CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/06/1983 avverso l'ordinanza del 30/05/2022 del TRIB. LIBERTA di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal Pubblico ministero, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di furto di motoveicoli a lui provvisoriamente contestati (commessi in Positano e Praiano nel luglio 2020). Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria in ordine a tutti gli episodi di furto di vari motoveicoli, sulla scorta della visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Maiori e dell'esame delle celle telefoniche, da cui emergeva che il motociclo in uso all'indagato era transitato da Napoli verso le località della [OSCURATO:PERSONA] ove erano avvenuti i furti e poi di nuovo verso Napoli, unitamente ai motoveicoli rubati, condotti da altro soggetto che era stato trasportato nel viaggio di andata. Inoltre, nel motociclo dell'indagato erano stati rinvenuti attrezzi atti allo scasso custoditi nel vano sella. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, lamentando violazione di legge, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto gravemente indizianti gli elementi posti a fondamento della richiesta avanzata dal PM, scarsi e inidonei a fondare la misura applicata. Osserva che l'analisi dei tabulati telefonici e le riprese degli impianti di videosorveglianza sono verifiche di natura aleatoria, non precisi ai fini del quadro cautelare giustificativo della misura. Contesta anche la configurabilità delle esigenze cautelari, sotto il profilo della sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, nel caso assente. 3. Il Procuratore generare, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto assolutamente generico, aspecifico e in fatto. 2. Le doglianze in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione al reato di cui alla provvisoria imputazione, sono inammissibili, in quanto svolgono censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica, in ipotesi favorevole al ricorrente. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cód. proc. pen. Invero, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 3. Nell'ordinanza impugnata non è dato rinvenire alcun vizio logico né errori in diritto rilevabili in Cassazione, avendo il Tribunale adeguatamente rappresentato i gravi indizi a carico del prevenuto, con particolare riguardo alle circostanze emerse alla luce della visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Maiori e delle immagini estrapolate dalla banca dati SCNTT, grazie alla quale si risaliva alle targhe dei motocicli Honda provenienti dal napoletano in orari compatibili con quelli dei furti e che rientravano verso Napoli in orari prossimi ai transiti dei motocicli rubati. In occasione di tutti gli episodi contestati uno dei passeggeri dei motocicli in questione veniva ripreso a bordo dei motocicli rubati mentre procedevano verso Napoli. Sulla scorta di tali elementi si sottoponeva a controllo il motoveicolo Honda tg. EM15907 condotto dall'Antonucci e altro motociclo (tg. DN20929) condotto da [OSCURATO:PERSONA] con a bordo [OSCURATO:PERSONA], soggetti indagati per i furti in questione, atteso che dall'analisi dei tabulati telefonici delle utenze da questi utilizzate, emergeva l'aggancio di celle compatibili con la loro presenza sul luogo dei reati negli orari in cui venivano commessi, nonché numerosi contatti fra gli indagati nei giorni dei furti, oltre al possesso di attrezzi atti allo scasso dei veicoli oggetto di furto. Sotto questo profilo, la motivazione dell'ordinanza impugnata offre una ponderata ed esauriente valutazione di merito, inattaccabile in sede di legittimità, 3 a dovendosi qui ribadire che, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593 - 01). 4. Anche sulle esigenze cautelari la motivazione offerta dal Tribunale è immune da aporie logiche rilevabili in sede di legittimità, avendo l'ordinanza impugnata adeguatamente valorizzato gli elementi disponibili, in relazione alla personalità dell'indagato, in quanto gravato da numerosi precedenti giudiziari per furto e da carichi pendenti per reati contro il patrimonio ed evasione, nonché le concrete modalità della condotta delittuosa, che denotano una particolare abilità e perizia nella condotta furtiva e risultano sintomatiche di abitualità nella condotta delittuosa. Tutti elementi che rendono plausibile il giudizio di concretezza e attualità del ravvisato pericolo di reiterazione criminosa. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adem