CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 26928/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 1° giugno - 15 dicembre 2023 il Tribunale di Frosinone, decidendo sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Frosinone del 3 maggio 2023, avente ad oggetto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Supino al Bonardo. 2. Nell'interesse del Bonardo è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, rilevando che il Tribunale aveva fatto riferimento: a) a tabulati telefonici - che, tuttavia, non erano presenti tra gli atti di indagine - per concludere nel senso che il telefono mobile del Bonardo - che a Supino risiede - non aveva mai agganciato le celle a servizio del Comune di Supino; b) alla mancata registrazione nei tabulati Telepass del passaggio della vettura del Bonardo al casello di Ferentino, laddove dagli atti di indagine emergeva che il veicolo del Bonardo non era dotato di Telepass. Si osserva, inoltre: a) che neppure erano presenti negli atti di indagine i voucher ai quali faceva riferimento il decreto di sequestro; b) che la dichiarazione resa dal Bonardo aveva c:arattere neutro, avendo ad oggetto solo la volontà di proseguire l'attività; c) che in un paese di cinquemila abitanti i dipendenti comunali hanno conoscenza della realtà, talché la dichiarazione sarebbe inidonea a dispiegare alcuna efficacia ingannatoria. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché memoria nell'interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, dal momento che i vizi motivazionali lamentati non hanno carattere di decisività. Infatti la ratio decidendi del provvedimento impugnato si coglie nel dato, non oggetto di alcuna specifica contestazione, che nel Comune di Supino il ricorrente non dispone di locali effettivamente adibiti o attrezzati ad autorimessa. Le considerazioni dedicate dal Tribunale al rientro o non a Supino del Bonardo o al tracciamento a mezzo telepass del suo veicolo, in definitiva, possono essere eliminate dall'apparato argomentativo senza che venga meno il profilo, direttamente connesso all'art. 11 della I. 21 del 1991, dell'inesistenza di una rimessa nel Comune autorizzante. Coerentemente a tali indicazioni, questa Corte ha già deciso nel senso che è legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di vetture con conducente (N.C.C.) per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata (artt. 48 e 480 cod. pen.) ove non sia veritiera l'attestazione del richiedente di disporre dell'effettiva sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio dell'ente autorizzante, avendo egli inteso operare sin dall'inizio in un diverso ambito territoriale (Sez. 5, n. 31851 del 06/10/2020, Leonardi, Rv. 279830 - 01). Del tutto congetturale è poi il rilievo secondo il quale non potrebbe darsi induzione in errore per i dipendenti di un Comune di cinquemila abitanti che, per ciò solo, dovrebbero essere personalmente al corrente di ogni circostanza di rilievo per la vita amministrativa. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del