CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22508/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carnovale;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], quale coerede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n.704/2021, pubblicata il 18 maggio 2021, notificata a mezzo PEC il10 giugno 2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 18 giugno 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto ilrigetto del ricorso; conclusioni ribadite nel corso dell’udienzapubblica;sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la controricorrente.1.– Con decreto ingiuntivo n. 68/2009 del 4 febbraio 2009,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] intimava il pagamento – a carico diAlessandro [OSCURATO:PERSONA] e a favore di [OSCURATO:PERSONA] – dellasomma di euro 11.375,00, in forza della fattura n. 40 del 29dicembre 2006 di euro 12.375,00, a titolo di saldo delcorrispettivo spettante per i lavori eseguiti sul fabbricato diproprietà del committente.Con atto di citazione notificato il 27 aprile 2009, AlessandroMazzitelli proponeva opposizione avverso l’emesso provvedimentomonitorio, sostenendo che la fattura posta a fondamentodell’azione intentata non costituiva documento comprovante undebito dell’opponente ed un corrispondente credito dell’opposto edeccependo, altresì, che la somma richiesta era stata a suo tempocorrisposta, in favore dell’appaltatore, come risultava dalla stessafattura, nella quale era riportata la dicitura “Eccovi fattura relativaall’acconto ricevuto per i lavori edili eseguiti presso il vostrofabbricato”, con l’ulteriore deduzione del mancato completamentodei lavori e della non esecuzione a regola d’arte.Numero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], quale titolaredell’omonima ditta individuale, il quale concludeva per il rigettodell’opposizione, in difetto di alcuna dimostrazione dell’avvenutosaldo del compenso spettante per l’appalto eseguito.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessa.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 924/2016,depositata il 3 maggio 2016, rigettava l’opposizione spiegata econfermava l’emesso decreto ingiuntivo.2.– Con atto di citazione notificato il 22 maggio 2017,[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la pronuncia diprime cure, lamentando: 1) la mancata disamina dell’eccezionesollevata dall’opponente circa l’avvenuta estinzione dell’interodebito indicato in fattura, come risultante dallo stesso documentocontabile posto a base del decreto ingiuntivo; 2) l’erroneavalorizzazione dell’assegno, privo di data, di euro 1.000,00, afirma del [OSCURATO:PERSONA] e all’ordine del Mastroianni, con dichiarazionedi ricevuta sottoscritta dal Mastroianni stesso e redatta in calcealla fotocopia dell’assegno medesimo; 3) l’errata qualificazionedella deduzione dell’opponente, circa l’esecuzione incompleta enon a regola d’arte dei lavori, quale eccezione di inadempimento.Si costituiva nel giudizio d’impugnazione GuglielmoMastroianni, il quale instava per l’inammissibilità dell’appello o,comunque, per il suo rigetto, in quanto infondato in fatto e indiritto.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diCatanzaro, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimentodell’appello e in riforma della pronuncia impugnata, revocava ildecreto ingiuntivo opposto, condannando l’appellato allaNumero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026refusione, in favore dell’appellante, delle spese di entrambi i gradidi giudizio.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la diciturariportata sulla fattura n. 40/2006, “Eccovi fattura relativaall’acconto ricevuto per i lavori edili eseguiti presso il vostrofabbricato”, proveniente dal Mastroianni, che pure l’avevasottoscritta ed indirizzata al [OSCURATO:PERSONA], si appalesava comequietanza di pagamento, dal momento che conteneva unadichiarazione proveniente dal creditore che la somma alla qualeera riferita la fattura, pari ad euro 12.375,00, era stata già inprecedenza versata dal debitore; b) che, in conseguenza, ildebitore opponente, odierno appellante, aveva pienamenteassolto all’onere probatorio sullo stesso gravante, dacché avevaprovveduto a dimostrare l’esistenza di una causa di estinzionedella fonte negoziale da cui aveva avuto origine l’obbligazionededotta in giudizio, sorta poiché il [OSCURATO:PERSONA] aveva commissionatoalla ditta Mastroianni i lavori di ristrutturazione della propriaabitazione; c) che, inoltre, nel giudizio di primo grado l’appellatonon aveva mai posto alcuna argomentazione istruttoria e giuridicacontrastante con l’avvenuto “quietanzamento” della fattura.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], qualetitolare dell’omonima ditta individuale.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], qualefiglia e “coerede” del defunto [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/20264.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– In via preliminare, si rileva che, a fronte del decesso –quale evento interruttivo non dichiarato – avvenuto nel corso delgiudizio d’appello in data 4 luglio 2019 della parte appellante cheha vinto la causa in sede di gravame, come da relativo certificatodi morte prodotto dalla controricorrente, il ricorso per cassazioneè stato notificato dal difensore della parte appellata soccombenteal procuratore della stessa parte deceduta.All’esito si è costituita la sola odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], quale figlia e “coerede” del defunto AlessandroMazzitelli.Inoltre, dallo stato di famiglia allegato al certificato di morterisulta che vi sono altri chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] segnatamente la moglie [OSCURATO:PERSONA] e gli altri figli EleonoraMazzitelli e [OSCURATO:PERSONA].Sicché dovrebbe essere integrato il contraddittorio neiconfronti degli ulteriori coeredi di [OSCURATO:PERSONA].Nondimeno, il rispetto del diritto fondamentale ad unaragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degliartt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti chesiano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra iquali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio didalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispettoNumero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie didifesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni diparità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinatoa produrre i suoi effetti.Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione primafacie infondato, come nella specie, per le ragioni che appresso siespongono, appare superfluo, pur potendone sussistere ipresupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazionedel contraddittorio, atteso che la concessione di esso sitradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamentodei termini per la definizione del giudizio di cassazione senzacomportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei dirittiprocessuali delle parti (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11825 del05/05/2025; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8980 del 15/05/2020; Sez. 2,Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018).2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2702, 2732 e 2733 c.c.,per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che la fatturaposta a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo fosse stataquietanzata dal creditore e che la stessa costituisse unaconfessione stragiudiziale verso il debitore dell’avvenutopagamento del saldo del compenso, nonostante la confessionefosse stata il frutto di un errore di fatto, in quanto il creditoreavrebbe inteso quietanzare solo l’acconto ricevuto di euro1.000,00, compreso nella somma di euro 12.375,00 riportatanella fattura.2.1.– Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026E tanto perché la censura, dietro l’apparente doglianza diviolazione di legge, tende ad ottenere un riesame ed una diversae più favorevole interpretazione del documento, che è statooggetto di un approfondito e motivato apprezzamento a cura dellaCorte d’appello.Al riguardo, la pronuncia impugnata si è attenuta alprincipio secondo cui la quietanza, il cui rilascio non è soggettoall'osservanza di forme particolari, può essere contenuta in unaqualsiasi scrittura che attesti univocamente l’adempimentodell’obbligazione, l’ammontare della somma pagata, nonché iltitolo per il quale il pagamento è avvenuto, purché essa provengadal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, solo in talmodo potendo rivestire l’efficacia probatoria privilegiata propriadella scrittura privata, a norma dell’art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 19034 del 11/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 22655del 31/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2298 del 19/03/1996; Sez.2, Sentenza n. 5919 del 26/05/1993; Sez. 3, Sentenza n. 503 del14/03/1962).In applicazione di tale principio, la Corte d’appello haacclarato l’esistenza nel documento di tutti gli elementi necessariad integrare la quietanza ai sensi degli artt. 1199 e 2702 c.c.,primo fra tutti la sottoscrizione del creditore, oltre all’indicazionedell’intero importo preteso nel ricorso monitorio.Segnatamente la pronuncia impugnata ha valorizzato ladicitura riportata nella fattura n. 40/2006, di cui l’ingiungente hapreteso il pagamento, dicitura del seguente tenore “Eccovi fatturarelativa all’acconto ricevuto”, intendendosi, con tale locuzione, cheNumero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026la fattura fosse quietanzata per il suo intero importo e non peruna sua quota.Né il ricorrente ha contestato, in questa sede, la violazionedei canoni interpretativi in ordine all’estensione (quantitativa)della quietanza.Quanto alla valenza confessoria della quietanza, si osservache non risulta, per un verso, che il creditore opposto abbia maidedotto la revoca della quietanza per errore di fatto, ai sensidell’art. 2732 c.c., nei gradi di merito e, per altro verso, che legeneriche dichiarazioni rese dal debitore in sede di interpello,neppure riportate testualmente nel ricorso ai finidell’autosufficienza, dimostrino validamente l’errore di fatto osmentiscano la valenza di quietanza del documento.Ed invero la quietanza, quale dichiarazione di scienza delcreditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevutopagamento, può essere superata dall’opposta confessionegiudiziale del debitore, che ammetta, nell’interrogatorio formale,di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento chel’art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova pertestimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15097 del 05/06/2025; Sez. 6-3,Ordinanza n. 19283 del 15/06/2022).Tuttavia, nella fattispecie, non emerge che il debitore abbiaaffermato di non avere pagato la fattura, ma solo di non averlamai vista e di non ricordare le modalità di pagamento della stessa.Inoltre, la quietanza può essere impugnata – analogamentea quanto avviene in base alla disciplina della «revoca» dellaconfessione – soltanto se il creditore dimostri, non solo la nonNumero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza alvero di questa dipende o dall’erronea rappresentazione opercezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della suavolontà, e non già invece dall’avere erroneamente confidatosull’avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modonon veritiero (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5945 del 28/02/2023;Sez. 2, Sentenza n. 4196 del 21/02/2014; Sez. 2, Sentenza n.26325 del 31/10/2008; Sez. 2, Sentenza n. 5459 del 03/06/1998;Sez. L, Sentenza n. 8229 del 07/10/1994).Conseguentemente, dovendo il dichiarante allegare eprovare anche il vizio d’origine della dichiarazione confessoria, alfine dell’invalidazione, non è sufficiente dedurre prove testimonialilimitatamente alla non rispondenza al vero del fatto confessato(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17716 del 25/08/2020; Sez. 2,Sentenza n. 26985 del 02/12/2013; Sez. 2, Sentenza n. 26970del 07/12/2005; Sez. L, Sentenza n. 15618 del 11/08/2004; Sez.2, Sentenza n. 3010 del 01/03/2002; Sez. 2, Sentenza n. 5459del 03/06/1998), ma è necessario dimostrare che, al momentodella confessione, il confitente versava in errore, provando lecircostanze che lo avevano indotto a ritenere che il fattoconfessato fosse vero (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9777 del12/05/2016).Sennonché una simile prova non è stata mai articolata e, afortiori, acquisita.3.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di fattidecisivi per il giudizio, per avere la Corte territoriale mancato divalutare: A) l’incasso, nell’anno 2007 (e precisamente il 19Numero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026novembre 2007), dell’assegno di euro 1.000,00 in accontodell’importo complessivo di cui alla fattura n. 40 del 29 dicembre2006, pagamento che non avrebbe avuto senso ove i lavoricommissionati fossero stati integralmente saldati, senza peraltroche il rilascio di tale assegno potesse riferirsi ad altri lavoricommissionati, in ragione del rimando ai lavori eseguiti presso ilfabbricato emarginato; B) la condotta tenuta dal debitore, cheavrebbe omesso di rispondere alle lettere di messa in mora inviatedall’appaltatore.3.1.– Il motivo è infondato.Infatti, il pagamento successivo all’emissione della fatturaquietanzata attraverso l’emissione di un titolo astratto, qualel’assegno bancario richiamato, non è affatto indicativo dellacausale per la quale esso è stato rilasciato e successivamenteincassato.Né il debitore ha dedotto che esso si riferisse al pagamentodei lavori per cui è causa.Ora, avrebbe dovuto essere il creditore, a fronte dellacontestazione del debitore, a dimostrare che il pagamentoeffettuato a mezzo assegno bancario (titolo astratto) fosseascrivibile alla causale dell’acconto sui lavori commissionati di cuialla fattura emarginata.Nella fattispecie, infatti, è stato il creditore ingiungente adedurre che il pagamento di cui all’assegno si riferisse all’accontosul corrispettivo dell’appalto commissionato, sicché avrebbedovuto essere lo stesso deducente a dimostrare tale imputazionein collegamento con il titolo cartolare evocato (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 27247 del 25/09/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n.Numero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/202615708 del 04/06/2021; Sez. 6-1, Ordinanza n. 26275 del06/11/2017).Contrariamente a quanto avviene allorché sia il debitore anegare, in tutto o in parte, la persistenza dell’obbligazione di cui siinvoca l’adempimento sulla scorta dell’asserito pagamentomediante assegno o cambiale (ipotesi in cui dovrà essere ildebitore medesimo a dimostrare che quel titolo cartolare astrattosi riferisse proprio al sotteso rapporto causale di cui si rivendical’estinzione totale o parziale), nel caso di specie, l’utilizzazione deltitolo è stata prospettata dal creditore ai fini di dimostrare (qualefatto costitutivo) l’esistenza di un credito residuo relativoall’appalto, sicché tale parte avrebbe dovuto dimostrare, asostegno della sua tesi, che il pagamento mediante assegno fossericonducibile alla causale da esso stesso dedotta (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 16312 del 12/06/2024).Al contempo, la condotta inerte del debitore, successivaall’invio delle diffide di pagamento, non integra un accadimentodecisivo, poiché non dimostra di per sé, ed in modo univoco,l’omesso pagamento della fattura.Si tratta, per converso, di un contegno “neutro”.4.– Con il terzo motivo il ricorrente prospetta l’ingiustacondanna alle spese del doppio grado del giudizio, per avere laCorte distrettuale condannato l’appellato, odierno ricorrente, allarefusione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio,“dopo aver già subito l’umiliazione del mancato riconoscimento delsuo credito legittimamente vantato”, potendosi al più disporre unacompensazione delle spese legali, tant’è che la sua soccombenzaNumero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026sarebbe stata solo parziale, a fronte della eccepita difformità deilavori non comprovata.Obietta l’istante che anche la quantificazione di dette spesesarebbe stata eccessiva.4.1.– Il motivo è inammissibile.Infatti, in tema di condanna alle spese processuali, ilprincipio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto laparte interamente vittoriosa non può essere condannata –nemmeno in minima parte – al pagamento delle stesse.Ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione èlimitato all’accertamento della mancata violazione di dettoprincipio, esulandovi sia la valutazione dell’opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca, quanto in quella di concorso con altrigiusti motivi), sia la relativa quantificazione, ove quest’ultima nonecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabellevigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale delgiudice di merito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9860 del15/04/2025; Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017; Sez. 3,Sentenza n. 25270 del 01/12/2009; Sez. 1, Sentenza n. 17145del 22/07/2009; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008).Ebbene nessuna deduzione specifica vi è stata in ordine alsuperamento dei limiti massimi dei parametri vigenti rispetto alloscaglione di riferimento entro cui si iscriveva il valore della causadi specie.5.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.Numero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione avantaggio del difensore della controricorrente che ne ha fattoistanza, quale antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio dicassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVAe CPA come per legge, con distrazione a vantaggio del suodifensore.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 18 giugno 2026.Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoNumero registro generale 23243/2021Numero sezionale 1607/2026Numero di raccolta generale 22508/2026Data pubblicazione 30/06/2026La PresidenteMilena Falaschi