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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 22313/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5015/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in atti, con eletto domicilio in Roma, pre s so il suo studio , via Marziale n. 47; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza n. 1782/2021 pubblicata in data 6/09/2021 del Tribunale di Cosenza; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa Oggetto:Opposizione decreto ingiuntivo – Inesatto adempimento prestazione professionale– restituzione somma .

C.C. 28.02.2023 r.g.n. 5015/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

1. [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva con decreto monitorio a [OSCURATO:PERSONA] di restituire Euro 3000,00 corrispostile a titolo di corrispettivo per contratto di opera professionale per prestazioni odontoiatriche non esattamente adempiuto.

Il decreto veniva opposto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di Pace di Acri:costituitosi l’opposto, il Giudice di pace rigettava l’opposizione.

2. La decisionedi prime cure veniva appellata da [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale di Cosenza,respinto l’appello , revocò il decreto ingiuntivo - per insussistenza dei presupposti trattandosi di domanda di risoluzione del contratto e non trattandosi di credito certo, liquido e esigibile- e condannò l’appellante alla restituzione dell’importo di Euro 3000,00, oltre interessi legali, essendo provato l’accertato inadempimento.

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad unico complesso motivoe illustrato da memoria.

Sebbene intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Rileva il Collegio che, come peraltro espressamente rappresentato dalla parte ricorrente,il ricorso è sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si qualifica difensore della parte ricorrente “giusta procura conferitagli sin dal primo grado del presente giudizio e valida per ogni grado del medesimo”.

La procura per il ricorso per cassazione, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha carattere speciale ed è valida solo se conferita con specifico riferimento alla fase di legittimità e in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa.

È pertanto inidonea allo scopo e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso la procura apposta in margine o in calce dell’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i C.C. 28.02.2023 r.g.n. 5015/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi gradi e le fasi del giudizio (v.,ex multis, Cass., sez. un., 13/07/2000, n. 488; Cass. 30/07/2012, 13558 e Cass., ord., 27/08/2020, n. 17901), come nel caso di specie, in cui risulta, come già, detto conferita nel primo grado di giudizio e reca espressamente la data del 25.5.2018, chiaramente anteriore alla data di pubblicazione della sentenza impugnata in questa sede 1.1.Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2.Per mera completezza si evidenzia che, comunque, ove scrutinabile, l’esito del ricorso non sarebbe stato diverso, in base alle ragioni appresso indicate. 2.1.Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116, cpc 1176,1218 e 1453 c.c. 2.2.Il motivo di ricorso sarebbe inammissibile.

Anzitutto esso sarebbe inammissibile i n quanto , anche se formalmente lamenta un vizio di violazione di numerose norme processuali e sostanziali, nella sostanza,tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, del resto, ha deciso dando ampiamente conto sulla base degli atti e dell’istruzione compiuta sulle ragioni per le quali non ritenuto provatal’opposizione proposta dalla odierna ricorrente nei confronti del titolo monitorio(Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499).

LaCorte di appello ha ritenuto che in merito alle « contestazioni afferenti i presupposti legittimanti l’emissione del decreto ingiuntivo opposto (accolte per le ragioni sopra esposte),non è stata fornita alcuna argomentazione volta a superare nel merito l’accertato inadempimento, avendo parte appellante omesso di allegare la sussistenza di fatti idonei a contrastare le ragioni della pronuncia appellata» (pag. 3 della sentenza impugnata).

Nello specifico, inoltre, la ricorrente non ha neppure assolto al requisito imposto dall'art. 366, n. 6, c.p.c. che prescrive la specificazione della sede processuale (del dove, come e quando ) avrebbe validamente richiesto C.C. 28.02.2023 r.g.n. 5015/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi l’accertamento peritale allo scopo di stabilire l’esistenza o meno della propria responsabilità professionale.

Nel caso in esame, la ricorrente apoditticamente ha richiamato la necessità dell’esperimento di un elaborato peritale , senza neppure allega re con precisione, il tempo e il co ntenuto della richiesta e dare conto delle deduzioni di controparte in proposito e della decisione del giudicante al riguardo, con conseguente inammissibilità delle censure, anche sotto tale profilo. 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibil e .

Nulla si dispone in ordine alle spese,tenuto conto che l’intimato non ha ritenuto di svolgere difesenel giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5015/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in atti, con eletto domicilio in Roma, pre s so il suo studio , via Marziale n. 47; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza n. 1782/2021 pubblicata in data 6/09/2021 del Tribunale di Cosenza; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa Oggetto:Opposizione decreto ingiuntivo – Inesatto adempimento prestazione professionale– restituzione somma . C.C. 28.02.2023 r.g.n. 5015/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1. [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva con decreto monitorio a [OSCURATO:PERSONA] di restituire Euro 3000,00 corrispostile a titolo di corrispettivo per contratto di opera professionale per prestazioni odontoiatriche non esattamente adempiuto. Il decreto veniva opposto da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Giudice di Pace di Acri:costituitosi l’opposto, il Giudice di pace rigettava l’opposizione. 2. La decisionedi prime cure veniva appellata da [OSCURATO:PERSONA], e il Tribunale di Cosenza,respinto l’appello , revocò il decreto ingiuntivo - per insussistenza dei presupposti trattandosi di domanda di risoluzione del contratto e non trattandosi di credito certo, liquido e esigibile- e condannò l’appellante alla restituzione dell’importo di Euro 3000,00, oltre interessi legali, essendo provato l’accertato inadempimento. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato ad unico complesso motivoe illustrato da memoria. Sebbene intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Rileva il Collegio che, come peraltro espressamente rappresentato dalla parte ricorrente,il ricorso è sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] che si qualifica difensore della parte ricorrente “giusta procura conferitagli sin dal primo grado del presente giudizio e valida per ogni grado del medesimo”. La procura per il ricorso per cassazione, secondo quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ha carattere speciale ed è valida solo se conferita con specifico riferimento alla fase di legittimità e in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l’esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo la riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. È pertanto inidonea allo scopo e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso la procura apposta in margine o in calce dell’atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i C.C. 28.02.2023 r.g.n. 5015/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi gradi e le fasi del giudizio (v.,ex multis, Cass., sez. un., 13/07/2000, n. 488; Cass. 30/07/2012, 13558 e Cass., ord., 27/08/2020, n. 17901), come nel caso di specie, in cui risulta, come già, detto conferita nel primo grado di giudizio e reca espressamente la data del 25.5.2018, chiaramente anteriore alla data di pubblicazione della sentenza impugnata in questa sede 1.1.Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 2.Per mera completezza si evidenzia che, comunque, ove scrutinabile, l’esito del ricorso non sarebbe stato diverso, in base alle ragioni appresso indicate. 2.1.Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 115 e 116, cpc 1176,1218 e 1453 c.c. 2.2.Il motivo di ricorso sarebbe inammissibile. Anzitutto esso sarebbe inammissibile i n quanto , anche se formalmente lamenta un vizio di violazione di numerose norme processuali e sostanziali, nella sostanza,tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di appello che, del resto, ha deciso dando ampiamente conto sulla base degli atti e dell’istruzione compiuta sulle ragioni per le quali non ritenuto provatal’opposizione proposta dalla odierna ricorrente nei confronti del titolo monitorio(Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499). LaCorte di appello ha ritenuto che in merito alle « contestazioni afferenti i presupposti legittimanti l’emissione del decreto ingiuntivo opposto (accolte per le ragioni sopra esposte),non è stata fornita alcuna argomentazione volta a superare nel merito l’accertato inadempimento, avendo parte appellante omesso di allegare la sussistenza di fatti idonei a contrastare le ragioni della pronuncia appellata» (pag. 3 della sentenza impugnata). Nello specifico, inoltre, la ricorrente non ha neppure assolto al requisito imposto dall'art. 366, n. 6, c.p.c. che prescrive la specificazione della sede processuale (del dove, come e quando ) avrebbe validamente richiesto C.C. 28.02.2023 r.g.n. 5015/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l’accertamento peritale allo scopo di stabilire l’esistenza o meno della propria responsabilità professionale. Nel caso in esame, la ricorrente apoditticamente ha richiamato la necessità dell’esperimento di un elaborato peritale , senza neppure allega re con precisione, il tempo e il co ntenuto della richiesta e dare conto delle deduzioni di controparte in proposito e della decisione del giudicante al riguardo, con conseguente inammissibilità delle censure, anche sotto tale profilo. 2.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibil e . Nulla si dispone in ordine alle spese,tenuto conto che l’intimato non ha ritenuto di svolgere difesenel giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13,
Decreto Cassazione n. 22313/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris