CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 43291/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], intervenuto ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - v. l'art. 7, commi 1 e 2, d. I. 23 luglio 2021, n. 105, conv. con modif. dalla I. 16 settembre 2021, n. 126 -, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna, pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Spoleto, di [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla Polizia di Stato in forza al [OSCURATO:PERSONA] stradale di Todi, per i delitti, commessi in continuazione, di cui all'art. 72, comma 3, I. n. 121 del 1981, per avere in più occasioni interrotto il servizio di vigilanza stradale, che gli era stato comandato, facendo rientro in Caserma e mascherando dietro false comunicazioni radio la sua posizione lungo l'itinerario previsto, in Todi dall'i ottobre al 18 dicembre 2012. Contestualmente ha assolto l'imputato da altri addebiti, di falso ideologico e di truffa aggravata, e quindi ha rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione. 1.1. Le condotte di anticipato rientro in caserma non sono state contestate in fatto e il tema posto dalla difesa con i motivi di appello ha riguardato la sussistenza di giustificazioni di quelle condotte. Benché risulti che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto l'ordine di completare entro il 6 ottobre 2013 i rapporti di servizio relativi a incidenti stradali oggetto di interventi nel corso di pregressi servizi esterni, egli non era comunque stato autorizzato a rientrare in caserma prima della fine del turno di servizio e ben avrebbe potuto completare i rapporti di servizio nelle ore in cui era esentato dai turni. È pur vero che nei primi giorni di ottobre l'imputato aveva molti turni ma risulta che avesse anche alcune ore libere che avrebbe potuto imputare a tal fine. Peraltro, non vi è prova certa del momento in cui il Comandante gli avesse impartito l'ordine di compilare i rapporti entro il termine indicato. Non può quindi affermarsi che la condotta fosse scriminata dall'adempimento di un dovere, non potendo l'imputato decidere di completare i rapporti anziché svolgere il turno di pattuglia fuori della sede di distaccamento. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. È errata l'affermazione che il ricorrente non fosse autorizzato a rientrare in caserma prima della fine del turno di servizio anche se doveva, entro il giorno 6 ottobre, redigere i rapporti di servizio relativi a incidenti stradali oggetto di interventi nel corso di pregressi servizi esterni. Non avrebbe infatti potuto completare i rapporti di servizio quando era esente dal turno perché per espressa previsione normativa il dipendente della Polizia di Stato non può, esente dai turni, rientrare spontaneamente in caserma per compiere alcunché, nemmeno per completare A eventuali rapporti di servizio. Se avesse fatto quanto affermato in sentenza, il ricorrente avrebbe agito con insubordinazione, non avendo ricevuto un comando e avrebbe violato un ordine di servizio e commesso una grave infrazione del Regolamento. V'è poi da considerare che per l'integrazione del delitto di interruzione di servizio la condotta deve essere apprezzata non in senso assoluto ma in relazione alla possibilità di incidere sull'esigenza del servizio, evento che nel caso in esame non si è verificato. Anzi, proprio nel periodo di riferimento, il ricorrente fu richiesto dello svolgimento di compiti aggiuntivi e fu impiegato in turni di "straordinario programmato". 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] impartì al ricorrente l'ordine di portare a termine i rapporti di servizio relativi agli incidenti rilevati con brevissimo preavviso e con tempi assai ristretti perché la comunicazione del trasferimento del ricorrente fu fatta pochissimi giorni prima della sua attuazione e comunque dopo la rilevazione dell'ultimo incidente e prima del 1° ottobre 2013. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il ricorrente non intese interrompere il servizio né turbarne il regolare svolgimento. Con il comportamento tenuto non si è reso inosservante delle disposizioni impartitegli, ma si è attenuto ai doveri di diligenza. L'ordine ricevuto in vista del suo trasferimento era legittimo e non aveva ragione per disattenderlo, dopo aver 4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 5. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono. 2. La Corte di appello ha premesso alle argomentazioni di rigetto dell'impugnazione che la ricostruzione dei fatti, della materialità dei fatti quanto all'addebito di interruzione di pubblico servizio, non è controversa. La difesa non ha contestato che l'imputato, unitamente ad altri, effettuò anticipati rientri in caserma durante l'espletamento di servizi di pattuglia sul territorio, ma, come del resto prospettato con i motivi di ricorso, ha opposto l'esistenza di giustificazioni a siffatto comportamento. La tesi difensiva, riproduttiva sostanzialmente delle doglianze di appello, è che l'imputato fosse autorizzato agli anticipati rientri per poter redigere i rapporti relativi ad alcuni incidenti stradali. Sul punto, però, la sentenza impugnata ha chiarito che, secondo quanto riferito dal Comandante del distaccamento della Polizia stradale di Todi, l'imputato era sì tenuto alla redazione dei rapporti, ma all'incombente avrebbe dovuto attendere "salvaguardando ...la vigilanza stradale e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di servizio" (fl. 10). La necessità di servizio di redigere alcuni rapporti non poteva esimere l'imputato dall'espletamento regolare e completo del servizio di pattuglia; e, come affermato nella sentenza impugnata, non era in sua facoltà "decidere di completare i precedenti rapporti anziché svolgere il turno di pattuglia fuori della sede del distaccamento" (fl. 10). 2.1. L'obiezione di ricorso, per la quale non può affermarsi, secondo la disciplina regolamentare, che l'imputato fosse libero di redigere i rapporti durante il tempo in cui non era inserito nei turni di servizi 9 non coglie nel segno. E ciò perché è già sul piano logico insostenibile che le previsioni regolamentari del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, possano essere lette e interpretate nel senso propugnato dal ricorso, ossia che il dipendente della Polizia di Stato, per adempiere un dovere di ufficio - nella specie redigere alcuni rapporti relativi a incidenti stradali per i quali aveva solto in precedenza gli accertamenti sui luoghi - sia non solo abilitato ma addirittura costretto ad interrompere altri servizi di istituto perché, ancora una volta per dovere di ufficio, non potrebbe svolgere mansioni del servizio nei periodi in cui non è inserito nelle programmazione dei turni. Le disposizioni regolamentari, sì come trascritte in ricorso, affermano per il vero tutt'altro, e in specie l'articolo 8 del menzionato d.P.R., dalla rubrica "esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive", prescrive che l'appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impa'rtiti dal superiore e ad uniformarsi nell'espletamento dei computi assegnati alle direttive dalli stesso ricevute...". La direttiva che l'imputato ebbe nei giorni in cui fu comandato di servizio di pattuglia non era di certo, sì come chiaramente affermato in sentenza, nel senso di interrompere il servizio o di cumulare, a suo arbitrio, l'espletamento di più incombenti privilegiando l'esecuzione di un compito all'osservanza di un ordine. A voler seguire l'impostazione di ricorso dovrebbe obiettarsi che l'imputato, ricevuti gli ordini per i servizi di pattuglia esterna, avrebbe dovuto chiedere che fossero modulati diversamente, in modo da renderli compatibili con la necessità di redigere i rapporti circa gli incidenti stradali, e non certo sentirsi autorizzato a interrompere i servizi di pattuglia senza curarsi che fossero i suoi dirigenti, quelli che il comando di pattuglia avevano impartito, a valutare la fattibilità di questa sovrapposizione di incombenti. 3. Per le ragioni appena esposte è parimenti manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Non è di alcun rilievo, nella prospettiva prima delineata, se la comunicazione del trasferimento ad altro ufficio fu fatta a ridosso dell'esecuzione dello stesso. Per quanto breve possa essere stato il tempo, ogni soluzione organizzativa avrebbe dovuto essere sollecitata a chi i servizi predisponeva, e non essere rimessa all'arbitrio dell'operatore comandato. 4. Manifestamente infondato e generico è infine il terzo motivo con cui si contesta la sentenza impugnata in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. Proprio in linea con la tesi di ricorso deve ritenersi che il rientro anticipato in caserma rispetto al programma di servizio imposto fu condotta consapevole e voluta. Altro discorso è che il movente che spinse a tenere questa condotta, consapevole e volontaria, fu - sempre assumendo in premessa la tesi di ricorso - la volontà di adempiere altro compiuto di ufficio; quel che è ricostruito con certezza probatoria è che l'interruzione del servizio di pattuglia fu conseguenza di una scelta deliberata, ora giustificata con argomenti della cui inconsistenza si è prima detto. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali