CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2021
Cassazione n. 17816/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate Riscossione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roman.2332/2021 depositata il 04/05/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 30802/2021Numero sezionale 1467/2026Numero di raccolta generale 17816/2026Data pubblicazione 04/06/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della sola Agenziadelle entrate che ha svolto attività difensiva delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 03/06/2026Rosanna Angarano