CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 19932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione - ai sensi dell'art. 461, ultimo comma, cod. proc. pen. - contro l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile, per tardività, la dichiarazione di opposizione al decreto penale emesso nei suoi confronti in data 20 aprile 2020. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari avrebbe erroneamente ritenuto che la notificazione del decreto penale si sia perfezionata mediante consegna dell'atto a mani proprie del destinatario il 25 ottobre 2022 (martedì), con la conseguenza che il deposito dell'opposizione, in data 11 novembre 2022 (venerdì), sarebbe tardivo perché avvenuto oltre il termine di quindici giorni fissato dall'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. Il ricorrente osserva che non l'atto, bensì l'avviso del deposito dell'atto nella casa comunale è stato notificato all'imputato, mediante consegna ad un suo delegato, presso l'ufficio postale, sicché la conoscenza personale dell'atto dovrebbe farsi risalire esclusivamente al successivo ritiro, da parte dell'imputato personalmente, del plico che lo conteneva: incombente avvenuto, presso la casa comunale di Bari, in data 8 novembre 2022. 3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile. Risulta dagli stessi atti allegati in copia all'impugnazione che l'ufficiale giudiziario, dopo due infruttuosi accessi al domicilio del ricorrente il 15 e il 17 ottobre 2022 (per completezza va osservato che, nel frattempo, era avvenuta in data 12 ottobre 2022 la notificazione dell'atto all'allora difensore di ufficio dell'imputato), il giorno seguente ha provveduto alla notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., depositando lo stesso presso gli uffici comunali e dando avviso di tale deposito all'interessato mediante lettera raccomandata. L'avviso di ricevimento di tale raccomandata è stato siglato da persona, la cui firma non è leggibile, qualificata dall'ufficiale postale come "addetto alla casa", in data 25 ottobre 2022.Pur essendo corretta l'osservazione del ricorrente secondo la quale non vi è stata, il 25 ottobre, una notificazione "a mani proprie", nondimeno è in tale data che deve ritenersi perfezionata la notificazione dell'atto nei confronti dell'imputato. Dispone, infatti, l'art. 157, comma 8, cit., che «l'ufficiale giudiziario dà... comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito [dell'atto presso la casa comunale] a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata», e non invece dalla cosiddetta compiuta giacenza che riguarda la notificazione a mezzo del servizio postale prevista dall'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. Sez. 6, n. 21352 del 18/06/2020, P., Rv. 279285). Ed il ricevimento della raccomandata è certamente avvenuto in maniera corretta allorché essa sia stata ritirata da un "addetto alla casa", come è stata descritta dall'ufficiale postale la persona che ha ritirato il plico; persona, in ogni caso, che lo stesso ricorrente dà atto, nel ricorso, di aver delegato al ritiro. Potrebbe invece darsi rilievo al momento del materiale ritiro dell'atto presso la casa comunale, come chiesto dal ricorrente, solo nel caso in cui la raccomandata non fosse mai stata ricevuta. Nello specifico, dunque, il termine di quindici giorni per proporre l'opposizione, quale effetto della notificazione (a norma dell'art. 461, comma 1, cod. proc. pen.), ha iniziato il suo decorso dal 25 ottobre 2022, data del ritiro, da parte di soggetto delegato dal destinatario, della raccomandata contenente l'avviso che l'atto si trovava depositato presso la casa comunale, ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen. 5. L'opposizione era dunque certamente tardiva, mentre le questioni relative alla effettiva mancata conoscenza del provvedimento (nonostante la delega asseritamente conferita a chi ha ritirato la raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto) potrebbero eventualmente assumere rilievo per il tramite di una richiesta di restituzione nel termine, ovviamente con le forme ed entro i tempi indicati dall'art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla Cassa delle Ammende. 3 A P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo