere, non vi è alcun motivo per cui l'esecuzione parziale, ai sensi del secondo comma, non debba parimenti essere concessa, per analogia con il primo comma, qualora parte della somma di denaro di cui trattasi si riferisca ad una materia in cui l'esecuzione ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] è possibile e la parte restante concerna una materia in cui non può essere concesso l'exequatur ai sensi della stessa.

La soluzione del se il giudice dinanzi al quale si chiede l'esecuzione possa o meno disporre d'ufficio un'esecuzione parziale o autorizzare la modifica dell'istanza dipende dalle norme processuali nazionali. 85 In definitiva, laddove si possa ritenere che la sentenza, considerata nel suo insieme, abbia per oggetto principale un'obbligazione alimentare, essa deve essere riconosciuta e resa esecutiva integralmente.

Qualora sia chiaramente possibile fare una distinzione fra le varie parti della sentenza, le parti che possono considerarsi concernere l'obbligazione alimentare vanno riconosciute e rese esecutive ai sensi della suddetta disposizione. [OSCURATO:PERSONA] conseguenza, proporrei di risolvere nel seguente modo la questione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]: «Una decisione emessa da un giudice nell'ambito di una causa di divorzio rientra nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles se si può ritenere che essa abbia come oggetto essenziale un'obbligazione alimentare, indipendentemente dalla sua forma.

Di conseguenza, una decisione che disponga il pagamento di una somma forfettaria può essere resa esecutiva se ha come oggetto essenziale un'obbligazione alimentare.

Il fatto che una decisione che dispone il pagamento di una somma forfettaria sia associata a un provvedimento che ordina il trasferimento della proprietà di beni tra i coniugi non impedisce, di per sé, che essa attenga a un'obbligazione alimentare». (1) - [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU 1978, L 304, pag. 77) e dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU 1982, L 388, pag. 1). (2) -

V. la relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, elaborata dal signor P. [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pag. 1; la [OSCURATO:PERSONA]). (3) - Domicile and [OSCURATO:PERSONA] 1973, art. 5, n. 2. (4) -

V. paragrafi 57 e 58, infra. (5) -

V. paragrafo

8. (6) - La decisione si riferisce qui all'azione giudiziaria, in definitiva infruttuosa, esperita dalla moglie nel tentativo di rintracciare un ingente pagamento di commissioni presumibilmente ricevuto dal marito nel 1982.

Fondi per un valore di 237 000 UKL erano stati prelevati dal conto una settimana prima che i giudici svizzeri ne autorizzassero il blocco, provvedimento che, una volta notificato, servì a bloccare l'unico fiorino rimasto sul conto. (7) -

V. paragrafo 60, infra. (8) - [OSCURATO:PERSONA]127/92, Enderby (Racc. 1993, pag.

I-5535), punto

10. (9) - [OSCURATO:PERSONA] 145/86, Hoffmann/Krieg (Racc. 1988, pag. 645), punti 26-34. (10) - Citata alla nota

1. (11) - [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1978, L 304, pag. 1). (12) - Una disposizione identica all'art. 25, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 è stata inserita nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles con la [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1989 come art. 57, n. 2. (13) - Si può notare che tale quadro procedurale può essere ulteriormente semplificato dalla [OSCURATO:PERSONA] tra gli Stati membri delle Comunità europee concernente la semplificazione della procedura di esecuzione dei pagamenti relativi alle obbligazioni alimentari, firmata il 6 novembre 1990.

La suddetta [OSCURATO:PERSONA] entrerà in vigore 90 giorni dopo la ratifica da parte degli allora dodici Stati membri.

A tutt'oggi, è stata ratificata soltanto dall'Italia e dall'[OSCURATO:PERSONA]. (14) - [OSCURATO:PERSONA] elaborata da M. Verwilghen, pubblicata in Actes et documents de la Douzième session, tomo IV, Obligations alimentaires, L'Aia, [OSCURATO:PERSONA] de la Conférence, 1975, pag.

95. (15) - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è entrata in vigore il 1_ febbraio 1973; la relazione della commissione speciale è stata redatta nel giugno del 1972. (16) - Punto 117 della relazione. (17) - Punto

118. (18) -

V. più avanti la relazione [OSCURATO:PERSONA], pag. 11; la relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, elaborata dal prof. dr. [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pag. 71; la relazione [OSCURATO:PERSONA]), punti 45-47, e le conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa 143/78, de Cavel/de Cavel (Racc. 1979, pag. 1055, in particolare pag. 1073). (19) - Citata alla nota

2. (20) - Pag.

11. (21) -

V. il commento di G.A.L. [OSCURATO:PERSONA] sulla sentenza de Cavel in Revue critique de droit international privé, 1980, pagg. 621-626. (22) - Pag.

10. (23) -

V. le osservazioni del governo del [OSCURATO:PERSONA] nella causa de Cavel, citata alla nota 18, pag. 1061. (24) - [OSCURATO:PERSONA], pag. 44; sentenza Hoffmann/Krieg, citata alla nota 9, punto 21, e sentenza 10 ottobre 1996, causa C-78/95, Hendrikman e Feyen, punto

23. (25) - [OSCURATO:PERSONA], G.A.L., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1972, paragrafo 43, punto 2, pag.

34. (26) - [OSCURATO:PERSONA], pag.

11. (27) - V., più avanti, Beaumont, P., e Moir, G., «[OSCURATO:PERSONA] II: A [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] or the [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA], 1995, pag. 268; Kerameus, K.D., «[OSCURATO:PERSONA] of Application of the [OSCURATO:PERSONA] and its Extension to [OSCURATO:PERSONA]», La cooperazione giudiziaria nell'Europa dei cittadini: situazione esistente e prospettive di sviluppo (Speciale documenti giustizia - 1, 1996), colonne 69-78. (28) - Citata alla nota

18. (29) - Punti 45-50. (30) - [OSCURATO:PERSONA], punto

92. (31) - [OSCURATO:PERSONA] di M. Verwilghen, citata alla nota 14, punto 10, pag.

99. (32) - Actes de la Huitième session, L'Aia, [OSCURATO:PERSONA] permanent de la conférence, 1957, pag.

167. (33) -

V. l'ultimo capoverso della citazione nel paragrafo

36. (34) - Punto

93. (35) - Punto

94. (36) - Punto

95. (37) - V., per uno studio comparativo, Dumuse, D., Le divorce par consentement mutuel dans les législations européennes, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1980. (38) - Punto

96. (39) - Citata alla nota

18. (40) - Punto 2 della motivazione. (41) - Punto 7 della motivazione. (42) - Conclusioni, pag. 1074. (43) - Conclusioni, pag. 1075. (44) - Punto 8 della motivazione. (45) - [OSCURATO:PERSONA] 120/79 (Racc. 1980, pag. 731). (46) - Punto 11 della motivazione. (47) - [OSCURATO:PERSONA] 25/81 (Racc. 1982, pag. 1189). (48) - Pagg. 9 e

10. (49) - Francese antico. (50) - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [1970] AC 777, e Gissing/Gissing [1971] AC

886. (51) - Gli artt. 25 e 25A sono stati sostituiti dal [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] del 1984. (52) - Art. 25. (53) - Art. 25A, n. 1.

(54) - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [1929] AC 601.

(55) - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [1978] Fam.

161. (56) - [OSCURATO:PERSONA] N_ 25: Report on [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], che ha portato alla stesura della legge del 1970; citato da S. Cretney, «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA], 1970,

662. (57) - Bromley, P.M., e Lowe, N.V., [OSCURATO:PERSONA], Londra, Butterworths, 1992, pag.

733. (58) - [OSCURATO:PERSONA] 29/76, LTU/Eurocontrol (Racc. 1976, pag. 1541). (59) - Citata alla nota

18. (60) -

V. le conclusioni, pag. 1073. (61) - Punto

45. (62) - Actes et documents de la Treizième session, tomo II, [OSCURATO:PERSONA] property regimes, L'Aia, [OSCURATO:PERSONA] permanent de la conférence, 1978, pagg. 65-70.

La suddetta sessione della Conferenza dell'Aia ha portato all'adozione della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali fra coniugi del 14 marzo 1978; il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alla stesura della [OSCURATO:PERSONA] summenzionata, ma non vi ha aderito. (63) - Citata alla nota

18. (64) - Punto 7 della motivazione. (65) - Punto 93 della relazione [OSCURATO:PERSONA], citato supra, al paragrafo

41. (66) - Citata alla nota

45. (67) - Pag.

736. (68) -

V. la relazione [OSCURATO:PERSONA], pag.

53. Si noti che l'art. 10 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia ha in sostanza la stessa portata del primo comma dell'art. 42.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995C0220 - IT Avviso legale importante | 61995C0220 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 12 dicembre 1996. - Antonius van den Boogaard contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles - Interpretazione dell'art. 1, secondo comma - Nozione di regime patrimoniale fra coniugi - Nozione di obbligazione alimentare. - [OSCURATO:PERSONA]220/95. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01147 Conclusioni dell avvocato generale 1 La questione essenziale da risolvere in questo procedimento, originato da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], è come debba essere qualificata ai fini della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles») una decisione che dispone il pagamento di una somma forfettaria, emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice of England and Wales nell'ambito di un procedimento di divorzio. Più precisamente si tratta del se tale provvedimento sia da riferirsi al «regime patrimoniale fra coniugi» ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], nel quale caso esso non può essere reso esecutivo conformemente alla [OSCURATO:PERSONA], oppure all'obbligazione alimentare, nel quale caso esso può essere reso esecutivo ai sensi della stessa. Le pertinenti disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles 2 Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (1), sono esclusi dal campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] «1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi (...)». 3 L'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles dispone: «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: 1) (...) 2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria a un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti; (...)». 4 E' evidente, pertanto, che la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles si applica alle obbligazioni alimentari, comprese quelle derivanti dallo scioglimento di un matrimonio. Anzi, la ragione per includere la suddetta materia tra le eccezioni, elencate nell'art. 5, alla norma generale secondo la quale le azioni giudiziarie devono essere promosse nello Stato del domicilio del convenuto consisteva proprio nel consentire a una donna coniugata, ma separata, di citare in giudizio l'ex marito in materia di obbligazione alimentare dinanzi al giudice del luogo in cui ella risiede o è domiciliata (2). Al fine di consentirlo, si è resa necessaria un'ulteriore eccezione al regime generale della [OSCURATO:PERSONA]: l'art. 5, punto 2, è l'unica disposizione della [OSCURATO:PERSONA] che contempla la residenza abituale quale criterio alternativo al domicilio per la determinazione della competenza. Dal momento che nella maggior parte degli ordinamenti giuridici esiste una sovrapposizione sostanziale tra i due concetti, ci si può chiedere perché l'art. 5, punto 2, deroghi in questo modo alla norma generale. La ragione risiede nel fatto che in alcuni Stati contraenti una donna acquisisce il domicilio del marito al momento del matrimonio; di conseguenza, il conferimento della competenza esclusivamente agli organi giurisdizionali del luogo in cui una donna coniugata, ma separata, era domiciliata non sarebbe sempre servito a realizzare lo scopo di consentire alla donna di citare in giudizio l'ex marito dinanzi al giudice del luogo in cui ella risiede o è domiciliata anziché dinanzi al giudice del luogo in cui risiede l'ex marito. I fatti del provvedimento del quale si chiede l'esecuzione 5 Il signor Van den Boogaard e la signora [OSCURATO:PERSONA], entrambi cittadini olandesi, nel 1957 hanno contratto matrimonio nei [OSCURATO:PERSONA] in regime di comunione dei beni. Nel 1980, ai sensi del diritto olandese, essi hanno stipulato una convenzione matrimoniale di separazione dei beni, in base alla quale il loro patrimonio è stato suddiviso in parti approssimativamente eguali. 6 All'inizio del 1982 le parti si sono stabilite nel [OSCURATO:PERSONA]. Il matrimonio è stato sciolto dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice di Londra nel 1988; il giudice inglese si è ritenuto competente basandosi presumibilmente sul fatto che una o entrambe le parti avevano abitualmente risieduto in Inghilterra per un anno prima dell'inizio del procedimento di divorzio (3). In seguito, l'ex moglie ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una domanda accessoria di liquidazione globale, ossia di provvedimenti di carattere economico e di ripartizione dei beni conformemente agli artt. 23 e 24 del [OSCURATO:PERSONA] del 1973 (4). Il 25 luglio 1990 il giudice Cazalet ha emesso un provvedimento i cui punti fondamentali sono: i) la cessione alla moglie da parte del marito dell'abitazione coniugale e di un quadro di [OSCURATO:PERSONA]; ii) il pagamento alla moglie di una somma forfettaria di 355 000 UKL e iii) i pagamenti periodici (inizialmente 35 000 UKL all'anno, secondo quanto precedentemente stabilito, in seguito 30 000 UKL all'anno) alla moglie senza interruzione fino al pagamento dell'intera somma forfettaria e alla cessione dell'abitazione e del quadro. 7 L'ordinanza di rinvio cita alcuni passi tratti dalla sentenza del giudice Cazalet, tra i quali i seguenti: «La domanda dinanzi a me pendente è stata presentata da una moglie contro suo marito per ottenere una liquidazione globale, compresi gli alimenti per lei stessa ed i due figli minori. Mi è stato detto che in questa fase ella non intende far valere la sua pretesa agli alimenti per i due figli, ma si riserva il diritto di riproporre tale pretesa in una fase successiva. Ella ha poi comunicato, per il tramite del suo difensore, che desidererebbe, se possibile, una rottura chiara e netta dei rapporti con l'ex marito. Ciò comporterebbe quindi che, se e quando le fosse versato un capitale adeguato, la domanda di alimenti potrebbe essere ritirata. In questo modo, ella non farebbe più affidamento sul sostegno del marito. (...). Pertanto, per le ragioni imperative che ho indicato (5), non ritengo che la convenzione olandese di separazione dei beni del 1980 abbia alcuna incidenza sulla decisione che devo adottare in questo procedimento. (...). Se si considera il totale di queste cifre, cioè, le 10 000 UKL che ella possiede e le 35 000 UKL che può ottenere dalla vendita dei suoi beni mobili, le 430 000 UKL dell'abitazione sita in 39 [OSCURATO:PERSONA] e le 60 000 UKL per il quadro di [OSCURATO:PERSONA], che io ordino le sia ceduto affinché possa venderlo per tale importo netto, la moglie dovrebbe essere in grado di ottenere o di avere a disposizione 535 000 UKL a fronte del totale di cui io ritengo che ella necessiti per provvedere a se stessa, ossia 875 000 UKL. Detraendo 535 000 UKL da 875 000, rimangono 340 000 UKL. In base alle prove di cui dispongo, ho accertato che il marito ha i mezzi per conformarsi a questo ordine. Inoltre ho accertato che gli rimarranno successivamente fondi per provvedere convenientemente alle proprie necessità e a quelle dei due figli minori. Ritengo anche che questo sia un caso tipico in cui è opportuno che ci sia una "rottura chiara e netta", con eliminazione dei rispettivi obblighi finanziari tra le parti. Per quanto riguarda il modo in cui l'ordinanza deve essere redatta sentirò ulteriori argomenti, ma ritengo che la moglie debba ricevere l'intera somma entro tre mesi, sempre con riserva di sentire ulteriori argomenti, e che i pagamenti periodici debbano continuare nel frattempo. C'è inoltre da pagare un ulteriore importo di 15 000 UKL, oltre alla somma forfettaria che le è stata pagata, per far fronte alle spese del procedimento svizzero (6). Cosicché l'importo di 340 000 UKL arriva a 355 000 UKL. Questo è il provvedimento che intendo adottare circa l'importo forfettario». 8 Le «ragioni imperative» per ignorare la convenzione olandese di separazione dei beni, menzionate dal giudice Cazalet, consistevano principalmente nel fatto che la moglie aveva accettato di firmarla temendo che suo marito sarebbe incorso presto in un fallimento e che il marito l'aveva sottoscritta essendo segretamente a conoscenza di un imminente pagamento di considerevoli commissioni. [OSCURATO:PERSONA] illustrato più avanti (7), ai sensi del diritto inglese un accordo tra coniugi riguardante il regime patrimoniale non vincola il giudice a statuire sugli aspetti economici e patrimoniali del loro divorzio. 9 Inoltre, vi sono alcuni elementi della decisione che possono risultare pertinenti per la questione sollevata dinanzi alla Corte e che non sono stati menzionati dal giudice a quo. 10 In primo luogo, emerge chiaramente dalla decisione che la cifra iniziale di 875 000 UKL, figurante nel summenzionato calcolo del giudice Cazalet e da lui intesa come la somma totale necessaria all'ex moglie per provvedere a se stessa, rappresenta il totale di: i) 375 000 UKL per procurarsi un'abitazione adeguata e ivi trasferirsi, e ii) 500 000 UKL come capitale, calcolato conformemente alla giurisprudenza inglese, necessario per garantire un reddito annuo di 30 000 UKL, cifra ritenuta dal giudice Cazalet adeguata per l'ex moglie. 11 In secondo luogo, il giudice Cazalet ha sottolineato che non si può ritenere che l'ex moglie abbia la capacità di procurarsi un reddito, in quanto ha 55 anni ed è ancora impegnata a prendersi cura degli ultimi tre figli dei sei nati dal matrimonio. Il procedimento di esecuzione 12 Il 21 maggio 1992, su istanza dell'ex moglie, signora [OSCURATO:PERSONA], il presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha concesso l'autorizzazione all'esecuzione del primo provvedimento e di quello definitivo, conformemente alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia 2 ottobre 1973 sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA] dell'Aia»), che esaminerò più avanti. Si riscontra una certa confusione nella terminologia impiegata da entrambe le parti: emerge dal fascicolo del giudice nazionale che ciò che si intendeva rendere esecutivo non era in realtà il primo provvedimento relativo ai pagamenti periodici - scaduto nel luglio 1991 - ma la parte relativa ai pagamenti periodici contenuta nel provvedimento finale, che sostituiva il precedente, e che il riferimento al provvedimento finale riguardava la parte di tale provvedimento concernente la somma una tantum. 13 Il 19 luglio 1993 il signor Van den Boogaard, ex marito, ha proposto opposizione dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di exequatur, in quanto si riferiva al provvedimento finale, basandosi evidentemente sul fatto che l'ordinanza non costituiva una decisione in materia di obbligazioni alimentari e quindi non poteva essere esecutiva ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia. Dinanzi al giudice nazionale egli sembra ammettere che il pagamento annuo iniziale di 35 000 UKL costituisce obbligazione alimentare ed esprime la volontà di adempiere tale obbligo. Tuttavia fa presente che il provvedimento finale (a prescindere implicitamente dall'aspetto relativo ai pagamenti periodici), in quanto si riferisce al divorzio, riguarda lo stato delle persone e, in quanto si riferisce alla divisione dei beni, riguarda il regime patrimoniale fra coniugi. Di conseguenza esso non potrebbe essere reso esecutivo né ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia né ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 14 Si noterà che l'opposizione del signor Van den Boogaard è stata proposta oltre il termine ultimo di due mesi, fissato per i ricorsi contro decisioni di autorizzazione all'esecuzione dall'art. 36 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. In tale contesto spetta esclusivamente al giudice nazionale adito valutare, alla luce delle peculiarità di ciascuna causa, la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini del suo giudizio (8); va tuttavia osservato che, se il giudice nazionale avesse considerato applicabile la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, avrebbe dovuto (e potrebbe dover ancora) applicare d'ufficio l'art. 36 (9). 15 L'[OSCURATO:PERSONA] sembra essere del parere che il provvedimento finale «si riferisca [anche] al "regime patrimoniale fra coniugiy" ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles», nel qual caso l'ordinanza di exequatur non avrebbe potuto essere emessa né sulla base della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles né su quella della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia. Nel giungere a questa conclusione, esso ha affermato: «in considerazione degli obblighi imposti al riguardo al signor Van den Boogaard, i quali determinano una cessione di patrimonio - in particolare cessione di un'abitazione appartenente al signor Van den Boogaard e di un quadro appartenente allo stesso - e inoltre in considerazione della motivazione del giudice inglese - il quale ha esplicitamente dichiarato di non considerarsi vincolato dalle convenzioni matrimoniali -, la decisione ha conseguenze tali per i rapporti giuridici patrimoniali fra le parti che non si può parlare di una "decisione in materia di obbligazioni alimentari"». 16 Tuttavia, in parte perché l'ordinamento giuridico inglese si discosta da quello continentale e in parte perché la «common law» non contempla la nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» («huwelijksgoederenrecht»), il giudice ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni qui di seguito elencate: «Se la decisione del giudice inglese, che in ogni caso riguarda anche un'obbligazione alimentare, debba essere considerata come una pronuncia (anche) in materia di regime patrimoniale fra coniugi ai sensi dell'art. 1, secondo comma, inizio e punto 1), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, benché: a) l'importo dei mezzi necessari per il mantenimento sia stato capitalizzato; b) sia stata ordinata la cessione dell'abitazione e del quadro del [OSCURATO:PERSONA], appartenenti, secondo la decisione, al marito; c) il giudice inglese abbia anche esplicitamente dichiarato nella sua decisione che non si considerava vincolato dalla convenzione matrimoniale; d) esso non abbia indicato in che misura la considerazione indicata sub c) abbia influito sulla sua decisione». 17 Non si evince dall'ordinanza di rinvio che cosa si intenda precisamente con l'espressione «la decisione del giudice inglese», che comprendeva i provvedimenti relativi alla cessione dell'abitazione e del quadro, l'ordine di pagamento della somma forfettaria e il provvedimento relativo ai pagamenti periodici. [OSCURATO:PERSONA] menzionato sopra, dal fascicolo del giudice nazionale si desume che il punto dinanzi ad esso controverso era l'applicabilità del provvedimento relativo alla somma una tantum e io ritengo che sia proprio questo aspetto della decisione del giudice Cazalet che interessa il giudice nazionale. Tuttavia quest'ultimo si rimette al giudizio della Corte riguardo alla rilevanza, per stabilire se il provvedimento relativo alla somma forfettaria possa essere reso esecutivo, dei fattori elencati nelle lett. da a) a d) della questione, compresi i provvedimenti paralleli relativi al trasferimento di beni. 18 Soltanto il governo austriaco e la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte; le parti e la [OSCURATO:PERSONA] erano rappresentate all'udienza. 19 La questione sollevata dal giudice nazionale è molto specifica, in quanto si riferisce all'esecuzione del provvedimento concreto emesso dal giudice Cazalet. Tuttavia, come spiegherò, ritengo più opportuno che la Corte definisca taluni orientamenti generali che possano essere applicati sia dal giudice a quo sia da altri giudici che vi trovassero in futuro ad affrontare un problema analogo. Prima di cercare di formulare taluni orientamenti, propongo di esaminare dettagliatamente la genesi e il campo d'applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] pertinenti al caso di specie; con ciò spero di chiarire gli aspetti che distinguono l'approccio del diritto civile e quello della «common law» riguardo alle questioni sollevate in questo provvedimento e, nel contempo, di contribuire ad appianare tali divergenze. Tuttavia, prenderò inizialmente in esame un'altra questione che è emersa, ossia l'interdipendenza tra le due convenzioni invocate dalle parti nella causa principale. [OSCURATO:PERSONA] tra la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e la [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia 20 Benché la signora [OSCURATO:PERSONA] si sia basata sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia nel chiedere l'exequatur, il giudice adito ha interpretato l'istanza nel senso che «la signora [OSCURATO:PERSONA] ha voluto riferirsi in subordine anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ove questa consenta di giungere ad un risultato per lei più favorevole rispetto (...) alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia». 21 [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia, in vigore nel [OSCURATO:PERSONA] e nei [OSCURATO:PERSONA] dal 1981, stabilisce un sistema di riconoscimento ed esecuzione reciproci delle decisioni relative alle obbligazioni alimentari nei confronti degli adulti. Ai sensi dell'art. 1, la suddetta [OSCURATO:PERSONA]: «si applica alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari discendenti da relazioni di famiglia, da parentela, da matrimonio (...), pronunziate dalle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente fra: 1. un creditore e un debitore di alimenti; (...)». 22 Le pertinenti disposizioni degli artt. 1 e 5, punto 2), della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles sono enunciate sopra (paragrafi 2 e 3). 23 Di conseguenza, vi è una sovrapposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia e la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles riguardo all'esecuzione delle decisioni concernenti le obbligazioni alimentari, mentre le decisioni concernenti il regime patrimoniale fra coniugi non possono essere rese esecutive né in base all'una né in base all'altra convenzione. 24 Il n. 1 dell'art. 57 della versione applicabile della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (10) dispone che quest'ultima non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni. Pertanto, l'efficacia della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia viene preservata indipendentemente dal fatto che le obbligazioni alimentari rientrino nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 25 L'art. 25, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 (11) recita: «Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, l'art. 57, primo comma, è applicato nel seguente modo: (...) b) (...) Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. E' comunque possibile applicare le disposizioni della convenzione del 1968 modificata concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni» (12). 26 Tuttavia, ai sensi dell'art. 23 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia: «La convenzione non impedisce che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto (...) siano invocati per ottenere il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di una transazione». 27 L'effetto combinato di queste due disposizioni pare avere come risultato che, laddove la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e una determinata convenzione riguardano la stessa materia, è possibile basarsi su una di esse per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione, sebbene ci si possa avvalere in ogni caso del quadro procedurale più semplice e più rapido, istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles (13). 28 La suddetta interpretazione è confermata dai lavori preparatori della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia. Risulta dalla relazione (14) della commissione speciale incaricata dalla Conferenza di diritto internazionale privato dell'Aia di preparare il lavoro della dodicesima sessione sulle obbligazioni alimentari, genesi della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia del 1973, che l'art. 23 è stato concepito per consentire a un creditore di alimenti d'invocare le disposizioni in materia di riconoscimento e di esecuzione che risultano per lui più vantaggiose. La relazione afferma che, come conseguenza in particolare dell'«imminente (15) entrata in vigore della [[OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles], questa norma risulta essere di estrema importanza (...). Si può supporre che l'art. [23] verrà spesso invocato, specialmente nelle relazioni private tra i cittadini dei paesi del Mercato comune» (16). 29 [OSCURATO:PERSONA] relazione figura poi il parere della commissione speciale secondo il quale ogni creditore di alimenti ha il diritto, nonostante l'art. 57 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, di optare per l'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles anziché della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia, in base all'art. 23 di quest'ultima (17). Il contesto dell'art. 1: La nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» 30 I sei Stati contraenti originari della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles avevano ciascuno (e tuttora hanno) un quadro legislativo distinto per quanto concerne il regime patrimoniale tra coniugi (nel significato più ampio, comprendente i beni e le finanze) (18). I coniugi possono scegliere tra vari regimi, dalla comunione generale dei beni all'assoluta separazione dei beni, con numerose possibilità intermedie. In mancanza di scelta da parte dei coniugi, si applica un regime patrimoniale legale; in alcuni Stati vigono inoltre norme di legge tassative che si applicano indipendentemente dal particolare regime prescelto dai coniugi. In alcuni Stati i coniugi possono successivamente modificare il loro regime patrimoniale: ad esempio, nella fattispecie gli ex coniugi hanno contratto matrimonio ai sensi del regime olandese di comunione dei beni e successivamente hanno cambiato detto regime in quello di assoluta separazione dei beni. 31 Risulta dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] (19) che l'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] era destinato a escludere dalla stessa questo mosaico di leggi nazionali in materia di regime patrimoniale tra coniugi (20). Vi erano due ragioni distinte, ma sovrapposte, per escludere tali regimi dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 32 In primo luogo, sia il diritto sostanziale, comprendente le norme tassative, le norme destinate a supplire alla mancanza di convenzioni matrimoniali e i regimi specifici, sia le norme sui conflitti di leggi, che, nel caso di un matrimonio comportante un elemento internazionale, determinavano il regime patrimoniale nazionale da applicare, erano notevolmente diversi negli Stati contraenti originari. A quanto pare, si riteneva «politicamente impossibile» e «utopistico» cercare di garantire l'esecuzione reciproca quasi automatica delle decisioni in tale materia senza una previa armonizzazione, soprattutto per quanto concerne le norme sui conflitti di leggi (21). Secondo la relazione [OSCURATO:PERSONA], la disparità dei sistemi legislativi, in particolare delle norme sui conflitti di leggi, era tale da rendere «difficile rinunciare, in sede di procedimento di delibazione, al controllo di dette norme [il che] avrebbe significato mutare il carattere della convenzione e privarla in gran parte della sua audacia» (22). 33 In secondo luogo, vi erano considerazioni di ordine pubblico. Queste ultime risultano di particolare rilievo nel contesto dei procedimenti di divorzio, che «sono radicati in atteggiamenti morali e religiosi diversi che rendono difficile per un Paese l'accettazione dei provvedimenti emessi in dette materie in un altro Paese» (23), e tanto più incidevano all'epoca della stesura della [OSCURATO:PERSONA], che risale a 30 anni fa. L'inserimento di una materia così delicata nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe certamente incoraggiato i giudici nazionali ad abusare della nozione di ordine pubblico rifiutando il riconoscimento sulla base dell'eccezione prevista a tale riguardo dall'art. 27, n. 1, da «applicarsi soltanto in casi eccezionali» (24). Il perseguimento dello scopo della [OSCURATO:PERSONA], ossia il riconoscimento e l'esecuzione automatici, sarebbe stato compromesso se, citando nuovamente le parole di [OSCURATO:PERSONA], «les situations, jugées choquantes aux yeux du juge requis, [avaient été] purement et simplement éliminées par le moyen de l'ordre public» (25). Per spiegare come ciò potrebbe verificarsi nel contesto dei regimi patrimoniali fra coniugi, [OSCURATO:PERSONA] adduce come esempio una sentenza olandese, basata sulla comunione dei beni ai sensi del diritto olandese e riguardante una coppia olandese/italiana sposatasi dopo un divorzio considerato inesistente in Italia. 34 Il comitato di esperti incaricato di redigere la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è stato del parere di riprendere eventualmente la discussione relativa ai problemi che hanno portato alle esclusioni di cui all'art. 1, secondo comma, punto 1, dopo l'entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] (26). Nel 1994 il Consiglio ha costituito un gruppo di esperti per l'ampliamento della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. Questo gruppo è attualmente impegnato nella stesura di una nuova [OSCURATO:PERSONA], nota come «Bruxelles II». Sembra tuttavia che la nuova [OSCURATO:PERSONA] sarà limitata alla competenza in materia di divorzio, separazione legale, validità del matrimonio ed eventuale custodia dei figli minorenni e che non intenda disciplinare le questioni relative ai regimi patrimoniali fra coniugi (27). 35 La terminologia impiegata nell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles poneva un problema particolare al momento dell'adesione del [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]. In questi due paesi non esiste un istituto giuridico comparabile al concetto di norme tassative o suppletive che disciplinano i diritti patrimoniali fra coniugi durante il periodo di validità del matrimonio, o al concetto di un regime patrimoniale specifico che può essere scelto dai coniugi. Per quanto vengano stipulate convenzioni prima e dopo il matrimonio, tuttavia gli accordi patrimoniali generali stipulati tra i coniugi sono soggetti in via generale al diritto comune e hanno la stessa natura giuridica degli accordi stipulati con terzi. 36 In conseguenza del conflitto esistente tra l'approccio dei nuovi Stati aderenti, retti dalla «common law», e quello dei sei Stati membri originari, che si basano sul diritto civile, la relazione [OSCURATO:PERSONA] esamina dettagliatamente il concetto di regime patrimoniale fra coniugi (28). [OSCURATO:PERSONA] analizza più a fondo, rispetto a [OSCURATO:PERSONA], la situazione nei sei Stati membri originari e fa notare come tale nozione non comprenda ovunque gli stessi rapporti giuridici. Secondo la relazione: «Per dare una sistemazione appropriata alla materia dei rapporti patrimoniali tra coniugi, gli ordinamenti giuridici continentali non fanno ricorso, o almeno non in maniera prevalente, ai concetti ed istituti giuridici generalmente noti nel diritto civile in materia patrimoniale. Essi hanno invece elaborato istituti giuridici specifici, la cui applicazione è limitata ai rapporti fra i coniugi e che sono caratterizzati essenzialmente dal fatto che costituiscono una regolamentazione patrimoniale globale. Ma non esiste, in ciascuno di tali ordinamenti giuridici, una sola siffatta regolamentazione globale. I coniugi hanno piuttosto la scelta tra vari regimi, dalla "comunione generale dei beni" alla assoluta "separazione dei beni". Anche quest'ultimo regime, tuttavia, quando è adottato dai coniugi, costituisce un "regime patrimoniale" particolare, anche se in tal caso non sussistono quasi più situazioni patrimoniali specifiche determinate dal matrimonio (...). In mancanza di scelta da parte dei coniugi, si applica per legge uno dei regimi globali previsti (detto "regime patrimoniale legale"). (...) Varie regolamentazioni si applicano a tutti i matrimoni, indipendentemente dal "regime patrimoniale" particolare scelto dai coniugi (...). Il senso dell'articolo 1, secondo comma, n. 1, richiede che anche i rapporti patrimoniali particolari validi per tutti i matrimoni siano eccettuati dalla convenzione d'esecuzione, a meno che non rientrino nella nozione di "obbligazione alimentare" (...). In considerazione di questa situazione si pone la stessa problematica che il gruppo degli esperti ha già incontrato riguardo alla nozione di "materia civile e commerciale". E' stato tuttavia possibile delimitare la nozione di "regimi patrimoniali" fra coniugi non solo in modo negativo (...), ma anche determinarla positivamente, sia pure in modo approssimativo. Ciò permette, in particolare, alle legislazioni d'introduzione nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] di basarsi su di essa e d'indicare ai giudici di tali paesi quali rapporti giuridici rientrano nei "regimi patrimoniali fra coniugi" (...). Non è stato pertanto necessario un adattamento formale. Per quanto concerne la delimitazione negativa si può dire con certezza che in nessun ordinamento giuridico le obbligazioni alimentari tra coniugi si basano su regolamentazioni pertinenti alla normativa in materia di "regime patrimoniale fra coniugi". E neppure possono essere definite quali obbligazioni alimentari soltanto le prestazioni pecuniarie a carattere periodico (...). La convenzione non si applica (...) quando la controversia abbia per oggetto questioni tra i coniugi (...) sorte durante il matrimonio o dopo il suo scioglimento e relative a diritti su un bene o ad un bene risultanti dal rapporto matrimoniale. Tali diritti comprendono anche ogni diritto, stabilito per legge o per contratto matrimoniale, di gestire e di disporre di beni che appartengono reciprocamente ai due coniugi» (29). 37 Purtroppo, la normativa di attuazione del [OSCURATO:PERSONA] non ha recepito l'invito a indicare quali rapporti giuridici rientrino nei «regimi patrimoniali fra coniugi», limitandosi a riprodurre il testo della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] illustrato più avanti, comunque, il diritto inglese si è in seguito evoluto in modo tale da non consentire di delineare una netta distinzione legislativa. Il contesto dell'art. 5, punto 2: La nozione di «obbligazione alimentare» 38 [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles non vi è alcuna definizione di «obbligazione alimentare». La relazione [OSCURATO:PERSONA] afferma che non vi è una grande differenza quanto alla nozione di obbligazione alimentare fra la [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles e quella dell'Aia del 1973 (30). Anche quest'ultima non contiene alcuna definizione al riguardo; la relazione della commissione speciale che l'ha redatta spiega: «Gli esperti hanno ricordato che i loro colleghi, riunitisi nel 1956 sotto gli auspici della Conferenza dell'Aia e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di fronte alla difficoltà di redigere le suddette definizioni, avevano cercato invano di giungere alla stesura di un testo soddisfacente» (31). 39 Dai lavori preparatori della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei confronti dei minori e della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia 15 aprile 1958, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari nei confronti dei minori, cui si fa riferimento nel brano sopra citato, si può desumere che si intendeva interpretare il termine in senso ampio (32). 40 E' possibile trarre utili suggerimenti dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] sul concetto di obbligazione alimentare ai sensi dell'art. 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles. 41 In primo luogo (come già detto) (33), affinché una domanda sia considerata vertere su un'obbligazione alimentare non è necessario che si tratti di pagamenti periodici. [OSCURATO:PERSONA] fa notare: «Il fatto che i giudici del [OSCURATO:PERSONA] abbiano la facoltà di decretare, dopo lo scioglimento di un matrimonio, non solo pagamenti periodici di un coniuge all'altro, bensì anche la prestazione di una somma una tantum, non esclude di per se stesso che si tratti di un procedimento o rispettivamente di una decisione in materia di obbligazioni alimentari. Anche la costituzione di garanzie reali e il trasferimento di beni, come prevede per esempio sul continente l'articolo 8 della legge italiana sul divorzio, possono avere funzione di prestazioni alimentari» (34). 42 In secondo luogo, è difficile distinguere fra le domande vertenti su obbligazioni alimentari e quelle di risarcimento dei danni e di divisione dei beni (35). [OSCURATO:PERSONA] spiega [OSCURATO:PERSONA]: «Anche sul continente europeo, nella determinazione delle prestazioni alimentari che un coniuge divorziato deve all'ex coniuge, è presa in considerazione l'esigenza di risarcire il divorziato non responsabile per la perdita della situazione giuridica che gli derivava dal matrimonio (...). Il diritto del [OSCURATO:PERSONA], centrato sui poteri discrezionali del giudice e poco incline a definizioni sistematiche, non distingue però se le prestazioni imposte abbiano funzione di risarcimento o di prestazione alimentare» (36). Oggi, tuttavia, la nozione di risarcimento del coniuge non responsabile può essere considerata decisamente meno rilevante, dal momento che le leggi europee sul divorzio tendono ad allontanarsi sempre più da un concetto di divorzio basato sulla colpa in favore del divorzio per mutuo consenso, introdotto sotto varie forme tra il 1970 e il 1978 in Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (37). 43 Infine, nel caso del pagamento di una somma forfettaria tra coniugi, l'elemento base può essere una divisione di beni o un risarcimento di danni; più precisamente, laddove entrambi i coniugi dispongano di un reddito elevato, il pagamento di una somma forfettaria può essere utile soltanto ai fini della divisione dei beni o del risarcimento dei danni morali, nel quale caso l'obbligo di pagare non ha la natura di obbligazione alimentare. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che la [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile se il pagamento chiesto od ordinato rientra nel campo del regime patrimoniale fra coniugi e che per l'applicazione dell'art. 5, punto 2, occorre solo determinare, nel caso di una somma una tantum, se il pagamento abbia funzione di prestazione alimentare (38). La giurisprudenza 44 La giurisprudenza relativa all'interpretazione delle disposizioni degli artt. 1 e 5, punto 2, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles pertinenti al caso di specie è purtroppo esigua e di scarsa utilità. 45 [OSCURATO:PERSONA] sentenza nella causa de Cavel/de Cavel (in prosieguo: la «sentenza de Cavel I») (39) la Corte ha esaminato la portata dell'esclusione del «regime patrimoniale fra coniugi» prevista dall'art. 1. La suddetta controversia si riferiva all'esecuzione in Germania di un'ordinanza francese «che autorizzava come provvedimento conservativo, in pendenza della causa di divorzio fra le parti nella causa principale, l'apposizione dei sigilli sui mobili, effetti ed oggetti trovantisi nell'appartamento delle stesse parti [in Germania] nonché il sequestro di beni e conti della convenuta nella causa principale presso due banche [in Germania]» (40). 46 La Corte ha affermato: «La sistemazione provvisoria dei rapporti giuridici patrimoniali tra coniugi, qualora si renda necessaria in pendenza di una causa di divorzio, è strettamente connessa alle cause del divorzio, alla situazione personale dei coniugi o dei figli nati dal matrimonio ed è, quindi, inseparabile dalle questioni relative allo stato delle persone sollevate dallo scioglimento del vincolo coniugale nonché dalla liquidazione del regime patrimoniale. Ne consegue che la nozione "regime patrimoniale fra coniugi" comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo. Le liti vertenti sui beni dei coniugi in pendenza della causa di divorzio possono quindi, a seconda dei casi, riguardare o essere strettamente connesse a: 1) questioni relative allo stato delle persone; 2) rapporti giuridici patrimoniali fra coniugi derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo; 3) rapporti giuridici patrimoniali in atto fra essi, ma indipendenti dal matrimonio. Mentre le liti dell'ultima categoria rientrano nel campo d'applicazione della convenzione, quelle relative alle due prime ne vanno escluse» (41). 47 In tali considerazioni riecheggia l'opinione dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva proposto: «di dare all'espressione un'interpretazione estensiva, in considerazione del fatto che, in pratica, solo in un limitato numero di controversie fra coniugi in materia patrimoniale è probabile che sia irrilevante il "vincolo coniugale" che li lega (...). A mio parere, ne consegue che deve presumersi che le sentenze o le ordinanze emesse nell'ambito di controversie su rapporti patrimoniali fra coniugi siano escluse dall'ambito d'applicazione della convenzione, a meno che dalla sentenza o dall'ordinanza non risulti chiaramente il contrario» (42). 48 L'avvocato generale ha poi trattato brevemente dei provvedimenti in materia di alimenti, rilevando che il loro contenuto «è in genere quello di disporre il pagamento di una somma di denaro. Dunque, essi danno vita a rapporti obbligatori, senza incidere sui diritti patrimoniali, salvo nell'ipotesi in cui con un siffatto provvedimento si disponga che l'obbligazione alimentare sia assistita da una garanzia reale, ma, in questo caso, l'incidenza sui beni patrimoniali è di portata limitata e di natura speciale» (43). 49 Il ragionamento della Corte nella sentenza de Cavel I è piuttosto oscuro. Un esame dettagliato della pronuncia rivela che la Corte ha ritenuto decisivo il fatto che i provvedimenti cautelari in questione fossero di carattere accessorio: dato che detti provvedimenti «sono atti a garantire diritti di natura molto varia, la loro appartenenza al campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] è determinata non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi devono tutelare» (44). Risulta pertanto che la ratio decidendi fu che, poiché i provvedimenti erano accessori al procedimento che, chiaramente, non rientrava nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] (divorzio e conseguente scioglimento del regime patrimoniale che disciplinava il matrimonio francese in questione), anch'essi erano quindi esclusi dal campo d'applicazione della stessa. 50 La causa successiva tra le medesime parti (in prosieguo: la «sentenza de Cavel II») (45) riguardava fra l'altro l'esecuzione di un provvedimento relativo a prestazioni compensative mensili emesso da un giudice francese in un procedimento di divorzio. Ai sensi dell'artt. 270 e ss. del codice civile francese, si trattava di una prestazione destinata a compensare, per quanto possibile, lo squilibrio creato dallo scioglimento del matrimonio nelle rispettive condizioni di vita dei coniugi e il cui ammontare doveva essere fissato in base alle necessità del coniuge beneficiario e alle risorse dell'altro. La questione specifica sollevata dinanzi alla Corte era intesa a stabilire se i provvedimenti in materia di obbligazione alimentare emessi nell'ambito di un procedimento di divorzio rientrassero nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA]; la causa fu intentata prima che l'art. 5, punto 2, venisse modificato a seguito dell'adesione del [OSCURATO:PERSONA], dell'[OSCURATO:PERSONA] e della Danimarca al fine di chiarire che tali provvedimenti accessori emessi in un procedimento di divorzio rientravano nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA]. Ovviamente, la Corte ha ritenuto che i pagamenti avevano la funzione di obbligazione alimentare e ha concluso che il campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] si estendeva «alle obbligazioni alimentari imposte ai coniugi, dalla legge o dal giudice, per il periodo successivo al divorzio» (46). 51 La Corte, nella sentenza de Cavel II, ha cercato inoltre di riformulare il ragionamento su cui si fondava la precedente sentenza. Tuttavia, in una terza causa relativa all'esclusione del «regime patrimoniale fra coniugi», W./H. (47) (che non richiede altra menzione, dal momento che non fornisce ulteriori indicazioni riguardo al significato dell'espressione succitata), la Corte ha riaffermato il principio espresso nella sentenza de Cavel I, prescindendo dalle considerazioni che essa aveva formulato nella sentenza de Cavel II; pertanto fa sempre testo la prima sentenza. 52 All'interpretazione estensiva della nozione «regime patrimoniale fra coniugi» seguita dalla Corte si può obiettare che, in quanto eccezione alla «materia civile e commerciale» disciplinata dalla [OSCURATO:PERSONA], tale nozione dovrebbe essere interpretata in senso stretto. [OSCURATO:PERSONA] relazione [OSCURATO:PERSONA] si afferma che l'espressione «materia civile e commerciale» è alquanto ampia e che la formula dell'esclusione di talune materie è stata preferita a quella, egualmente possibile, della determinazione espressa del campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] per preservare la suddetta ampiezza d'interpretazione: «la convenzione deve essere interpretata a tale riguardo nel senso più largo» (48). 53 E' d'uopo inoltre ricordare che nella causa de Cavel I la Corte non ha concentrato la sua attenzione sul confine esistente tra il concetto di «regime patrimoniale fra coniugi» e quello di obbligazione alimentare. Quando è in discussione la linea di demarcazione tra queste due nozioni, un'interpretazione estensiva della prima porta inevitabilmente a una limitazione del campo d'applicazione della seconda. Non vedo alcuna ragione per turbare in tal modo l'equilibrio fra due disposizioni di pari rango. I provvedimenti di ordine economico emessi nell'ambito di un procedimento di divorzio in Inghilterra e nel Galles 54 Il punto da risolvere in questa sede è se un provvedimento emesso da un giudice inglese nell'ambito di un procedimento di divorzio sia escluso dal campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles in virtù dell'art. 1 di questa. E' chiaro che le norme sul regime patrimoniale fra coniugi nel [OSCURATO:PERSONA] non coincidono con quelle degli Stati contraenti continentali; occorre quindi stabilire in che misura esse esulano dall'esclusione. Prima di affrontare tale questione, ritengo sia utile descrivere brevemente il quadro normativo nell'ambito del quale un giudice inglese può emettere provvedimenti di natura economica nell'ambito di un procedimento di divorzio. 55 Fin dall'emanazione del [OSCURATO:PERSONA] del 1882, secondo il quale una donna coniugata poteva acquistare, possedere e disporre di beni come una «feme sole» (49) (donna nubile), il diritto inglese si basa sulla presunzione della separazione dei beni nel matrimonio; tale presunzione può naturalmente essere rovesciata dalla prova dell'intenzione, effettiva o desunta, che taluni beni siano di proprietà di entrambi i coniugi. 56 Il potere dei giudici inglesi di disporre il pagamento di somme una tantum e il trasferimento di beni nell'ambito di un divorzio è relativamente recente. Il potere di ordinare il pagamento di una somma forfettaria è stato attribuito loro per la prima volta nel 1963 (sebbene il potere di accordare tale somma come prestazione alimentare garantita si possa far risalire, attraverso il [OSCURATO:PERSONA] del 1950 e il [OSCURATO:PERSONA] del 1925, al diciannovesimo secolo). Il potere di emettere un provvedimento relativo al trasferimento di beni risale al [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] del 1970: fino ad allora i giudici non potevano ordinare il trasferimento di beni fra coniugi nell'ambito di un procedimento di divorzio; la loro competenza ad emettere provvedimenti in merito al patrimonio si limitava a rispecchiare gli istituti esistenti in materia di proprietà (50). La maggior parte delle disposizioni della legge del 1970 continua a vigere nell'attuale normativa, ossia nel [OSCURATO:PERSONA] del 1973. Le disposizioni di particolare rilievo per il caso di specie sono gli artt. 21, 23, 24, 25 e 25A (51) della legge del 1973; i loro effetti sono illustrati qui di seguito. 57 In materia di divorzio (o annullamento o separazione legale), i giudici inglesi hanno un ampio potere discrezionale per emettere provvedimenti d'ordine economico, fra cui pagamenti periodici e pagamenti di somme forfettarie tra coniugi, e provvedimenti relativi alla ripartizione della proprietà, come il trasferimento di beni tra coniugi. Il potere discrezionale di disciplinare i reciproci diritti patrimoniali fra coniugi è in netto contrasto con taluni sistemi di diritto civile, in cui il giudice non può, nell'ambito di un procedimento di divorzio, ordinare trasferimenti di beni, in quanto è vincolato dai rapporti di proprietà esistenti, a loro volta derivanti di regola da un precedente accordo o da norme di legge tassative. 58 Nell'esercizio del suo potere discrezionale il giudice inglese deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, tutelando anzitutto gli interessi dei minori facenti parte della famiglia. Nel disporre il pagamento di una somma una tantum o la ripartizione di beni a favore di un coniuge (in contrapposizione con i figli nati dal matrimonio) il giudice deve tenere conto dei redditi, della capacità di procurarsi un reddito, del patrimonio e di altre risorse economiche di ciascun coniuge; delle necessità economiche, degli obblighi e delle responsabilità rispettivi; del tenore di vita della famiglia prima dello scioglimento del matrimonio; dell'età di ciascun coniuge e della durata del matrimonio; dell'eventuale incapacità fisica o mentale di uno dei due coniugi; del contributo di ciascun coniuge al benessere della famiglia, fra cui il contributo in forma di cura della casa e della famiglia; della rispettiva condotta, se è tale da far ritenere iniquo al giudice ignorarla; e del valore per ciascun coniuge di eventuali prestazioni, per esempio una pensione, che un coniuge perderà la possibilità di ottenere. 59 A parte questi orientamenti specifici, la legge non impone al giudice di perseguire un obiettivo generale nel formulare il suo provvedimento. Prima dell'emendamento del 1984 la legge imponeva al giudice di esercitare i suoi poteri legali «in modo da porre le parti, per quanto possibile e giusto, tenuto conto della loro condotta, nella situazione economica in cui si sarebbero trovate se il matrimonio non fosse stato sciolto e ciascuna avesse correttamente assolto i propri obblighi e le proprie responsabilità economiche nei confronti dell'altra» (52). Nel 1984 questa disposizione è stata sostituita dalla nuova versione dell'art. 25. Nel contempo, la legge è stata modificata in modo da imporre al giudice, in tutti i casi in cui emette un provvedimento a favore di un coniuge durante o dopo una sentenza di divorzio o di annullamento, di considerare l'opportunità di esercitare i propri poteri in modo «che gli obblighi d'indole economica di ciascuna parte nei confronti dell'altra cessino dopo la sentenza nel termine che il giudice ritiene giusto e ragionevole» (53) In altre parole, il giudice ha ora il dovere di esaminare se sia il caso d'imporre una «rottura chiara e netta». 60 I poteri del giudice ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] del 1973 non possono essere sostituiti da una convenzione privata tra le parti (54). Una precedente convenzione matrimoniale non è pertanto vincolante per il giudice che si pronuncia nell'ambito del procedimento di divorzio, benché costituisca una circostanza che esso deve tenere in considerazione (55). Anche questo contrasta notevolmente con taluni sistemi di diritto civile, in cui il giudice, in una controversia tra coniugi in merito alla proprietà dei beni, deve attenersi a qualsiasi convenzione tra loro esistente o al regime imposto dalla legge in mancanza di convenzione. 61 Una delle modifiche introdotte dalla legge del 1970, che ha preceduto la legge del 1973, è stata l'abolizione della precedente terminologia, che aveva operato una distinzione tra «alimony» (alimenti), «maintenance» (mantenimento) e «periodical payments» (pagamenti periodici). Tutti questi termini vengono ora genericamente definiti prestazioni d'indole economica e possono assumere la forma di pagamenti periodici o di pagamento di una somma una tantum. Il termine «maintenance» è stato abolito in quanto faceva pensare a una posizione di inferiorità del beneficiario (56). Sebbene una somma forfettaria possa servire a un'obbligazione alimentare - anzi, nel caso di una «rottura chiara e netta», che il giudice è ora tenuto a disporre se lo ritiene opportuno, sarà l'unico modo per ordinare il pagamento da parte di un coniuge all'altro di una somma per il sostentamento - «l'uso più importante del potere (...) consiste nel ripartire i beni delle parti. Se, per esempio, il marito possiede delle azioni, il giudice può imporre che una parte di queste venga trasferita alla moglie. (...) può farlo direttamente ordinando che dette azioni vengano cedute alla moglie tali e quali; tuttavia, è molto più frequente il caso in cui viene imposto al marito di corrispondere il pagamento di una somma forfettaria alla moglie» (57). 62 In complesso, le disposizioni sopra riassunte inducono a ritenere che possa essere arbitrario cercare di tracciare una netta distinzione, per quanto riguarda un dato provvedimento, tra un'equa divisione dei beni e l'obbligazione alimentare. Questo a sua volta lascia supporre che, in linea con la tendenza della Corte ad elaborare un'interpretazione autonoma dei termini e delle nozioni usate nella [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua applicazione uniforme (58), in alcuni casi possa essere necessario ricercare lo scopo essenziale del provvedimento. Ritornerò più avanti su questo punto fondamentale. Orientamenti per il giudice nazionale 63 Alla luce di quanto sopra esposto, formulerò ora talune indicazioni per aiutare il giudice nazionale a stabilire se un ordine di pagamento di una somma forfettaria emesso da un giudice inglese nell'ambito di un procedimento di divorzio sia da riferirsi al «regime patrimoniale fra coniugi» ai sensi dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] oppure all'obbligazione alimentare. Nel corso della formulazione di tali orientamenti prenderò in esame anche la pertinenza, per qualificare detto provvedimento, degli elementi specifici menzionati dal giudice nazionale, ossia la capitalizzazione del reddito necessario, il trasferimento parallelo di taluni beni e l'esclusione, da parte del giudice inglese, della convenzione matrimoniale di diritto civile. Lo status dei provvedimenti inglesi in materia di divorzio nel sistema della [OSCURATO:PERSONA]: considerazioni generali 64 In via preliminare, vorrei precisare che il semplice fatto che nel diritto inglese i regimi patrimoniali fra coniugi non siano inseriti in un quadro giuridico specifico non significa che i provvedimenti in materia di divorzio emessi da un giudice inglese debbano sempre esulare dall'esclusione di cui all'art. 1; di conseguenza, trattandosi di materia civile non espressamente esclusa, essi possono essere resi esecutivi ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]. 65 Innanzi tutto, è fuori dubbio che con l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] era previsto che tali paesi applicassero, in certa misura, detta nozione (si vedano i commenti contenuti nella relazione [OSCURATO:PERSONA] e riprodotti sopra, al paragrafo 36, comprendenti l'invito ai legislatori di detti Stati a definire la nozione). Questa era anche l'opinione dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale nella causa de Cavel I (59) ha affermato che con l'adesione alla [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA] sarebbero diventate ancora maggiori le discrepanze tra le norme in materia di rapporti patrimoniali fra coniugi che dovevano essere escluse dall'art. 1 (60). 66 Non vi è, comunque, alcuna ragione concettuale imperiosa per considerare un sistema giuridico caratterizzato dal presupposto della separazione dei beni fra coniugi proprio della «common law», - fatto salvo il potere discrezionale dei giudici di disciplinare la ripartizione dei beni allo scioglimento del matrimonio - in modo diverso rispetto a un sistema giuridico che determina lo stesso tipo di regime patrimoniale mediante una norma legislativa. Questo punto di vista trova conferma nella relazione [OSCURATO:PERSONA], nella quale si afferma che anche l'assoluta separazione dei beni, quando è scelta dai coniugi (come in Inghilterra, in mancanza di convenzione in senso diverso), «costituisce un "regime patrimoniale" particolare» (61). 67 E' d'uopo aggiungere inoltre che i motivi per escludere «il regime patrimoniale fra coniugi» dal contesto della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles - ossia l'ordine pubblico e la disparità del diritto sostanziale e delle norme sui conflitti di legge - sono validi anche nell'ordinamento inglese. La questione dell'ordine pubblico ha chiaramente pari rilievo e il divario che separa sia il diritto sostanziale che le norme sui conflitti di leggi da quelli vigenti nei sistemi di diritto civile è, almeno per quanto concerne il diritto sostanziale, più accentuato delle differenze tra i vari regimi del diritto civile. Per quanto riguarda, in particolare, le norme sui conflitti di leggi, non si deve pensare che quelle applicabili al regime patrimoniale fra coniugi nei sistemi di «common law» siano meno complesse di quelle vigenti nei sistemi di diritto civile (si veda la risposta del [OSCURATO:PERSONA] al questionario sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi redatto dalla Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato (62)). 68 Infine, il parere opposto, secondo il quale le norme inglesi non rientrano nella definizione in quanto appartengono al diritto generale e non sono imposte da una legislazione specifica in materia di regime patrimoniale fra coniugi, è difficile da conciliare con l'interpretazione estensiva data dalla Corte alla nozione di «regime patrimoniale fra coniugi» nella sentenza de Cavel I (63) e in particolare con il rilievo che la nozione «comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo» (64). La rilevanza della precedente convenzione matrimoniale di diritto civile fra i coniugi 69 Il giudice adito ha sollevato la questione della rilevanza della convenzione matrimoniale olandese (riferendosi al regime della assoluta separazione dei beni adottato dai coniugi durante il periodo di validità del matrimonio, originariamente contratto in regime di comunione dei beni) ai fini della qualificazione e della conseguente esecutività del provvedimento inglese. Più precisamente, il giudice adito chiede se sia rilevante il fatto che il giudice inglese abbia dichiarato di non considerarsi vincolato dalla convenzione matrimoniale e che non si può evincere dalla sentenza fino a che punto ciò abbia influito sulla sua decisione. 70 In merito a un'istanza di esecuzione di questo provvedimento o di altri provvedimenti analoghi ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, la questione essenziale è stabilire se - o in quale misura - il provvedimento abbia indole di decisione in materia di obbligazione alimentare, nel quale caso esso rientra nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] e pertanto può essere reso esecutivo. 71 Non vedo come l'affermazione del giudice inglese di non considerarsi vincolato dalla convenzione di separazione dei beni sia rilevante ai fini della qualificazione del provvedimento finale. Secondo il diritto inglese, tale convenzione non era vincolante, sebbene costituisse una circostanza della quale il giudice doveva tenere conto. Dalla sua sentenza risulta evidente che il giudice ha esaminato in modo approfondito la convenzione matrimoniale e le sue implicazioni per le questioni dinanzi ad esso sollevate. Di fatto, egli sembra averla ritenuta applicabile in quanto ha presupposto che l'ex marito e l'ex moglie possedessero separatamente i diversi beni patrimoniali conformemente alla convenzione. Tuttavia, non era disposto a riconoscere che, in base alla convenzione stessa, la moglie avesse rinunciato al diritto di ricevere un nuovo capitale. I motivi esposti dal giudice a proposito della sua decisione di non tener conto della convenzione sotto quel profilo sembrano attenere esclusivamente all'equità della stessa nelle circostanze in cui era stata stipulata. 72 Nel caso di specie, pertanto, non ritengo che la mancata considerazione da parte del giudice inglese di tale aspetto della convenzione matrimoniale sia rilevante per la questione sollevata dinanzi alla Corte, vale a dire se il provvedimento finale relativo al pagamento di una somma forfettaria possa essere reso esecutivo in quanto decisione in materia di obbligazione alimentare. La somma forfettaria come obbligazione alimentare 73 In merito ai criteri per la qualificazione di particolari provvedimenti relativi al pagamento di somme forfettarie, è chiaro che, ad un estremo della gamma di possibilità, cioè laddove il beneficiario non abbia la capacità di procurarsi un reddito e la somma forfettaria sia assegnata nel contesto di una «rottura chiara e netta» in luogo di pagamenti periodici a favore del coniuge beneficiario, almeno una parte di quella somma deve avere carattere di obbligazione alimentare. Ciò viene esplicitamente riconosciuto da [OSCURATO:PERSONA]; anzi, egli va oltre, dichiarando che, in determinate circostanze, il trasferimento di beni nell'ambito di un procedimento di divorzio può avere funzione di obbligazione alimentare (65). [OSCURATO:PERSONA] è dello stesso parere e rileva che un trasferimento di beni non è automaticamente escluso in quanto tale dal campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA], ma lo è solo nella misura in cui non ha natura alimentare. [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al parere da essa espresso nelle osservazioni scritte presentate nella causa de Cavel II (66), ossia che, se «una prestazione fissata nell'ambito di un procedimento di divorzio è destinata a garantire il mantenimento del coniuge in stato di bisogno, si tratta di un'obbligazione alimentare ai sensi della convenzione del 1968» (67). [OSCURATO:PERSONA] giustamente conclude che il pagamento di una somma una tantum o il trasferimento di beni hanno, se questa è la loro finalità, natura alimentare indipendentemente dalla loro forma; il governo austriaco ritiene analogamente che una somma forfettaria abbia natura alimentare nella misura in cui si è tenuto conto delle rispettive necessità e risorse dei coniugi nella determinazione dell'ammontare della somma. Pertanto, occorre esaminare le finalità che il provvedimento specifico intende perseguire, ed è auspicabile che i giudici nazionali, nel redigere un provvedimento, tengano presente la necessità che tali finalità si evincano facilmente dalla motivazione. 74 Il giudice nazionale chiede se sia rilevante il fatto che l'importo dei mezzi necessari per il mantenimento sia stato capitalizzato. Tale domanda in realtà comprende due punti distinti. 75 Il primo è se una somma forfettaria possa avere in ogni caso la natura di obbligazione alimentare; mi sono già espresso a tale riguardo in senso affermativo. 76 Il secondo punto concerne la rilevanza, ai fini della qualificazione, del fatto che una somma forfettaria sia stata quantificata in modo da poter produrre un livello prestabilito di reddito. A mio parere, e come rileva la [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza può ragionevolmente considerarsi una prova evidente che la somma forfettaria è destinata a produrre un reddito piuttosto che a ridistribuire il patrimonio; questa considerazione a sua volta induce a ritenere che essa abbia natura alimentare indipendentemente dal fatto che sia espressa in termini di somma una tantum: dimostra cioè che il giudice vuole che sia garantito un reddito senza ricorrere a pagamenti periodici. [OSCURATO:PERSONA] presente controversia, per esempio, nel contesto della somma di 500 000 UKL, parte dell'importo totale assegnato, il giudice ha esplicitamente dichiarato che la ragione della capitalizzazione dell'importo dei mezzi necessari per il mantenimento era che, in tal modo, l'ex moglie «non [avrebbe fatto] più affidamento sul sostegno del[l'ex] marito». 77 Una volta ammesso che la somma forfettaria può essere a ragione considerata un'obbligazione alimentare nonostante la sua natura di capitale, è evidente che questa conclusione non può essere invalidata dal semplice fatto che, nella determinazione della somma adeguata da corrispondere, il giudice abbia tenuto conto dei rispettivi diritti di proprietà degli ex coniugi sui beni familiari e che, nello stesso provvedimento con cui ingiungeva il pagamento della somma forfettaria, abbia anche disposto talune modifiche di tali diritti tra gli ex coniugi: per un calcolo preciso ed equo della somma forfettaria adeguata da corrispondere allo scioglimento del matrimonio il giudice deve tenere conto di questi fattori e possono verificarsi circostanze in cui risulti più opportuno ordinare il trasferimento diretto di beni anziché - o nonché - il pagamento di una somma una tantum. 78 Va inoltre tenuto presente che un provvedimento parallelo di trasferimento di beni può determinare - anzi spesso determina - il pagamento di una somma forfettaria di entità minore rispetto a quella che sarebbe stata altrimenti corrisposta, poiché ciò permette al beneficiario di ottenere una parte del capitale complessivo che il giudice ritiene adeguato. Questo elemento è illustrato chiaramente dalla presente controversia: sebbene il giudice Cazalet sia partito da una cifra in contanti di 875 000 UKL, da esso ritenuta necessaria all'ex moglie «per provvedere a se stessa», l'importo assegnato con l'ordine di pagamento della somma forfettaria era di 340 000 UKL, giacché la maggior parte del saldo era stata attribuita all'ex moglie mediante provvedimenti che imponevano il trasferimento diretto o indiretto di taluni beni dall'ex marito all'ex moglie, affinché questa li rivendesse in modo da procurarsi denaro liquido. 79 Pertanto, dal momento che, come risulta dalla decisione del giudice Cazalet, le 875 000 UKL assegnate in totale erano l'importo che egli riteneva necessario affinché l'ex moglie provvedesse a se stessa e dal momento che la somma forfettaria di 340 000 UKL - pagamento la cui esecuzione è controversa - rappresenta una parte di quel totale, sarebbe corretto che il giudice a quo considerasse detta somma forfettaria come avente natura alimentare, sicché la parte della decisione ad essa relativa potrebbe essere resa esecutiva sia ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles sia in base alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia. La somma forfettaria intesa come ripartizione dei beni 80 All'altro estremo della gamma, ossia quando entrambe le parti dispongono di un buon reddito, un provvedimento che impone il pagamento di una somma forfettaria è spesso diretto ad una ripartizione dei beni piuttosto che alla corresponsione degli alimenti; in tal caso, a mio parere, esso riguarderà «il regime patrimoniale fra coniugi» e non potrà pertanto essere reso esecutivo ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]. Provvedimenti misti 81 Vi saranno inevitabilmente casi in cui provvedimenti relativi al pagamento di una somma forfettaria rientrano in un ambito compreso tra gli estremi di una evidente obbligazione alimentare e di una evidente ripartizione dei beni. Alcuni di questi provvedimenti possono ovviamente presentare le caratteristiche di entrambi i tipi, essendo in parte destinati a garantire l'obbligazione alimentare e per il resto ad attuare una ripartizione dei beni fra i coniugi. A condizione che il provvedimento sia chiaramente e pienamente motivato, il giudice adito con l'istanza di exequatur dovrebbe essere in grado di accertare le rispettive proporzioni. Oltre a una chiara motivazione, è indispensabile che un provvedimento inteso a garantire alimenti e ripartizione dei beni sia assolutamente trasparente in modo che il giudice dell'exequatur sia in grado di distinguere ciò che può essere reso esecutivo da ciò che non può esserlo. Anche quando non è evidente che un ordine di pagamento di una somma forfettaria è inteso a tenere conto sia della necessità di alimenti sia di quella della ripartizione dei beni, sarebbe a mio parere ragionevole che il giudice dell'exequatur concludesse che, nelle situazioni in cui un livello di alimenti ritenuto adeguato sia già garantito (per esempio da un determinato livello di reddito derivante da un capitale che rappresenta parte della somma forfettaria totale stabilita), il saldo della somma totale si riferisce al regime patrimoniale fra coniugi. 82 Se in una determinata controversia un giudice nazionale dovesse decidere che l'ordine di pagamento di una somma forfettaria emesso da un giudice inglese si riferisce in parte al regime patrimoniale fra coniugi e in parte all'obbligazione alimentare, esso può, in virtù dell'art. 42, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, ordinarne l'esecuzione nella parte in cui riguarda l'obbligazione alimentare, malgrado che tale provvedimento non possa essere reso esecutivo nella parte riguardante il regime patrimoniale fra coniugi. 83 L'art. 42 dispone: «Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi. L'istante può richiedere un'esecuzione parziale». 84 Il secondo comma è inteso a tenere conto delle situazioni in cui, per esempio, la sentenza della quale si chiede l'esecuzione dispone il pagamento di una somma di denaro, parte della quale è già stata corrisposta al momento della sentenza stessa, mentre il primo comma è inteso a tenere conto delle situazioni in cui una sentenza riguarda capi della domanda distinti e indipendenti, in relazione a taluni dei quali essa non può essere resa esecutiva (68). A mio parere, non vi è alcun motivo per cui l'esecuzione parziale, ai sensi del secondo comma, non debba parimenti essere concessa, per analogia con il primo comma, qualora parte della somma di denaro di cui trattasi si riferisca ad una materia in cui l'esecuzione ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] è possibile e la parte restante concerna una materia in cui non può essere concesso l'exequatur ai sensi della stessa. La soluzione del se il giudice dinanzi al quale si chiede l'esecuzione possa o meno disporre d'ufficio un'esecuzione parziale o autorizzare la modifica dell'istanza dipende dalle norme processuali nazionali. 85 In definitiva, laddove si possa ritenere che la sentenza, considerata nel suo insieme, abbia per oggetto principale un'obbligazione alimentare, essa deve essere riconosciuta e resa esecutiva integralmente. Qualora sia chiaramente possibile fare una distinzione fra le varie parti della sentenza, le parti che possono considerarsi concernere l'obbligazione alimentare vanno riconosciute e rese esecutive ai sensi della suddetta disposizione. [OSCURATO:PERSONA] conseguenza, proporrei di risolvere nel seguente modo la questione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]: «Una decisione emessa da un giudice nell'ambito di una causa di divorzio rientra nel campo d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles se si può ritenere che essa abbia come oggetto essenziale un'obbligazione alimentare, indipendentemente dalla sua forma. Di conseguenza, una decisione che disponga il pagamento di una somma forfettaria può essere resa esecutiva se ha come oggetto essenziale un'obbligazione alimentare. Il fatto che una decisione che dispone il pagamento di una somma forfettaria sia associata a un provvedimento che ordina il trasferimento della proprietà di beni tra i coniugi non impedisce, di per sé, che essa attenga a un'obbligazione alimentare». (1) - [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU 1978, L 304, pag. 77) e dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU 1982, L 388, pag. 1). (2) - V. la relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, elaborata dal signor P. [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pag. 1; la [OSCURATO:PERSONA]). (3) - Domicile and [OSCURATO:PERSONA] 1973, art. 5, n. 2. (4) - V. paragrafi 57 e 58, infra. (5) - V. paragrafo 8. (6) - La decisione si riferisce qui all'azione giudiziaria, in definitiva infruttuosa, esperita dalla moglie nel tentativo di rintracciare un ingente pagamento di commissioni presumibilmente ricevuto dal marito nel 1982. Fondi per un valore di 237 000 UKL erano stati prelevati dal conto una settimana prima che i giudici svizzeri ne autorizzassero il blocco, provvedimento che, una volta notificato, servì a bloccare l'unico fiorino rimasto sul conto. (7) - V. paragrafo 60, infra. (8) - [OSCURATO:PERSONA]127/92, Enderby (Racc. 1993, pag. I-5535), punto 10. (9) - [OSCURATO:PERSONA] 145/86, Hoffmann/Krieg (Racc. 1988, pag. 645), punti 26-34. (10) - Citata alla nota 1. (11) - [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1978, L 304, pag. 1). (12) - Una disposizione identica all'art. 25, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1978 è stata inserita nella [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles con la [OSCURATO:PERSONA] di adesione del 1989 come art. 57, n. 2. (13) - Si può notare che tale quadro procedurale può essere ulteriormente semplificato dalla [OSCURATO:PERSONA] tra gli Stati membri delle Comunità europee concernente la semplificazione della procedura di esecuzione dei pagamenti relativi alle obbligazioni alimentari, firmata il 6 novembre 1990. La suddetta [OSCURATO:PERSONA] entrerà in vigore 90 giorni dopo la ratifica da parte degli allora dodici Stati membri. A tutt'oggi, è stata ratificata soltanto dall'Italia e dall'[OSCURATO:PERSONA]. (14) - [OSCURATO:PERSONA] elaborata da M. Verwilghen, pubblicata in Actes et documents de la Douzième session, tomo IV, Obligations alimentaires, L'Aia, [OSCURATO:PERSONA] de la Conférence, 1975, pag. 95. (15) - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles è entrata in vigore il 1_ febbraio 1973; la relazione della commissione speciale è stata redatta nel giugno del 1972. (16) - Punto 117 della relazione. (17) - Punto 118. (18) - V. più avanti la relazione [OSCURATO:PERSONA], pag. 11; la relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, elaborata dal prof. dr. [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pag. 71; la relazione [OSCURATO:PERSONA]), punti 45-47, e le conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa 143/78, de Cavel/de Cavel (Racc. 1979, pag. 1055, in particolare pag. 1073). (19) - Citata alla nota 2. (20) - Pag. 11. (21) - V. il commento di G.A.L. [OSCURATO:PERSONA] sulla sentenza de Cavel in Revue critique de droit international privé, 1980, pagg. 621-626. (22) - Pag. 10. (23) - V. le osservazioni del governo del [OSCURATO:PERSONA] nella causa de Cavel, citata alla nota 18, pag. 1061. (24) - [OSCURATO:PERSONA], pag. 44; sentenza Hoffmann/Krieg, citata alla nota 9, punto 21, e sentenza 10 ottobre 1996, causa C-78/95, Hendrikman e Feyen, punto 23. (25) - [OSCURATO:PERSONA], G.A.L., Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1972, paragrafo 43, punto 2, pag. 34. (26) - [OSCURATO:PERSONA], pag. 11. (27) - V., più avanti, Beaumont, P., e Moir, G., «[OSCURATO:PERSONA] II: A [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] for the [OSCURATO:PERSONA] or the [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA], 1995, pag. 268; Kerameus, K.D., «[OSCURATO:PERSONA] of Application of the [OSCURATO:PERSONA] and its Extension to [OSCURATO:PERSONA]», La cooperazione giudiziaria nell'Europa dei cittadini: situazione esistente e prospettive di sviluppo (Speciale documenti giustizia - 1, 1996), colonne 69-78. (28) - Citata alla nota 18. (29) - Punti 45-50. (30) - [OSCURATO:PERSONA], punto 92. (31) - [OSCURATO:PERSONA] di M. Verwilghen, citata alla nota 14, punto 10, pag. 99. (32) - Actes de la Huitième session, L'Aia, [OSCURATO:PERSONA] permanent de la conférence, 1957, pag. 167. (33) - V. l'ultimo capoverso della citazione nel paragrafo 36. (34) - Punto 93. (35) - Punto 94. (36) - Punto 95. (37) - V., per uno studio comparativo, Dumuse, D., Le divorce par consentement mutuel dans les législations européennes, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1980. (38) - Punto 96. (39) - Citata alla nota 18. (40) - Punto 2 della motivazione. (41) - Punto 7 della motivazione. (42) - Conclusioni, pag. 1074. (43) - Conclusioni, pag. 1075. (44) - Punto 8 della motivazione. (45) - [OSCURATO:PERSONA] 120/79 (Racc. 1980, pag. 731). (46) - Punto 11 della motivazione. (47) - [OSCURATO:PERSONA] 25/81 (Racc. 1982, pag. 1189). (48) - Pagg. 9 e 10. (49) - Francese antico. (50) - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [1970] AC 777, e Gissing/Gissing [1971] AC 886. (51) - Gli artt. 25 e 25A sono stati sostituiti dal [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] del 1984. (52) - Art. 25. (53) - Art. 25A, n. 1. (54) - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [1929] AC 601. (55) - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] [1978] Fam. 161. (56) - [OSCURATO:PERSONA] N_ 25: Report on [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], che ha portato alla stesura della legge del 1970; citato da S. Cretney, «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA], 1970, 662. (57) - Bromley, P.M., e Lowe, N.V., [OSCURATO:PERSONA], Londra, Butterworths, 1992, pag. 733. (58) - [OSCURATO:PERSONA] 29/76, LTU/Eurocontrol (Racc. 1976, pag. 1541). (59) - Citata alla nota 18. (60) - V. le conclusioni, pag. 1073. (61) - Punto 45. (62) - Actes et documents de la Treizième session, tomo II, [OSCURATO:PERSONA] property regimes, L'Aia, [OSCURATO:PERSONA] permanent de la conférence, 1978, pagg. 65-70. La suddetta sessione della Conferenza dell'Aia ha portato all'adozione della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali fra coniugi del 14 marzo 1978; il [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato alla stesura della [OSCURATO:PERSONA] summenzionata, ma non vi ha aderito. (63) - Citata alla nota 18. (64) - Punto 7 della motivazione. (65) - Punto 93 della relazione [OSCURATO:PERSONA], citato supra, al paragrafo 41. (66) - Citata alla nota 45. (67) - Pag. 736. (68) - V. la relazione [OSCURATO:PERSONA], pag. 53. Si noti che l'art. 10 della [OSCURATO:PERSONA] dell'Aia ha in sostanza la stessa portata del primo comma dell'art. 42.