CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 32164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni aggravate da uso di arma. Tenuto conto che avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, dolendosi per il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e delle generiche. Osservato che l'attenuante di cui al'art 62 nr 2 cp è stata giustificata - diversamente da quanto dedotto - con motivazione corretta ed esente da illogicità, tantomeno manifesta, facendo riferimento alla notevole sproporzione tra il comportamento della persona offesa e la condotta molto violenta dell'imputato, realizzata con un coltello, significativa di un porposito vendicativo e non di uno stato d'ira. Rilevato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo fatto riferimento correttamente i Giudici di merito alle gravi modalità della condotta, è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 21.4.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA],apjp.r> D E I) OSI