Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 43035/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata nelle Filippine il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano dello scorso 30 marzo, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari.

In due motivi, la sua difesa denuncia: /) la nullità della sentenza impugnata, per l'omessa citazione dell'imputata per il dibattimento d'appello, essendole stato notificato il relativo decreto presso il difensore, erroneamente indicato come domiciliatario, e comunque per essersi tale dibattimento tenuto in sua assenza, nonostante la sua condizione di detenzione in carcere per altra causa, nota alla Corte territoriale; II) il vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, per non essere stata la pena contenuta nel minimo edittale e per essere stata tenuta in considerazione la recidiva.

2. Hanno formulato conclusioni scritte il Procuratore generale e la difesa ricorrente, concludendo entrambi per l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza dev'essere perciò annullata, con restituzione degli atti alla Corte d'appello, per la rinnovazione del giudizio.

2. La verifica degli atti processuali, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura procedurale della questione devolutagli, ha dato riscontro dell'avvenuta notificazione all'imputata dell'atto introduttivo del giudizio di appello presso lo studio del suo difensore, erroneamente considerato quale suo domiciliatario.

Senonché, tale avvocato, nominato d'ufficio all'atto della identificazione dell'Aquino ad opera della polizia giudiziaria, aveva negato il proprio assenso alla domiciliazione, necessario ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., perché quell'indicazione sia efficace, e dunque ella aveva eletto domicilio presso la propria abitazione.

L'erroneità di tale notificazione si traduce nella nullità della stessa, a norma dell'art. 171, lett. d), cod. proc. pen., che, avendo precluso la rituale vocatio in iudicium dell'imputata, dev'essere equiparata all'omessa citazione della stessa, in quanto le ha impedito di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028, in motivazione; Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402; Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425, con specifico riferimento alla notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio anziché presso il domicilio eletto dall'imputato, poiché, qualora l'imputato sia assistito d'ufficio, non può neppure presumersi che abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia).

3. Quanto rilevato assorbe l'ulteriore eccezione di nullità della sentenza, conseguente all'omessa partecipazione dell'imputata al processo d'appello, nonostante la sua restrizione in carcere per altra causa fosse nota al giudice procedente.

3.1. Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, muovendo da una puntuale ricostruzione del quadro normativo interno e convenzionale, hanno specificato che l'assenza dell'imputato può costituire chiara espressione dell'abdicazione al suo diritto di partecipare al processo solo ove non risulti in alcun modo l'esistenza di un suo impedimento ed essa, di conseguenza, possa essere ricondotta univocamente ad una sua libera rinuncia a comparire: condizione, questa, che invece non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede abbia conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a causa della limitazione della sua libertà personale e non sia stata da questi manifestata, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare.

Ne discende che, in tal caso, al giudice procedente incombe l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato medesimo non rinunciante.

Infatti, una specifica manifestazione d'interesse in tal senso, da parte di costui, benché sicuramente possibile, non è imposta dalla legge, la quale non pone a carico dell'imputato alcun onere di attivarsi presso il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto.

3.2. Nel caso specifico, è indiscutibile che la Corte d'appello fosse a conoscenza della detenzione per altra causa della Aquino e, sebbene sia presente in atti una missiva inviata dalla cancelleria all'istituto di detenzione con la quale si revocava la traduzione dell'imputata, non si rinviene tuttavia traccia né di un precedente ordine di traduzione né di un'eventuale rinuncia di costei a partecipare al giudizio.

Non può dunque reputarsi accertato per tabulas che la Corte d'appello abbia assolto al proprio obbligo di rimuovere l'impedimento dell'imputata, ordinandone la traduzione o l'allestimento di un collegamento audiovisivo da remoto od ancora, se ciò non fosse stato possibile, rinviando l'udienza e dandole avviso.

Anche sotto questo profilo, dunque, si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile (Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836), che rende necessaria la rinnovazione del giudizio.

5. La nullità della sentenza per un vizio dell'instaurazione del contraddittorio investe tutte le relative statuizioni, rimanendo perciò assorbito il secondo motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata nelle Filippine il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le richieste del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano dello scorso 30 marzo, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari. In due motivi, la sua difesa denuncia: /) la nullità della sentenza impugnata, per l'omessa citazione dell'imputata per il dibattimento d'appello, essendole stato notificato il relativo decreto presso il difensore, erroneamente indicato come domiciliatario, e comunque per essersi tale dibattimento tenuto in sua assenza, nonostante la sua condizione di detenzione in carcere per altra causa, nota alla Corte territoriale; II) il vizio della motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, per non essere stata la pena contenuta nel minimo edittale e per essere stata tenuta in considerazione la recidiva. 2. Hanno formulato conclusioni scritte il Procuratore generale e la difesa ricorrente, concludendo entrambi per l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza dev'essere perciò annullata, con restituzione degli atti alla Corte d'appello, per la rinnovazione del giudizio. 2. La verifica degli atti processuali, consentita al giudice di legittimità in ragione della natura procedurale della questione devolutagli, ha dato riscontro dell'avvenuta notificazione all'imputata dell'atto introduttivo del giudizio di appello presso lo studio del suo difensore, erroneamente considerato quale suo domiciliatario. Senonché, tale avvocato, nominato d'ufficio all'atto della identificazione dell'Aquino ad opera della polizia giudiziaria, aveva negato il proprio assenso alla domiciliazione, necessario ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., perché quell'indicazione sia efficace, e dunque ella aveva eletto domicilio presso la propria abitazione. L'erroneità di tale notificazione si traduce nella nullità della stessa, a norma dell'art. 171, lett. d), cod. proc. pen., che, avendo precluso la rituale vocatio in iudicium dell'imputata, dev'essere equiparata all'omessa citazione della stessa, in quanto le ha impedito di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028, in motivazione; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402; Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425, con specifico riferimento alla notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita presso il difensore d'ufficio anziché presso il domicilio eletto dall'imputato, poiché, qualora l'imputato sia assistito d'ufficio, non può neppure presumersi che abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo lega al difensore, come invece affermato nel diverso caso in cui la notifica sia stata effettuata presso il difensore nominato di fiducia). 3. Quanto rilevato assorbe l'ulteriore eccezione di nullità della sentenza, conseguente all'omessa partecipazione dell'imputata al processo d'appello, nonostante la sua restrizione in carcere per altra causa fosse nota al giudice procedente. 3.1. Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, muovendo da una puntuale ricostruzione del quadro normativo interno e convenzionale, hanno specificato che l'assenza dell'imputato può costituire chiara espressione dell'abdicazione al suo diritto di partecipare al processo solo ove non risulti in alcun modo l'esistenza di un suo impedimento ed essa, di conseguenza, possa essere ricondotta univocamente ad una sua libera rinuncia a comparire: condizione, questa, che invece non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede abbia conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a causa della limitazione della sua libertà personale e non sia stata da questi manifestata, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. Ne discende che, in tal caso, al giudice procedente incombe l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato medesimo non rinunciante. Infatti, una specifica manifestazione d'interesse in tal senso, da parte di costui, benché sicuramente possibile, non è imposta dalla legge, la quale non pone a carico dell'imputato alcun onere di attivarsi presso il giudice della cautela o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto. 3.2. Nel caso specifico, è indiscutibile che la Corte d'appello fosse a conoscenza della detenzione per altra causa della Aquino e, sebbene sia presente in atti una missiva inviata dalla cancelleria all'istituto di detenzione con la quale si revocava la traduzione dell'imputata, non si rinviene tuttavia traccia né di un precedente ordine di traduzione né di un'eventuale rinuncia di costei a partecipare al giudizio. Non può dunque reputarsi accertato per tabulas che la Corte d'appello abbia assolto al proprio obbligo di rimuovere l'impedimento dell'imputata, ordinandone la traduzione o l'allestimento di un collegamento audiovisivo da remoto od ancora, se ciò non fosse stato possibile, rinviando l'udienza e dandole avviso. Anche sotto questo profilo, dunque, si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836), che rende necessaria la rinnovazione del giudizio. 5. La nullità della sentenza per un vizio dell'instaurazione del contraddittorio investe tutte le relative statuizioni, rimanendo perciò assorbito il secondo motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello
Decreto Cassazione n. 43035/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris