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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 651/2025

ECLI:EU:C:2025:377
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0416

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Cause riunite C‑416/24 e C‑417/24

[OSCURATO:SOCIETA]

contro [OSCURATO:PERSONA]ţia pentru [OSCURATO:PERSONA] şi Mijlocii (C‑416/24) e

[OSCURATO:SOCIETA]

contro [OSCURATO:PERSONA] şi Turismului - Agenţia pentru [OSCURATO:PERSONA] și Mijlocii, Atragere de Investiţii şi [OSCURATO:PERSONA] Iaşi (C‑417/24) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania)] «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione per alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Errore di traduzione nella versione in lingua rumena – Effetti giuridici del regolamento di rettifica di tale errore – Possibilità di recupero di un aiuto concesso anteriormente alla rettifica sulla base della versione del regolamento contenente detto errore»

I. Introduzione

1. Qual è la sorte delle misure di aiuto concesse da uno Stato membro sulla base di una versione linguistica errata di un regolamento della [OSCURATO:PERSONA] europea, che tuttavia è stato regolarmente pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea ? È questa la questione alla quale la Corte è chiamata a rispondere, in sostanza, nella presente causa, avendo la Romania concesso, sulla base della versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 651/2014»), alcune misure di aiuto a imprese che non avrebbero dovuto beneficiarne.

2. Interrogata sulla questione se, in una situazione del genere, uno Stato membro sia tenuto a procedere al recupero di siffatti aiuti, la Corte sarà chiamata a precisare la portata di vari principi relativi alla pubblicazione e all’applicazione del diritto dell’Unione, alla luce del regime linguistico dell’Unione europea.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento n. 651/2014

3. Il considerando 14 del regolamento n. 651/2014 enuncia quanto segue: «Al fine di evitarne l’elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1 o ottobre 2004, prorogati dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla proroga dell’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1 o ottobre 2004 o da orientamenti successivi.

Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un’impresa per determinare se si tratta di un’impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento».

4. L’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione», dispone quanto segue: «Il presente regolamento non si applica: (...) c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali».

5. L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», al punto 18, lettera a), prima frase, così prevede: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (...)

18. “impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle [piccole o medie imprese (PME)] costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. (…) ( 3 )».

6. Per quanto riguarda tale disposizione, i termini «costituitesi da meno di tre anni» sono state tradotti, nella versione in lingua rumena, come «costituitesi da almeno tre anni» ( 4 ).

2. Regolamento (UE) 2021/452

7. I considerando 1 e 2 del regolamento (UE) 2021/452 ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento di rettifica») enunciano quanto segue: «(1) La versione in lingua rumena del [regolamento n. 651/2014] contiene errori nell’articolo 2, paragrafo 18, lettera a), prima frase, e nell’articolo 2, paragrafo 18, lettera b), prima frase, che modificano il significato delle disposizioni. (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua rumena del [regolamento n. 651/2014].

La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche».

8. L’articolo 1 di tale regolamento così dispone: «Il [regolamento n. 651/2014] è rettificato come segue: 1 L’articolo 2, punto 18, lettera a), prima frase, è sostituito dal seguente testo: “nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate”. (…)».

9. L’articolo 2 di detto regolamento così prevede: «Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella [[OSCURATO:PERSONA] ufficiale]».

3. Decisione C(2020) 5949 definitivo

10. Con la decisione C(2020) 5949 definitivo ( 6 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato il regime di aiuti di Stato intitolato «Sostegno alle PMI e alle grandi imprese per superare la crisi economica causata dalla pandemia da COVID‑19» (in prosieguo: il «regime di aiuti di cui al procedimento principale»), che la Romania le ha notificato il 20 agosto 2020.

11. I considerando 16 e 47 di tale decisione enunciano quanto segue: «16.

Non possono essere concessi aiuti nell’ambito della misura a imprese in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione (“regolamento n. 651/2014”), del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo (“regolamento n. 702/2014”) [ ( 7 )] o del regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca e dell’acquacoltura (“regolamento n. 1388/2014”) [ ( 8 ) ] al 31 dicembre 2019. (...)

47. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la misura sia necessaria, opportuna e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e che essa soddisfi tutti i requisiti del quadro temporaneo.

In particolare: (...) • Nessun aiuto può essere concesso a titolo della misura ad imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (vedi il considerando 16).

La misura è pertanto conforme al punto 22, lettera c), del quadro temporaneo; (…)».

B. Diritto rumeno

1. OUG n. 130/2020

12. L’articolo 4, paragrafo 1, dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014‑2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene [decreto legge n. 130 relativo a talune misure volte a fornire sostegno finanziario mediante fondi esterni non rimborsabili, relativi al Programma operativo per la competitività 2014‑2020, nel contesto della crisi da COVID‑19, nonché altre misure nel settore dei fondi europei], del 31 luglio 2020 ( 9 ) (in prosieguo: l’«OUG n. 130/2020»), dispone quanto segue: «Le microsovvenzioni ammontano a EUR 2000 e sono concesse una sola volta, sotto forma di importo forfettario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [ GU 2013, L 347, pag. 289 ], come modificato, e all’articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [ GU 2013, L 347, pag. 320 ]».

13. Ai sensi dell’articolo 6 dell’OUG n. 130/2020, le microsovvenzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale decreto legge sono concesse, sulla base di un contratto di aiuto di Stato, ai beneficiari che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni: a) abbiano svolto un’attività corrente/operativa per almeno un anno civile prima della data di presentazione della domanda di finanziamento, ad eccezione della PFA/CMI per la quale l’inizio dell’attività può risalire a non oltre il 1 o febbraio 2020; b) abbiano realizzato un fatturato nell’esercizio precedente la presentazione della domanda di finanziamento pari ad almeno l’equivalente in LEI rumeni (RON) di EUR 5000 alla data di presentazione della domanda di finanziamento, ad eccezione dei beneficiari dell’aiuto di Stato di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), beneficiari costituitisi nel 2019, con un fatturato inferiore a EUR 5000, per i quali la soglia minima di fatturato è calcolata moltiplicando il numero di mesi interi di attività del 2019 per l’importo di EUR 415, e dei beneficiari degli aiuti di Stato di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c); c) proseguano la loro attività per un periodo di almeno sei mesi a partire dalla concessione di un sostegno sotto forma di microsovvenzioni.

14. L’articolo 32 dell’OUG n. 130/2020 dispone, al suo paragrafo 1, che le norme relative alla concessione degli aiuti di Stato sono previste nell’ambito del regime di aiuti di Stato – Sostegno alle PMI, soggetto al parere della [OSCURATO:PERSONA], e, al suo paragrafo 2, che la modifica e/o l’aggiunta al regime di aiuti di Stato – Sostegno alle PMI ha effetto a partire dalla data di comunicazione della decisione di autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].

2. Decreto n. 1060/2857/2020

15. L’articolo 3 dell’allegato all’Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID‑19 (decreto n. 1060/2857/2020 relativo all’approvazione del regime di aiuti di Stato – Sostegno alle PMI al fine di superare la crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia da COVID‑19), dell’8 settembre 2020 ( 10 ) (in prosieguo: il «decreto n o 1060/2857/2020»), emanato dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] și Mediului de Afaceri (Ministero dell’Economia, dell’Energia e degli Affari, Romania) e dal [OSCURATO:PERSONA] (Ministero dei Fondi europei, Romania) contiene, segnatamente, la seguente definizione: «(...) 3.6 “impresa in difficoltà” – conformemente all’articolo 2, punto 18, lettera a) del [regolamento n. 651/2014], un’impresa è considerata in difficoltà nelle seguenti circostanze: i) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da almeno tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate.

Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.

Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [ ( 11 )] e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione (...)».

16. Ai sensi del punto 6.19 di tale allegato, i criteri generali di ammissibilità per beneficiare di un finanziamento a titolo delle misure del presente regime di aiuti di Stato sono i seguenti: a) i beneficiari non si trovino, al 31 dicembre 2019, in una situazione di difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014; b) non sia stata emessa o eseguita alcuna decisione di recupero di un aiuto di Stato nei loro confronti; c) essi non siano soggetti a concordato preventivo o a procedure di liquidazione, d’insolvenza o di fallimento.

3. Decreto n. 2989/2020

17. Il punto 8.11 dell’Ordinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii «Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile» din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014‑2020, în contextul crizei provocate de COVID‑19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (decreto n. 2989/2020 relativo all’approvazione della procedura di attuazione della misura «Microsovvenzioni concesse mediante fondi esterni non rimborsabili» nell’ambito del regime di aiuti di Stato istituito con l’OUG n. 130/2020), del 30 settembre 2020 ( 12 ), dispone, in sostanza, che un aiuto di Stato venga recuperato integralmente se, a seguito delle verifiche effettuate dopo la firma dei contratti di finanziamento, si constati che il beneficiario non rientra nella categoria dei beneficiari previsti come ammissibili dall’OUG n. 130/2020.

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

18. Il 20 agosto 2020 la Romania ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il regime di aiuti di cui al procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato tale regime di aiuti con decisione C(2020) 5949 definitivo.

19. Secondo il considerando 16 di tale decisione, non potevano essere concessi aiuti di Stato, sulla base del regime autorizzato, ad imprese che si trovassero in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014, al 31 dicembre 2019.

Come risulta dal considerando 47 di detta decisione, questa era una delle condizioni stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] per poter dichiarare il regime di aiuti necessario, opportuno e proporzionato e quindi compatibile con il mercato interno.

20. A seguito della notifica della decisione C(2020) 5949 definitivo, il regime di aiuti di cui al procedimento principale è stato attuato con decreto n. 1060/2857/2020.

21. L’articolo 4, paragrafo 1, di tale decreto prevedeva la concessione di un aiuto di un importo massimo pari a EUR 2000 per beneficiario per alcune categorie di PMI.

22. In conformità con la decisione C(2020) 5949 definitivo, uno dei criteri generali di ammissibilità per i beneficiari richiedenti un finanziamento era, ai sensi del punto 6.19 dell’allegato a detto decreto, non trovarsi in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014.

La definizione di «impresa in difficoltà», fornita in tale articolo, era rievocata al punto 3.6, lettera i), dell’allegato a tale decreto, ed escludeva dal suo ambito di applicazione le PMI «costituitesi da almeno tre anni».

23. Nell’ambito del regime di aiuti di cui al procedimento principale, il 10 dicembre 2020 la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], società a responsabilità limitata di diritto rumeno, hanno stipulato contratti di finanziamento in base ai quali esse hanno ricevuto ciascuna una microsovvenzione di RON 9679 (circa EUR 1945), destinata ad aiutarle a superare la crisi economica provocata dal COVID‑19.

24. Ciascuna di tali microsovvenzioni è stata successivamente oggetto di una decisione di recupero di un aiuto di Stato, in data 8 novembre e 18 ottobre 2022.

Le autorità rumene hanno ritenuto che le ricorrenti nel procedimento principale non soddisfacessero uno dei requisiti di legge per beneficiare dell’aiuto in questione, essendo, al 31 dicembre 2019, «imprese in difficoltà», ai sensi del punto 3.6, lettera i), dell’allegato al decreto n. 1060/2857/2020, poiché le perdite di capitale registrate da tali società a tale data superavano in modo significativo il loro capitale sottoscritto.

25. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato ricorsi contro tali decisioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] Neamț (Tribunale superiore di Neamț, Romania).

Esse hanno sostenuto di soddisfare tutti i requisiti previsti per ottenere le microsovvenzioni e, in particolare, di non rivestire le caratteristiche di imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014.

Infatti, secondo le ricorrenti, tali disposizioni escludono dalla categoria delle «imprese in difficoltà» le «PMI costituitesi da almeno tre anni».

Orbene, le ricorrenti esistevano, rispettivamente, da tredici e da diciotto anni alla data di conclusione del loro contratto di finanziamento.

26. [OSCURATO:PERSONA] Neamț (Tribunale superiore di Neamț) ha respinto tali ricorsi.

Tale organo giurisdizionale si è fondato sul fatto che, successivamente alla concessione dell’aiuto, la versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 era stata rettificata dal regolamento di rettifica, ai sensi del quale, infatti, soltanto le PMI costituitesi da meno di tre anni, e non, come nella versione iniziale, le PMI costituitesi da almeno tre anni, non rientrano nel campo di applicazione della nozione di «imprese in difficoltà» e possono quindi beneficiare dell’aiuto in questione.

27. Secondo tale tribunale il regolamento di rettifica non aveva modificato il regolamento n. 651/2014, ma rettificato la sua versione in lingua rumena, poiché la versione originale, in lingua inglese, faceva riferimento, sin dalla sua adozione, alle imprese «costituitesi da meno di tre anni».

Esso ha quindi applicato l’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014, rettificato dal regolamento di rettifica, e ha constatato che le ricorrenti nel procedimento principale non soddisfacevano tutti i criteri di ammissibilità alla data delle loro domande.

28. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi per cassazione dinanzi alla Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania), il giudice del rinvio.

29. Esse sostengono, in primo luogo, che le decisioni di recupero si fondano sulla modifica introdotta dal regolamento di rettifica, intervenuta nel marzo 2021, più di tre mesi dopo la firma del contratto e più di due mesi dopo l’utilizzo delle sovvenzioni per l’acquisto di attrezzature necessarie alle imprese.

Esse contestano quindi al giudice di primo grado di aver proceduto ad un’applicazione retroattiva di tale disposizione.

30. In secondo luogo, le ricorrenti nel procedimento principale contestano la nozione di «versione originale del regolamento», che figura nella motivazione della sentenza di primo grado.

Esse ritengono che tale nozione sia priva di fondamento giuridico, dal momento che la lingua rumena è una delle lingue ufficiali dell’Unione, al pari di ciascuna delle altre 23 lingue.

31. In terzo luogo, esse rilevano che, alla data della firma del contratto di finanziamento, la versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 era in vigore senza modifiche da oltre sei anni e che il testo di tale regolamento era perfettamente conforme a tutti gli altri atti normativi rilevanti nel caso di specie, in particolare al decreto n. 1060/2857/2020, che riportava un testo identico.

Esse sostengono di aver presentato la propria domanda di aiuto di Stato, di aver firmato il contratto di finanziamento e di averlo eseguito in buona fede in presenza di tali circostanze.

32. Il giudice del rinvio ritiene di dover decidere sulla questione se l’adozione di un regolamento, vale a dire il regolamento di rettifica, che rettifichi una versione linguistica ufficiale di un regolamento dell’Unione abbia come effetto l’applicazione retroattiva della versione rettificata a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento iniziale, o se essa produca effetti solo a partire dall’entrata in vigore del regolamento di rettifica.

33. Esso si chiede inoltre se, in un contesto quale quello della presente causa, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino al recupero dell’aiuto di Stato concesso nel rispetto delle condizioni inizialmente indicate nella versione in lingua rumena.

34. Esso osserva, infine, che la giurisprudenza nazionale non è uniforme su tali questioni.

35. In tali circostanze, la Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’adozione di un regolamento di rettifica della versione ufficiale in lingua rumena di un regolamento dell’Unione europea, ossia il [regolamento di rettifica], abbia come effetto l’applicazione retroattiva della versione rettificata, sin dall’entrata in vigore del regolamento iniziale, o produca effetti esclusivamente per il futuro, successivamente all’entrata in vigore del regolamento di rettifica, nel caso in cui le autorità nazionali abbiano concesso un aiuto di Stato conformemente alle condizioni disciplinate dalla versione iniziale in lingua rumena del regolamento n. 651/2014, e abbiano chiesto, a seguito dell’entrata in vigore del [regolamento di rettifica], il recupero dell’aiuto di Stato concesso. 2) Se l’equivalenza delle versioni linguistiche di un regolamento dell’Unione europea implichi che le autorità nazionali di uno Stato membro possono invocare, nei confronti di un beneficiario di un aiuto di Stato concesso conformemente alla versione iniziale in lingua rumena del regolamento n. 651/2014, le disposizioni del [regolamento di rettifica] che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 per chiedere il recupero dell’aiuto di Stato, in assenza di qualsiasi colpa del beneficiario dell’aiuto. 3) Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al recupero dell’aiuto di Stato concesso nel rispetto delle condizioni previste inizialmente nella versione linguistica in lingua rumena, condizioni che tuttavia non esistevano anche nelle altre versioni linguistiche del regolamento n. 651/2014, e la rettifica è tuttavia intervenuta mediante il [regolamento di rettifica] anche nella versione in lingua rumena dopo la concessione dell’aiuto di Stato».

36. Con decisione del presidente della Corte del 22 luglio 2024, le cause C‑416/24 e C‑417/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.

37. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte.

Non si è tenuta alcuna udienza.

IV. Analisi A. Osservazioni preliminari

38. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento di rettifica comporti l’applicazione retroattiva della versione linguistica corretta a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 651/2014 da esso corretto o se esso produca effetti solo per il futuro.

39. Con la sua seconda questione pregiudiziale, esso chiede, in sostanza, se il principio di equivalenza delle versioni linguistiche consenta a uno Stato membro di invocare, nei confronti del beneficiario di un aiuto di Stato concesso sulla base della versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014, la versione di detto regolamento corretta dal regolamento di rettifica al fine di chiedere il recupero di tale aiuto.

40. Infine, con la sua terza questione pregiudiziale, esso chiede, in sostanza, di stabilire se i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto possano essere interpretati nel senso di consentire al beneficiario di un aiuto di Stato concesso sulla base di una versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014 di sottrarsi all’obbligo di recupero dell’aiuto in questione.

41. A mio avviso, la prima questione è di principio e mira a individuare gli effetti nel tempo di un regolamento di rettifica che corregge un errore di traduzione nel regolamento n. 651/2014.

La seconda e la terza questione, invece, si concentrano sulle implicazioni pratiche di un tale regolamento di rettifica per quanto riguarda le misure di aiuto che sono state concesse sulla base della versione errata da esso corretta.

In altri termini, entrambe riguardano la questione della portata di un tale regolamento di rettifica, che può essere pienamente determinata solo esaminando la possibilità, sia per lo Stato membro la cui lingua ufficiale era quella della versione errata del regolamento n. 651/2014, sia per i singoli, di avvalersi della correzione prevista da tale regolamento di rettifica, e a partire da quale momento.

42. In tali circostanze, ritengo opportuno esaminare in primo luogo la prima questione pregiudiziale, prima di analizzare, congiuntamente, la seconda e la terza questione pregiudiziale.

B. Sulla prima questione pregiudiziale

43. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento di rettifica debba essere interpretato nel senso che esso si applica retroattivamente a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 651/2014.

44. [OSCURATO:PERSONA] sostiene a tal proposito che il regolamento di rettifica prevede, al suo articolo 2, che esso entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale.

Detto regolamento avrebbe quindi effetto solo per il futuro.

Tuttavia, ciò non significherebbe che, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore dell’atto iniziale e l’entrata in vigore dell’atto di rettifica, si debbano applicare norme diverse a seconda della versione linguistica in questione, in quanto ciò pregiudicherebbe l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione.

45. Se la posizione della [OSCURATO:PERSONA] sembra, prima facie , piuttosto complessa, ciò è dovuto, a mio avviso, al fatto che non è facile fornire una risposta univoca alla questione degli effetti nel tempo di un regolamento di rettifica volto a correggere un errore di traduzione in una versione linguistica del regolamento n. 651/2014, in assenza di un’analisi più dettagliata dei principi che regolano la pubblicazione degli atti di diritto derivato nell’Unione e la conseguente applicazione, in particolare alla luce della natura specifica del regime linguistico dell’Unione ( 13 ).

46. Ritengo pertanto utile ripercorrere brevemente tali principi ( 14 ) nonché la relativa giurisprudenza, prima di esaminare la questione degli effetti nel tempo di un regolamento, quale il regolamento di rettifica di cui al procedimento principale, volto a rettificare un errore di traduzione in un regolamento iniziale.

1. Principi relativi alla pubblicazione degli atti del diritto dell’Unione e alla loro successiva applicazione

47. Innanzitutto, la necessità di pubblicare gli atti del diritto dell’Unione risulta dalla formulazione stessa del Trattato FUE.

Come sottolinea la Corte, dalle disposizioni dell’articolo 297 TFUE emerge che un regolamento può produrre effetti giuridici soltanto se è stato pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale ( 15 ).

48. Oltre che dalla lettera stessa dei trattati, tale obbligo di pubblicazione deriva logicamente dal principio della certezza del diritto, che impone che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro ( 16 ).

49. Inoltre, se la necessità di pubblicare un atto per ragioni di certezza del diritto è un imperativo comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, essa si esprime in modo particolare per quanto riguarda il diritto dell’Unione, in ragione del contesto linguistico in cui esso è destinato ad applicarsi.

50. Infatti, i trattati prevedono che i testi redatti in ciascuna delle lingue ufficiali facciano ugualmente fede, mentre il regolamento n. 1 dispone che i regolamenti siano redatti nelle lingue ufficiali.

Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, a tutte le versioni linguistiche di un testo dell’Unione va riconosciuto, per principio, lo stesso valore ( 17 ).

Tale principio di equivalenza delle versioni linguistiche, inerente alla certezza del diritto, presuppone quindi che per uno Stato membro la cui lingua è una lingua ufficiale dell’Unione, la pubblicazione regolare di un regolamento deve essere intesa come la pubblicazione di tale atto, in tale lingua, nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale ( 18 ) e che, inoltre, una siffatta pubblicazione regolare è una condizione di opponibilità del testo in questione alle persone fisiche e giuridiche ( 19 ).

51. Oltre a garantire la certezza del diritto, un tale principio permette di assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione, poiché ne deriva che ad ogni versione linguistica di un medesimo testo pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale sia attribuito lo stesso significato in ciascuno Stato membro e che ad una versione linguistica di una disposizione del diritto dell’Unione non possa essere attribuito un carattere prioritario rispetto a un’altra versione linguistica ( 20 ).

Secondo la giurisprudenza della Corte, l’equivalenza delle versioni linguistiche, poiché consente un’applicazione e un’interpretazione uniformi del diritto dell’Unione, implica anche che, in caso di divergenze tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione, quest’ultima debba essere interpretata in funzione dell’economia e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento ( 21 ).

52. Infine, nella misura in cui, come ho sottolineato, la pubblicazione di un atto del diritto dell’Unione implica che tale atto produca effetti giuridici, essa consente anche, come regola generale, di determinare il momento in cui tali effetti entrano in vigore.

Infatti, l’articolo 297 TFUE stabilisce che gli atti del diritto dell’Unione entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

53. La Corte ammette, tuttavia, una certa attenuazione quanto alla decorrenza dell’efficacia di un atto del diritto dell’Unione in relazione alla sua pubblicazione.

Essa dichiara, infatti, che, per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell’Unione di diritto sostanziale devono interpretarsi nel senso che si possono applicare a situazioni acquisite anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dalla sistematica di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita una tale efficacia ( 22 ).

54. In altri termini, l’irretroattività di un atto del diritto dell’Unione rimane il principio, essendo i suoi effetti subordinati alla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale.

Tuttavia, in alcuni casi eccezionali e a condizioni rigorosamente definite dalla giurisprudenza, è ammissibile che un atto del diritto dell’Unione produca effetti giuridici in un momento precedente alla sua pubblicazione.

2. Gli effetti nel tempo del regolamento di rettifica

55. Si ricorda che, nella fattispecie, il regolamento di rettifica mira a correggere un errore di traduzione nella versione rumena del regolamento n. 651/2014 per quanto riguarda la definizione dell’ambito dei potenziali beneficiari di alcuni aiuti di Stato.

In altri termini, l’errore di traduzione ha comportato un errore sostanziale nella disposizione di cui trattasi, senza tuttavia che tale errore comportasse, prima facie , una difficoltà di interpretazione del testo, essendo la sua formulazione chiara, sebbene errata.

56. Il regolamento di rettifica consente quindi di allineare la versione rumena del regolamento n. 651/2014 alle altre versioni linguistiche e di correggere l’errore sostanziale che ne derivava.

57. Occorre quindi stabilire se tale correzione debba essere considerata come produttiva di effetti soltanto per il futuro, successivamente alla sua entrata in vigore, o se essa possa essere interpretata nel senso che la versione rumena del regolamento n. 651/2014 debba essere letta nella sua versione corretta a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 651/2014 e, quindi, anteriormente a quella del regolamento di rettifica.

58. Come rileva la [OSCURATO:PERSONA], il regolamento di rettifica prevede, al suo articolo 2, la data della sua entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale.

Tuttavia, come ho sottolineato ( 23 ), la giurisprudenza della Corte ammette che il momento di entrata in vigore di un atto non coincida necessariamente con quello di decorrenza dei suoi effetti, in quanto a tale atto può essere riconosciuto, a determinate condizioni, un effetto retroattivo.

59. Mi sembra che tale ipotesi ricorra nel caso di specie.

Infatti, da un lato, non vi è dubbio che, correggendo l’errore di traduzione presente nella versione rumena del regolamento n. 651/2014 mediante l’adozione del regolamento di rettifica, l’intenzione del legislatore fosse quella di permettere che la sostanza della versione rumena non differisse più, erroneamente, dalle altre versioni linguistiche.

In altri termini, il regolamento di rettifica persegue un obiettivo di interesse generale, vale a dire la coerenza delle diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, il che giustifica che esso venga interpretato come produttivo di effetti retroattivi ovvero, più precisamente, decorrenti dall’entrata in vigore del regolamento n. 651/2014 da esso corretto.

Dall’altro lato, l’effetto retroattivo del regolamento di rettifica risulta parimenti evidente dalla sua finalità, dal momento che il suo scopo è precisamente quello di allineare tutte le versioni linguistiche del regolamento n. 651/2014, eliminando dalla versione rumena un errore di traduzione.

Non sarebbe quindi né efficace né coerente ritenere che tale correzione sia valida solo per il futuro, così lasciando sussistere delle divergenze per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del regolamento n. 651/2014 e l’entrata in vigore del regolamento di rettifica.

60. In tali circostanze, ritengo che occorra rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che il regolamento di rettifica deve essere interpretato come avente effetto retroattivo, in quanto l’errore nella versione rumena del regolamento n. 651/2014 cui esso fa riferimento dovrebbe essere considerato come corretto a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo regolamento.

C. Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

61. Con la sua seconda e la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento di rettifica che corregge la versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 debba essere interpretato nel senso che gli aiuti concessi sulla base della versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014 devono essere oggetto di recupero.

62. Più in generale, tali due questioni sollevano la questione della possibilità, tanto per lo Stato membro quanto per i singoli, di avvalersi del regolamento di rettifica e, in caso positivo, a partire da quale data.

63. Orbene, non credo che dal solo effetto retroattivo si possa dedurre che uno Stato membro abbia la possibilità di avvalersi del regolamento di rettifica per esigere il recupero degli aiuti concessi sulla base della versione errata del regolamento n. 651/2014.

Come ho esposto, il principio di interpretazione e di applicazione uniformi del diritto dell’Unione non è l’unico principio che regola la questione della pubblicazione e dell’applicazione degli atti del diritto dell’Unione.

Esso deve essere conciliato con altri principi, tra i quali il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

1. Sul principio di certezza del diritto a) Le diverse implicazioni del principio di certezza del diritto

64. Devo sottolineare che l’invocazione del principio di certezza del diritto non consente, di per sé, di apportare una risposta chiara alla questione della portata del regolamento di rettifica senza prima precisare i profili di tale principio.

Infatti, mi sembra che il principio di certezza del diritto possa, a seconda del caso di specie e della persona che lo invoca, portare a soluzioni diverse ( 24 ).

65. Più precisamente, essendo il principio di certezza del diritto all’origine, nel contesto dell’Unione, sia del principio di equivalenza delle versioni linguistiche sia di quello di interpretazione e di applicazione uniformi del diritto dell’Unione, la sua invocazione potrebbe portare, nel caso di specie, a due conclusioni opposte.

Infatti, le istituzioni dell’Unione, così come la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, farebbero prevalere la necessità di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi del diritto dell’Unione al fine di dichiarare che il regolamento n. 651/2014 in lingua rumena debba, alla luce del principio di certezza del diritto, essere letto, a partire dalla sua entrata in vigore, secondo la versione corretta dal regolamento di rettifica.

66. Al contrario, i singoli in tale Stato membro invocherebbero il principio di certezza del diritto per avvalersi della versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014, anteriormente alla sua correzione da parte del regolamento di rettifica.

A mio avviso, è su tale concezione del principio di certezza del diritto che occorre basarsi per rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, in quanto, da un lato, esse mirano precisamente a determinare gli effetti del regolamento di rettifica sulla situazione giuridica dei singoli in Romania e, dall’altro, il principio di certezza del diritto, garante di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi del diritto dell’Unione, è, nel caso di specie, limitato, per le ragioni che esporrò. b) La certezza del diritto a beneficio dei singoli

67. Dal principio di certezza del diritto deriva che soltanto un atto regolarmente pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale può essere opposto alle persone fisiche e giuridiche di uno Stato membro e che, per uno Stato membro, la pubblicazione regolare di tale atto dev’essere intesa come la sua pubblicazione nella lingua di tale Stato membro ( 25 ).

68. A mio avviso, da tale giurisprudenza si possono trarre due conclusioni nel caso di specie.

69. Da un lato, ne deriva che il regolamento n. 651/2014, nella sua versione rumena viziata da un errore di traduzione, era stato pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], facendo quindi fede al pari di tutte le altre versioni linguistiche negli altri Stati membri.

70. Dall’altro, e a contrario , ne deriva anche, a mio avviso, che, in tale situazione, la modifica apportata dal regolamento di rettifica, a prescindere dai suoi eventuali effetti retroattivi, non è opponibile alle persone fisiche e giuridiche che si sono basate sulla versione rumena errata, ma pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale e facente fede, del regolamento n. 651/2014 ( 26 ). c) L’impossibilità di ricorrere a un’interpretazione sistematica e teleologica ai fini di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi del diritto dell’Unione

71. Il fatto che, prima dell’entrata in vigore del regolamento di rettifica, esistesse una divergenza tra le versioni linguistiche non può modificare tale constatazione.

Infatti, sebbene, in caso di divergenze tra le diverse versioni linguistiche, la giurisprudenza imponga, al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del diritto dell’Unione, di interpretare la disposizione in questione «in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento» ( 27 ), non credo che una tale interpretazione sia possibile nel caso di specie.

Il ricorso a un’interpretazione sistematica e teleologica non è, a mio avviso, illimitato, anche se il suo scopo è quello di assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione, in quanto espressione del principio di certezza del diritto.

72. In tal senso, osservo che la Corte ha sviluppato tale giurisprudenza in casi di difficoltà interpretative di una disposizione, che giustificano l’esame di diverse versioni linguistiche e, in caso di divergenze, il ricorso a un’interpretazione teleologica e sistematica.

Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

Come ho sottolineato, la disposizione errata nella versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 era chiara e non comportava alcuna difficoltà di interpretazione.

Orbene, come dichiarato dalla Corte, sebbene una tale interpretazione sia in linea di principio possibile per risolvere un’ambiguità di redazione, essa non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di una disposizione ( 28 ).

In altri termini, l’interpretazione sistematica e teleologica non può portare ad alterare o a ignorare il significato univoco di una disposizione che risulta chiaramente dal suo testo.

73. Invero, si potrebbe sostenere che, nel caso di uno Stato membro che abbia applicato una disposizione errata di un atto del diritto dell’Unione, il suo status gli conferisce un certo grado di conoscenza della normativa che gli consente di presumere che una disposizione chiara possa comunque essere errata nella sua versione linguistica, alla luce del suo contesto e della sua finalità.

Per contro, una tale conoscenza non può essere presunta per quanto riguarda i singoli, con la conseguenza che le persone fisiche o giuridiche non possono essere tenute a verificare le altre versioni linguistiche di una disposizione dalla chiara formulazione e a ricercarne la finalità e il contesto in cui si inserisce, anche se non vi è nulla nel testo stesso della disposizione che dia adito a qualsivoglia difficoltà interpretativa.

74. In tali circostanze, solamente la formulazione della disposizione nella versione rumena, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale prima che fosse corretta dal regolamento di rettifica, sarebbe opponibile alle persone fisiche e giuridiche di tale Stato membro.

Correlativamente, ne deriva che il regolamento di rettifica non dovrebbe, prima della sua entrata in vigore, essere opponibile alle persone fisiche e giuridiche di tale Stato membro che hanno beneficiato di misure di aiuto concesse sulla base della versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014.

75. Ciò è tanto più vero alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento.

2. Sul principio di tutela del legittimo affidamento

76. La Corte dichiara costantemente che il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili ( 29 ).

Infatti, il diritto di cui sopra spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative.

Costituiscono assicurazioni siffatte, indipendentemente dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti ( 30 ).

77. Per quanto riguarda il regime degli aiuti di Stato, la giurisprudenza è tuttavia restrittiva.

La Corte dichiara infatti che, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti statali effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della procedura prevista all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista da tale articolo ( 31 ).

In particolare, quando un aiuto è stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] ed è pertanto illegittimo in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto in questione non può, in quel momento, nutrire alcun legittimo affidamento quanto alla regolarità della concessione del medesimo ( 32 ).

78. Sempre secondo una costante giurisprudenza, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato di fronte ad una precisa disposizione di un testo giuridico dell’Unione, e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione, il quale sia in contrasto con quest’ultimo, non può legittimare, in capo a un operatore economico, un legittimo affidamento quanto all’ottenimento di un trattamento contrario al diritto dell’Unione stesso ( 33 ).

79. Tuttavia, al contempo, la Corte riconosce la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli ha potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell’aiuto e di opporsi, conseguentemente, al suo recupero ( 34 ).

80. Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], mi sembra che tale ipotesi ricorra nel caso di specie.

Infatti, da un lato, la versione rumena del regolamento n. 651/2014 contenente un errore sostanziale è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale, così facendo fede in tale Stato membro e potendo quindi creare nei beneficiari dell’aiuto un affidamento nel fatto di essere effettivamente inclusi nell’ambito dei beneficiari delle misure in questione.

Dall’altro lato, rilevo che le disposizioni nazionali, sulla base delle quali sono state concesse le misure di aiuto, non solo riproducono l’esatta formulazione del regolamento n. 651/2014 nella sua versione rumena errata, ma sono state anche approvate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sottolineo inoltre che la responsabilità della regolare pubblicazione dei testi nella [OSCURATO:PERSONA] spetta alle istituzioni dell’Unione.

In tali circostanze, ritengo che l’errore in base al quale sono stati versati gli aiuti ai beneficiari non fosse imputabile solo alle autorità rumene, il cui comportamento dovrebbe essere considerato contrario al diritto dell’Unione, ma anche alla [OSCURATO:PERSONA].

L’amministrazione dell’Unione ha quindi fatto nascere, tramite precise assicurazioni, fondate aspettative sulla legittimità delle misure di aiuto concesse.

81. A mio avviso, il principio di tutela del legittimo affidamento osta al recupero di un aiuto concesso sulla base di una versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014, corretta dal regolamento di rettifica.

3. Conclusione sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

82. Da quanto precede risulta che, a mio avviso, occorra rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale nel senso che il regolamento di rettifica che corregge la versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla sua opponibilità ai singoli di tale Stato membro che abbiano beneficiato di misure di aiuto concesse sulla base della versione errata del regolamento n. 651/2014 prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che lo Stato membro non può invocarlo al fine di esigere il recupero di tali aiuti.

V. Conclusione

83. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania): 1) Il regolamento (UE) 2021/452 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 marzo 2021, che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, deve essere interpretato nel senso che: esso ha effetto retroattivo, in quanto l’errore nella versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 a cui fa riferimento deve essere considerato come corretto a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo. 2) Il regolamento 2021/452, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che: non è opponibile ai singoli che, prima della sua entrata in vigore, abbiano beneficiato di misure di aiuto concesse dalla Romania sulla base della versione in lingua rumena errata del regolamento n. 651/2014, con la conseguenza che tale Stato membro non può invocarlo al fine di esigere il recupero di tali aiuti. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ( GU 2014, L 187, pag. 1 ). ( 3 ) Il corsivo è mio. ( 4 ) Il corsivo è mio. ( 5 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] del 15 marzo 2021 che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ( GU 2021, L 89, pag. 1 ). ( 6 ) Decisione del 27 agosto 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.58166 (2020/N) – Romania - COVID-19: Sostegno alle PMI e alle grandi imprese al fine di superare la crisi economica causata dalla pandemia da COVID‑19 ( GU 2020, C 302, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 702/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1857/2006 ( GU 2014, L 193, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) n. 1388/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ( GU 2014, L 369, pag. 37 ). ( 9 ) [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 705 del 6 agosto 2020. ( 10 ) [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 835 dell’11 settembre 2020. ( 11 ) Direttiva del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( GU 2013, L 182, pag. 19 ). ( 12 ) [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 902 del 5 ottobre 2020. ( 13 ) Si ricorda che l’Unione ha 24 lingue ufficiali e che il suo regime linguistico è definito dal regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( GU 1958, 17, pag. 385 ). ( 14 ) Per un’analisi dettagliata di tali principi, v.

Bobek, M., «[OSCURATO:PERSONA] of Babel: the Enforcement of EC [OSCURATO:PERSONA] in the Languages of the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9, 2006‑2007, nonché Kalėda S.L., Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie: zagadnienia przejściowe i międzyczasowe , WPiPG, Varsavia, 2003. ( 15 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 , punto 33 ). ( 16 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 , punto 38 ). ( 17 ) Sentenze del 20 novembre 2003, Kyocera ( C‑152/01 , EU:C:2003:623 , punto 32 ), e del 15 giugno 2023, Saint-[OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento di un’organizzazione di produttori) ( C‑183/22 , EU:C:2023:486 , punto 28 ). ( 18 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 , punto 34 ). ( 19 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 , punto 37 ). ( 20 ) Sentenze del 14 dicembre 2023, Rivière e a./Parlamento ( C‑767/21 P , EU:C:2023:987 , punto 47 ), nonché del 28 novembre 2024, Másdi ( C‑169/23 , EU:C:2024:988 , punto 42 ). ( 21 ) Sentenze del 28 novembre 2024, Másdi ( C‑169/23 , EU:C:2024:988 , punto 42 ), e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Nozione di primo periodo di impegno iniziale) ( C‑612/23 , EU:C:2025:82 , punto 31 ). ( 22 ) Sentenze del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli) ( C‑428/20 , EU:C:2021:1043 , punto 33 ), e del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks ( C‑267/20 , EU:C:2022:494 , punto 31 ).

V., altresì, sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada nel Mediterraneo) ( C‑611/17 , EU:C:2019:332 , punto 106 ). ( 23 )

V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni. ( 24 ) In tal senso, M. Bobek descrive il principio di certezza del diritto come un «guscio vuoto» il cui contenuto varia a seconda dei valori alla base della sua applicazione.

V. Bobek, M., «[OSCURATO:PERSONA] of Babel: the Enforcement of EC [OSCURATO:PERSONA] in the Languages of the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , op. cit. pag.

14. ( 25 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 , punti 34 e 37 ). ( 26 ) Su tale punto, v.

Kowalik‑Bańczyk, K., «Art. 297», in Kornobis-Romanowska, D., Łacny, J., Wróbel, A., Traktat o funkcjonowaniu [OSCURATO:PERSONA].

Komentarz.

Tom III (articoli da 223 a 358) , 2012, Varsavia. ( 27 ) Sentenze del 28 novembre 2024, Másdi ( C‑169/23 , EU:C:2024:988 , punto 42 ), e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Nozione di primo periodo di impegno iniziale) ( C‑612/23 , EU:C:2025:82 , punto 31 ). ( 28 ) Sentenze del 21 marzo 2024, Gjensidige ( C‑90/22 , EU:C:2024:252 , punto 58 ), e del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) ( C‑47/23 , EU:C:2024:954 , punto 141 ). ( 29 ) Sentenze del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 97 ), e del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada nel Mediterraneo) ( C‑611/17 , EU:C:2019:332 , punto 112 ). ( 30 ) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 97 ). ( 31 ) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 98 ). ( 32 ) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 98 ). ( 33 ) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 104 ). ( 34 ) Sentenza del 20 settembre 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑5/89 , EU:C:1990:320 , punto 16 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0416 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 maggio 2025 ( 1 ) Cause riunite C‑416/24 e C‑417/24 [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA]ţia pentru [OSCURATO:PERSONA] şi Mijlocii (C‑416/24) e [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] şi Turismului - Agenţia pentru [OSCURATO:PERSONA] și Mijlocii, Atragere de Investiţii şi [OSCURATO:PERSONA] Iaşi (C‑417/24) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania)] «Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Regolamento (UE) n. 651/2014 – Esenzione per alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno – Errore di traduzione nella versione in lingua rumena – Effetti giuridici del regolamento di rettifica di tale errore – Possibilità di recupero di un aiuto concesso anteriormente alla rettifica sulla base della versione del regolamento contenente detto errore» I. Introduzione 1. Qual è la sorte delle misure di aiuto concesse da uno Stato membro sulla base di una versione linguistica errata di un regolamento della [OSCURATO:PERSONA] europea, che tuttavia è stato regolarmente pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale dell’Unione europea ? È questa la questione alla quale la Corte è chiamata a rispondere, in sostanza, nella presente causa, avendo la Romania concesso, sulla base della versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 651/2014»), alcune misure di aiuto a imprese che non avrebbero dovuto beneficiarne. 2. Interrogata sulla questione se, in una situazione del genere, uno Stato membro sia tenuto a procedere al recupero di siffatti aiuti, la Corte sarà chiamata a precisare la portata di vari principi relativi alla pubblicazione e all’applicazione del diritto dell’Unione, alla luce del regime linguistico dell’Unione europea. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento n. 651/2014 3. Il considerando 14 del regolamento n. 651/2014 enuncia quanto segue: «Al fine di evitarne l’elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1 o ottobre 2004, prorogati dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla proroga dell’applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1 o ottobre 2004 o da orientamenti successivi. Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un’impresa per determinare se si tratta di un’impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento». 4. L’articolo 1, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento, intitolato «Campo di applicazione», dispone quanto segue: «Il presente regolamento non si applica: (...) c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali». 5. L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», al punto 18, lettera a), prima frase, così prevede: «Ai fini del presente regolamento si intende per: (...) 18. “impresa in difficoltà”: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle [piccole o medie imprese (PME)] costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI da meno di sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. (…) ( 3 )». 6. Per quanto riguarda tale disposizione, i termini «costituitesi da meno di tre anni» sono state tradotti, nella versione in lingua rumena, come «costituitesi da almeno tre anni» ( 4 ). 2. Regolamento (UE) 2021/452 7. I considerando 1 e 2 del regolamento (UE) 2021/452 ( 5 ) (in prosieguo: il «regolamento di rettifica») enunciano quanto segue: «(1) La versione in lingua rumena del [regolamento n. 651/2014] contiene errori nell’articolo 2, paragrafo 18, lettera a), prima frase, e nell’articolo 2, paragrafo 18, lettera b), prima frase, che modificano il significato delle disposizioni. (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua rumena del [regolamento n. 651/2014]. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche». 8. L’articolo 1 di tale regolamento così dispone: «Il [regolamento n. 651/2014] è rettificato come segue: 1 L’articolo 2, punto 18, lettera a), prima frase, è sostituito dal seguente testo: “nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate”. (…)». 9. L’articolo 2 di detto regolamento così prevede: «Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella [[OSCURATO:PERSONA] ufficiale]». 3. Decisione C(2020) 5949 definitivo 10. Con la decisione C(2020) 5949 definitivo ( 6 ), la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato il regime di aiuti di Stato intitolato «Sostegno alle PMI e alle grandi imprese per superare la crisi economica causata dalla pandemia da COVID‑19» (in prosieguo: il «regime di aiuti di cui al procedimento principale»), che la Romania le ha notificato il 20 agosto 2020. 11. I considerando 16 e 47 di tale decisione enunciano quanto segue: «16. Non possono essere concessi aiuti nell’ambito della misura a imprese in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione (“regolamento n. 651/2014”), del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo (“regolamento n. 702/2014”) [ ( 7 )] o del regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca e dell’acquacoltura (“regolamento n. 1388/2014”) [ ( 8 ) ] al 31 dicembre 2019. (...) 47. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la misura sia necessaria, opportuna e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e che essa soddisfi tutti i requisiti del quadro temporaneo. In particolare: (...) • Nessun aiuto può essere concesso a titolo della misura ad imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 (vedi il considerando 16). La misura è pertanto conforme al punto 22, lettera c), del quadro temporaneo; (…)». B. Diritto rumeno 1. OUG n. 130/2020 12. L’articolo 4, paragrafo 1, dell’Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014‑2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene [decreto legge n. 130 relativo a talune misure volte a fornire sostegno finanziario mediante fondi esterni non rimborsabili, relativi al Programma operativo per la competitività 2014‑2020, nel contesto della crisi da COVID‑19, nonché altre misure nel settore dei fondi europei], del 31 luglio 2020 ( 9 ) (in prosieguo: l’«OUG n. 130/2020»), dispone quanto segue: «Le microsovvenzioni ammontano a EUR 2000 e sono concesse una sola volta, sotto forma di importo forfettario, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 [ GU 2013, L 347, pag. 289 ], come modificato, e all’articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio [ GU 2013, L 347, pag. 320 ]». 13. Ai sensi dell’articolo 6 dell’OUG n. 130/2020, le microsovvenzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale decreto legge sono concesse, sulla base di un contratto di aiuto di Stato, ai beneficiari che soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni: a) abbiano svolto un’attività corrente/operativa per almeno un anno civile prima della data di presentazione della domanda di finanziamento, ad eccezione della PFA/CMI per la quale l’inizio dell’attività può risalire a non oltre il 1 o febbraio 2020; b) abbiano realizzato un fatturato nell’esercizio precedente la presentazione della domanda di finanziamento pari ad almeno l’equivalente in LEI rumeni (RON) di EUR 5000 alla data di presentazione della domanda di finanziamento, ad eccezione dei beneficiari dell’aiuto di Stato di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), beneficiari costituitisi nel 2019, con un fatturato inferiore a EUR 5000, per i quali la soglia minima di fatturato è calcolata moltiplicando il numero di mesi interi di attività del 2019 per l’importo di EUR 415, e dei beneficiari degli aiuti di Stato di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c); c) proseguano la loro attività per un periodo di almeno sei mesi a partire dalla concessione di un sostegno sotto forma di microsovvenzioni. 14. L’articolo 32 dell’OUG n. 130/2020 dispone, al suo paragrafo 1, che le norme relative alla concessione degli aiuti di Stato sono previste nell’ambito del regime di aiuti di Stato – Sostegno alle PMI, soggetto al parere della [OSCURATO:PERSONA], e, al suo paragrafo 2, che la modifica e/o l’aggiunta al regime di aiuti di Stato – Sostegno alle PMI ha effetto a partire dalla data di comunicazione della decisione di autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Decreto n. 1060/2857/2020 15. L’articolo 3 dell’allegato all’Ordinul nr. 1060/2857/2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID‑19 (decreto n. 1060/2857/2020 relativo all’approvazione del regime di aiuti di Stato – Sostegno alle PMI al fine di superare la crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia da COVID‑19), dell’8 settembre 2020 ( 10 ) (in prosieguo: il «decreto n o 1060/2857/2020»), emanato dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] și Mediului de Afaceri (Ministero dell’Economia, dell’Energia e degli Affari, Romania) e dal [OSCURATO:PERSONA] (Ministero dei Fondi europei, Romania) contiene, segnatamente, la seguente definizione: «(...) 3.6 “impresa in difficoltà” – conformemente all’articolo 2, punto 18, lettera a) del [regolamento n. 651/2014], un’impresa è considerata in difficoltà nelle seguenti circostanze: i) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da almeno tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [ ( 11 )] e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione (...)». 16. Ai sensi del punto 6.19 di tale allegato, i criteri generali di ammissibilità per beneficiare di un finanziamento a titolo delle misure del presente regime di aiuti di Stato sono i seguenti: a) i beneficiari non si trovino, al 31 dicembre 2019, in una situazione di difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014; b) non sia stata emessa o eseguita alcuna decisione di recupero di un aiuto di Stato nei loro confronti; c) essi non siano soggetti a concordato preventivo o a procedure di liquidazione, d’insolvenza o di fallimento. 3. Decreto n. 2989/2020 17. Il punto 8.11 dell’Ordinul nr. 2989/2020 privind aprobarea Procedurii de implementare a măsurii «Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile» din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014‑2020, în contextul crizei provocate de COVID‑19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene (decreto n. 2989/2020 relativo all’approvazione della procedura di attuazione della misura «Microsovvenzioni concesse mediante fondi esterni non rimborsabili» nell’ambito del regime di aiuti di Stato istituito con l’OUG n. 130/2020), del 30 settembre 2020 ( 12 ), dispone, in sostanza, che un aiuto di Stato venga recuperato integralmente se, a seguito delle verifiche effettuate dopo la firma dei contratti di finanziamento, si constati che il beneficiario non rientra nella categoria dei beneficiari previsti come ammissibili dall’OUG n. 130/2020. III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 18. Il 20 agosto 2020 la Romania ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il regime di aiuti di cui al procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato tale regime di aiuti con decisione C(2020) 5949 definitivo. 19. Secondo il considerando 16 di tale decisione, non potevano essere concessi aiuti di Stato, sulla base del regime autorizzato, ad imprese che si trovassero in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014, al 31 dicembre 2019. Come risulta dal considerando 47 di detta decisione, questa era una delle condizioni stabilite dalla [OSCURATO:PERSONA] per poter dichiarare il regime di aiuti necessario, opportuno e proporzionato e quindi compatibile con il mercato interno. 20. A seguito della notifica della decisione C(2020) 5949 definitivo, il regime di aiuti di cui al procedimento principale è stato attuato con decreto n. 1060/2857/2020. 21. L’articolo 4, paragrafo 1, di tale decreto prevedeva la concessione di un aiuto di un importo massimo pari a EUR 2000 per beneficiario per alcune categorie di PMI. 22. In conformità con la decisione C(2020) 5949 definitivo, uno dei criteri generali di ammissibilità per i beneficiari richiedenti un finanziamento era, ai sensi del punto 6.19 dell’allegato a detto decreto, non trovarsi in difficoltà al 31 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014. La definizione di «impresa in difficoltà», fornita in tale articolo, era rievocata al punto 3.6, lettera i), dell’allegato a tale decreto, ed escludeva dal suo ambito di applicazione le PMI «costituitesi da almeno tre anni». 23. Nell’ambito del regime di aiuti di cui al procedimento principale, il 10 dicembre 2020 la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], società a responsabilità limitata di diritto rumeno, hanno stipulato contratti di finanziamento in base ai quali esse hanno ricevuto ciascuna una microsovvenzione di RON 9679 (circa EUR 1945), destinata ad aiutarle a superare la crisi economica provocata dal COVID‑19. 24. Ciascuna di tali microsovvenzioni è stata successivamente oggetto di una decisione di recupero di un aiuto di Stato, in data 8 novembre e 18 ottobre 2022. Le autorità rumene hanno ritenuto che le ricorrenti nel procedimento principale non soddisfacessero uno dei requisiti di legge per beneficiare dell’aiuto in questione, essendo, al 31 dicembre 2019, «imprese in difficoltà», ai sensi del punto 3.6, lettera i), dell’allegato al decreto n. 1060/2857/2020, poiché le perdite di capitale registrate da tali società a tale data superavano in modo significativo il loro capitale sottoscritto. 25. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato ricorsi contro tali decisioni dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] Neamț (Tribunale superiore di Neamț, Romania). Esse hanno sostenuto di soddisfare tutti i requisiti previsti per ottenere le microsovvenzioni e, in particolare, di non rivestire le caratteristiche di imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014. Infatti, secondo le ricorrenti, tali disposizioni escludono dalla categoria delle «imprese in difficoltà» le «PMI costituitesi da almeno tre anni». Orbene, le ricorrenti esistevano, rispettivamente, da tredici e da diciotto anni alla data di conclusione del loro contratto di finanziamento. 26. [OSCURATO:PERSONA] Neamț (Tribunale superiore di Neamț) ha respinto tali ricorsi. Tale organo giurisdizionale si è fondato sul fatto che, successivamente alla concessione dell’aiuto, la versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 era stata rettificata dal regolamento di rettifica, ai sensi del quale, infatti, soltanto le PMI costituitesi da meno di tre anni, e non, come nella versione iniziale, le PMI costituitesi da almeno tre anni, non rientrano nel campo di applicazione della nozione di «imprese in difficoltà» e possono quindi beneficiare dell’aiuto in questione. 27. Secondo tale tribunale il regolamento di rettifica non aveva modificato il regolamento n. 651/2014, ma rettificato la sua versione in lingua rumena, poiché la versione originale, in lingua inglese, faceva riferimento, sin dalla sua adozione, alle imprese «costituitesi da meno di tre anni». Esso ha quindi applicato l’articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014, rettificato dal regolamento di rettifica, e ha constatato che le ricorrenti nel procedimento principale non soddisfacevano tutti i criteri di ammissibilità alla data delle loro domande. 28. Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto ricorsi per cassazione dinanzi alla Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania), il giudice del rinvio. 29. Esse sostengono, in primo luogo, che le decisioni di recupero si fondano sulla modifica introdotta dal regolamento di rettifica, intervenuta nel marzo 2021, più di tre mesi dopo la firma del contratto e più di due mesi dopo l’utilizzo delle sovvenzioni per l’acquisto di attrezzature necessarie alle imprese. Esse contestano quindi al giudice di primo grado di aver proceduto ad un’applicazione retroattiva di tale disposizione. 30. In secondo luogo, le ricorrenti nel procedimento principale contestano la nozione di «versione originale del regolamento», che figura nella motivazione della sentenza di primo grado. Esse ritengono che tale nozione sia priva di fondamento giuridico, dal momento che la lingua rumena è una delle lingue ufficiali dell’Unione, al pari di ciascuna delle altre 23 lingue. 31. In terzo luogo, esse rilevano che, alla data della firma del contratto di finanziamento, la versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 era in vigore senza modifiche da oltre sei anni e che il testo di tale regolamento era perfettamente conforme a tutti gli altri atti normativi rilevanti nel caso di specie, in particolare al decreto n. 1060/2857/2020, che riportava un testo identico. Esse sostengono di aver presentato la propria domanda di aiuto di Stato, di aver firmato il contratto di finanziamento e di averlo eseguito in buona fede in presenza di tali circostanze. 32. Il giudice del rinvio ritiene di dover decidere sulla questione se l’adozione di un regolamento, vale a dire il regolamento di rettifica, che rettifichi una versione linguistica ufficiale di un regolamento dell’Unione abbia come effetto l’applicazione retroattiva della versione rettificata a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento iniziale, o se essa produca effetti solo a partire dall’entrata in vigore del regolamento di rettifica. 33. Esso si chiede inoltre se, in un contesto quale quello della presente causa, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostino al recupero dell’aiuto di Stato concesso nel rispetto delle condizioni inizialmente indicate nella versione in lingua rumena. 34. Esso osserva, infine, che la giurisprudenza nazionale non è uniforme su tali questioni. 35. In tali circostanze, la Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’adozione di un regolamento di rettifica della versione ufficiale in lingua rumena di un regolamento dell’Unione europea, ossia il [regolamento di rettifica], abbia come effetto l’applicazione retroattiva della versione rettificata, sin dall’entrata in vigore del regolamento iniziale, o produca effetti esclusivamente per il futuro, successivamente all’entrata in vigore del regolamento di rettifica, nel caso in cui le autorità nazionali abbiano concesso un aiuto di Stato conformemente alle condizioni disciplinate dalla versione iniziale in lingua rumena del regolamento n. 651/2014, e abbiano chiesto, a seguito dell’entrata in vigore del [regolamento di rettifica], il recupero dell’aiuto di Stato concesso. 2) Se l’equivalenza delle versioni linguistiche di un regolamento dell’Unione europea implichi che le autorità nazionali di uno Stato membro possono invocare, nei confronti di un beneficiario di un aiuto di Stato concesso conformemente alla versione iniziale in lingua rumena del regolamento n. 651/2014, le disposizioni del [regolamento di rettifica] che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 per chiedere il recupero dell’aiuto di Stato, in assenza di qualsiasi colpa del beneficiario dell’aiuto. 3) Se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che essi ostano al recupero dell’aiuto di Stato concesso nel rispetto delle condizioni previste inizialmente nella versione linguistica in lingua rumena, condizioni che tuttavia non esistevano anche nelle altre versioni linguistiche del regolamento n. 651/2014, e la rettifica è tuttavia intervenuta mediante il [regolamento di rettifica] anche nella versione in lingua rumena dopo la concessione dell’aiuto di Stato». 36. Con decisione del presidente della Corte del 22 luglio 2024, le cause C‑416/24 e C‑417/24 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza. 37. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte. Non si è tenuta alcuna udienza. IV. Analisi A. Osservazioni preliminari 38. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento di rettifica comporti l’applicazione retroattiva della versione linguistica corretta a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 651/2014 da esso corretto o se esso produca effetti solo per il futuro. 39. Con la sua seconda questione pregiudiziale, esso chiede, in sostanza, se il principio di equivalenza delle versioni linguistiche consenta a uno Stato membro di invocare, nei confronti del beneficiario di un aiuto di Stato concesso sulla base della versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014, la versione di detto regolamento corretta dal regolamento di rettifica al fine di chiedere il recupero di tale aiuto. 40. Infine, con la sua terza questione pregiudiziale, esso chiede, in sostanza, di stabilire se i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto possano essere interpretati nel senso di consentire al beneficiario di un aiuto di Stato concesso sulla base di una versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014 di sottrarsi all’obbligo di recupero dell’aiuto in questione. 41. A mio avviso, la prima questione è di principio e mira a individuare gli effetti nel tempo di un regolamento di rettifica che corregge un errore di traduzione nel regolamento n. 651/2014. La seconda e la terza questione, invece, si concentrano sulle implicazioni pratiche di un tale regolamento di rettifica per quanto riguarda le misure di aiuto che sono state concesse sulla base della versione errata da esso corretta. In altri termini, entrambe riguardano la questione della portata di un tale regolamento di rettifica, che può essere pienamente determinata solo esaminando la possibilità, sia per lo Stato membro la cui lingua ufficiale era quella della versione errata del regolamento n. 651/2014, sia per i singoli, di avvalersi della correzione prevista da tale regolamento di rettifica, e a partire da quale momento. 42. In tali circostanze, ritengo opportuno esaminare in primo luogo la prima questione pregiudiziale, prima di analizzare, congiuntamente, la seconda e la terza questione pregiudiziale. B. Sulla prima questione pregiudiziale 43. Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il regolamento di rettifica debba essere interpretato nel senso che esso si applica retroattivamente a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 651/2014. 44. [OSCURATO:PERSONA] sostiene a tal proposito che il regolamento di rettifica prevede, al suo articolo 2, che esso entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale. Detto regolamento avrebbe quindi effetto solo per il futuro. Tuttavia, ciò non significherebbe che, nel periodo compreso tra l’entrata in vigore dell’atto iniziale e l’entrata in vigore dell’atto di rettifica, si debbano applicare norme diverse a seconda della versione linguistica in questione, in quanto ciò pregiudicherebbe l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione. 45. Se la posizione della [OSCURATO:PERSONA] sembra, prima facie , piuttosto complessa, ciò è dovuto, a mio avviso, al fatto che non è facile fornire una risposta univoca alla questione degli effetti nel tempo di un regolamento di rettifica volto a correggere un errore di traduzione in una versione linguistica del regolamento n. 651/2014, in assenza di un’analisi più dettagliata dei principi che regolano la pubblicazione degli atti di diritto derivato nell’Unione e la conseguente applicazione, in particolare alla luce della natura specifica del regime linguistico dell’Unione ( 13 ). 46. Ritengo pertanto utile ripercorrere brevemente tali principi ( 14 ) nonché la relativa giurisprudenza, prima di esaminare la questione degli effetti nel tempo di un regolamento, quale il regolamento di rettifica di cui al procedimento principale, volto a rettificare un errore di traduzione in un regolamento iniziale. 1. Principi relativi alla pubblicazione degli atti del diritto dell’Unione e alla loro successiva applicazione 47. Innanzitutto, la necessità di pubblicare gli atti del diritto dell’Unione risulta dalla formulazione stessa del Trattato FUE. Come sottolinea la Corte, dalle disposizioni dell’articolo 297 TFUE emerge che un regolamento può produrre effetti giuridici soltanto se è stato pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale ( 15 ). 48. Oltre che dalla lettera stessa dei trattati, tale obbligo di pubblicazione deriva logicamente dal principio della certezza del diritto, che impone che una normativa dell’Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa prescrive loro ( 16 ). 49. Inoltre, se la necessità di pubblicare un atto per ragioni di certezza del diritto è un imperativo comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri, essa si esprime in modo particolare per quanto riguarda il diritto dell’Unione, in ragione del contesto linguistico in cui esso è destinato ad applicarsi. 50. Infatti, i trattati prevedono che i testi redatti in ciascuna delle lingue ufficiali facciano ugualmente fede, mentre il regolamento n. 1 dispone che i regolamenti siano redatti nelle lingue ufficiali. Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, a tutte le versioni linguistiche di un testo dell’Unione va riconosciuto, per principio, lo stesso valore ( 17 ). Tale principio di equivalenza delle versioni linguistiche, inerente alla certezza del diritto, presuppone quindi che per uno Stato membro la cui lingua è una lingua ufficiale dell’Unione, la pubblicazione regolare di un regolamento deve essere intesa come la pubblicazione di tale atto, in tale lingua, nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale ( 18 ) e che, inoltre, una siffatta pubblicazione regolare è una condizione di opponibilità del testo in questione alle persone fisiche e giuridiche ( 19 ). 51. Oltre a garantire la certezza del diritto, un tale principio permette di assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione, poiché ne deriva che ad ogni versione linguistica di un medesimo testo pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale sia attribuito lo stesso significato in ciascuno Stato membro e che ad una versione linguistica di una disposizione del diritto dell’Unione non possa essere attribuito un carattere prioritario rispetto a un’altra versione linguistica ( 20 ). Secondo la giurisprudenza della Corte, l’equivalenza delle versioni linguistiche, poiché consente un’applicazione e un’interpretazione uniformi del diritto dell’Unione, implica anche che, in caso di divergenze tra le diverse versioni linguistiche di una disposizione, quest’ultima debba essere interpretata in funzione dell’economia e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento ( 21 ). 52. Infine, nella misura in cui, come ho sottolineato, la pubblicazione di un atto del diritto dell’Unione implica che tale atto produca effetti giuridici, essa consente anche, come regola generale, di determinare il momento in cui tali effetti entrano in vigore. Infatti, l’articolo 297 TFUE stabilisce che gli atti del diritto dell’Unione entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 53. La Corte ammette, tuttavia, una certa attenuazione quanto alla decorrenza dell’efficacia di un atto del diritto dell’Unione in relazione alla sua pubblicazione. Essa dichiara, infatti, che, per garantire l’osservanza dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, le norme dell’Unione di diritto sostanziale devono interpretarsi nel senso che si possono applicare a situazioni acquisite anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto in quanto dalla lettera, dallo scopo o dalla sistematica di tali norme risulti chiaramente che dev’essere loro attribuita una tale efficacia ( 22 ). 54. In altri termini, l’irretroattività di un atto del diritto dell’Unione rimane il principio, essendo i suoi effetti subordinati alla sua pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale. Tuttavia, in alcuni casi eccezionali e a condizioni rigorosamente definite dalla giurisprudenza, è ammissibile che un atto del diritto dell’Unione produca effetti giuridici in un momento precedente alla sua pubblicazione. 2. Gli effetti nel tempo del regolamento di rettifica 55. Si ricorda che, nella fattispecie, il regolamento di rettifica mira a correggere un errore di traduzione nella versione rumena del regolamento n. 651/2014 per quanto riguarda la definizione dell’ambito dei potenziali beneficiari di alcuni aiuti di Stato. In altri termini, l’errore di traduzione ha comportato un errore sostanziale nella disposizione di cui trattasi, senza tuttavia che tale errore comportasse, prima facie , una difficoltà di interpretazione del testo, essendo la sua formulazione chiara, sebbene errata. 56. Il regolamento di rettifica consente quindi di allineare la versione rumena del regolamento n. 651/2014 alle altre versioni linguistiche e di correggere l’errore sostanziale che ne derivava. 57. Occorre quindi stabilire se tale correzione debba essere considerata come produttiva di effetti soltanto per il futuro, successivamente alla sua entrata in vigore, o se essa possa essere interpretata nel senso che la versione rumena del regolamento n. 651/2014 debba essere letta nella sua versione corretta a partire dall’entrata in vigore del regolamento n. 651/2014 e, quindi, anteriormente a quella del regolamento di rettifica. 58. Come rileva la [OSCURATO:PERSONA], il regolamento di rettifica prevede, al suo articolo 2, la data della sua entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale. Tuttavia, come ho sottolineato ( 23 ), la giurisprudenza della Corte ammette che il momento di entrata in vigore di un atto non coincida necessariamente con quello di decorrenza dei suoi effetti, in quanto a tale atto può essere riconosciuto, a determinate condizioni, un effetto retroattivo. 59. Mi sembra che tale ipotesi ricorra nel caso di specie. Infatti, da un lato, non vi è dubbio che, correggendo l’errore di traduzione presente nella versione rumena del regolamento n. 651/2014 mediante l’adozione del regolamento di rettifica, l’intenzione del legislatore fosse quella di permettere che la sostanza della versione rumena non differisse più, erroneamente, dalle altre versioni linguistiche. In altri termini, il regolamento di rettifica persegue un obiettivo di interesse generale, vale a dire la coerenza delle diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, il che giustifica che esso venga interpretato come produttivo di effetti retroattivi ovvero, più precisamente, decorrenti dall’entrata in vigore del regolamento n. 651/2014 da esso corretto. Dall’altro lato, l’effetto retroattivo del regolamento di rettifica risulta parimenti evidente dalla sua finalità, dal momento che il suo scopo è precisamente quello di allineare tutte le versioni linguistiche del regolamento n. 651/2014, eliminando dalla versione rumena un errore di traduzione. Non sarebbe quindi né efficace né coerente ritenere che tale correzione sia valida solo per il futuro, così lasciando sussistere delle divergenze per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del regolamento n. 651/2014 e l’entrata in vigore del regolamento di rettifica. 60. In tali circostanze, ritengo che occorra rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che il regolamento di rettifica deve essere interpretato come avente effetto retroattivo, in quanto l’errore nella versione rumena del regolamento n. 651/2014 cui esso fa riferimento dovrebbe essere considerato come corretto a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo regolamento. C. Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale 61. Con la sua seconda e la sua terza questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento di rettifica che corregge la versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 debba essere interpretato nel senso che gli aiuti concessi sulla base della versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014 devono essere oggetto di recupero. 62. Più in generale, tali due questioni sollevano la questione della possibilità, tanto per lo Stato membro quanto per i singoli, di avvalersi del regolamento di rettifica e, in caso positivo, a partire da quale data. 63. Orbene, non credo che dal solo effetto retroattivo si possa dedurre che uno Stato membro abbia la possibilità di avvalersi del regolamento di rettifica per esigere il recupero degli aiuti concessi sulla base della versione errata del regolamento n. 651/2014. Come ho esposto, il principio di interpretazione e di applicazione uniformi del diritto dell’Unione non è l’unico principio che regola la questione della pubblicazione e dell’applicazione degli atti del diritto dell’Unione. Esso deve essere conciliato con altri principi, tra i quali il principio della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. 1. Sul principio di certezza del diritto a) Le diverse implicazioni del principio di certezza del diritto 64. Devo sottolineare che l’invocazione del principio di certezza del diritto non consente, di per sé, di apportare una risposta chiara alla questione della portata del regolamento di rettifica senza prima precisare i profili di tale principio. Infatti, mi sembra che il principio di certezza del diritto possa, a seconda del caso di specie e della persona che lo invoca, portare a soluzioni diverse ( 24 ). 65. Più precisamente, essendo il principio di certezza del diritto all’origine, nel contesto dell’Unione, sia del principio di equivalenza delle versioni linguistiche sia di quello di interpretazione e di applicazione uniformi del diritto dell’Unione, la sua invocazione potrebbe portare, nel caso di specie, a due conclusioni opposte. Infatti, le istituzioni dell’Unione, così come la [OSCURATO:PERSONA] nelle sue osservazioni scritte, farebbero prevalere la necessità di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi del diritto dell’Unione al fine di dichiarare che il regolamento n. 651/2014 in lingua rumena debba, alla luce del principio di certezza del diritto, essere letto, a partire dalla sua entrata in vigore, secondo la versione corretta dal regolamento di rettifica. 66. Al contrario, i singoli in tale Stato membro invocherebbero il principio di certezza del diritto per avvalersi della versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014, anteriormente alla sua correzione da parte del regolamento di rettifica. A mio avviso, è su tale concezione del principio di certezza del diritto che occorre basarsi per rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, in quanto, da un lato, esse mirano precisamente a determinare gli effetti del regolamento di rettifica sulla situazione giuridica dei singoli in Romania e, dall’altro, il principio di certezza del diritto, garante di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi del diritto dell’Unione, è, nel caso di specie, limitato, per le ragioni che esporrò. b) La certezza del diritto a beneficio dei singoli 67. Dal principio di certezza del diritto deriva che soltanto un atto regolarmente pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale può essere opposto alle persone fisiche e giuridiche di uno Stato membro e che, per uno Stato membro, la pubblicazione regolare di tale atto dev’essere intesa come la sua pubblicazione nella lingua di tale Stato membro ( 25 ). 68. A mio avviso, da tale giurisprudenza si possono trarre due conclusioni nel caso di specie. 69. Da un lato, ne deriva che il regolamento n. 651/2014, nella sua versione rumena viziata da un errore di traduzione, era stato pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], facendo quindi fede al pari di tutte le altre versioni linguistiche negli altri Stati membri. 70. Dall’altro, e a contrario , ne deriva anche, a mio avviso, che, in tale situazione, la modifica apportata dal regolamento di rettifica, a prescindere dai suoi eventuali effetti retroattivi, non è opponibile alle persone fisiche e giuridiche che si sono basate sulla versione rumena errata, ma pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale e facente fede, del regolamento n. 651/2014 ( 26 ). c) L’impossibilità di ricorrere a un’interpretazione sistematica e teleologica ai fini di un’interpretazione e di un’applicazione uniformi del diritto dell’Unione 71. Il fatto che, prima dell’entrata in vigore del regolamento di rettifica, esistesse una divergenza tra le versioni linguistiche non può modificare tale constatazione. Infatti, sebbene, in caso di divergenze tra le diverse versioni linguistiche, la giurisprudenza imponga, al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del diritto dell’Unione, di interpretare la disposizione in questione «in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento» ( 27 ), non credo che una tale interpretazione sia possibile nel caso di specie. Il ricorso a un’interpretazione sistematica e teleologica non è, a mio avviso, illimitato, anche se il suo scopo è quello di assicurare l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione, in quanto espressione del principio di certezza del diritto. 72. In tal senso, osservo che la Corte ha sviluppato tale giurisprudenza in casi di difficoltà interpretative di una disposizione, che giustificano l’esame di diverse versioni linguistiche e, in caso di divergenze, il ricorso a un’interpretazione teleologica e sistematica. Tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Come ho sottolineato, la disposizione errata nella versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 era chiara e non comportava alcuna difficoltà di interpretazione. Orbene, come dichiarato dalla Corte, sebbene una tale interpretazione sia in linea di principio possibile per risolvere un’ambiguità di redazione, essa non può avere il risultato di privare di qualsiasi effetto utile la formulazione chiara e precisa di una disposizione ( 28 ). In altri termini, l’interpretazione sistematica e teleologica non può portare ad alterare o a ignorare il significato univoco di una disposizione che risulta chiaramente dal suo testo. 73. Invero, si potrebbe sostenere che, nel caso di uno Stato membro che abbia applicato una disposizione errata di un atto del diritto dell’Unione, il suo status gli conferisce un certo grado di conoscenza della normativa che gli consente di presumere che una disposizione chiara possa comunque essere errata nella sua versione linguistica, alla luce del suo contesto e della sua finalità. Per contro, una tale conoscenza non può essere presunta per quanto riguarda i singoli, con la conseguenza che le persone fisiche o giuridiche non possono essere tenute a verificare le altre versioni linguistiche di una disposizione dalla chiara formulazione e a ricercarne la finalità e il contesto in cui si inserisce, anche se non vi è nulla nel testo stesso della disposizione che dia adito a qualsivoglia difficoltà interpretativa. 74. In tali circostanze, solamente la formulazione della disposizione nella versione rumena, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale prima che fosse corretta dal regolamento di rettifica, sarebbe opponibile alle persone fisiche e giuridiche di tale Stato membro. Correlativamente, ne deriva che il regolamento di rettifica non dovrebbe, prima della sua entrata in vigore, essere opponibile alle persone fisiche e giuridiche di tale Stato membro che hanno beneficiato di misure di aiuto concesse sulla base della versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014. 75. Ciò è tanto più vero alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento. 2. Sul principio di tutela del legittimo affidamento 76. La Corte dichiara costantemente che il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento presuppone che all’interessato siano state fornite, da parte delle autorità competenti dell’Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili ( 29 ). Infatti, il diritto di cui sopra spetta a qualsiasi soggetto nel quale un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto nascere fondate aspettative. Costituiscono assicurazioni siffatte, indipendentemente dalla forma in cui vengono comunicate, eventuali informazioni precise, incondizionate e concordanti ( 30 ). 77. Per quanto riguarda il regime degli aiuti di Stato, la giurisprudenza è tuttavia restrittiva. La Corte dichiara infatti che, tenuto conto del carattere imperativo del controllo sugli aiuti statali effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della procedura prevista all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, le imprese beneficiarie di un aiuto possono, in linea di principio, nutrire un legittimo affidamento quanto alla regolarità dell’aiuto soltanto qualora questo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista da tale articolo ( 31 ). In particolare, quando un aiuto è stato messo ad esecuzione senza previa notifica alla [OSCURATO:PERSONA] ed è pertanto illegittimo in forza dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, il beneficiario dell’aiuto in questione non può, in quel momento, nutrire alcun legittimo affidamento quanto alla regolarità della concessione del medesimo ( 32 ). 78. Sempre secondo una costante giurisprudenza, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato di fronte ad una precisa disposizione di un testo giuridico dell’Unione, e il comportamento di un’autorità nazionale incaricata di applicare il diritto dell’Unione, il quale sia in contrasto con quest’ultimo, non può legittimare, in capo a un operatore economico, un legittimo affidamento quanto all’ottenimento di un trattamento contrario al diritto dell’Unione stesso ( 33 ). 79. Tuttavia, al contempo, la Corte riconosce la possibilità, per il beneficiario di un aiuto illegittimamente concesso, di invocare circostanze eccezionali sulle quali egli ha potuto fondare il proprio affidamento nella natura regolare dell’aiuto e di opporsi, conseguentemente, al suo recupero ( 34 ). 80. Come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], mi sembra che tale ipotesi ricorra nel caso di specie. Infatti, da un lato, la versione rumena del regolamento n. 651/2014 contenente un errore sostanziale è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] ufficiale, così facendo fede in tale Stato membro e potendo quindi creare nei beneficiari dell’aiuto un affidamento nel fatto di essere effettivamente inclusi nell’ambito dei beneficiari delle misure in questione. Dall’altro lato, rilevo che le disposizioni nazionali, sulla base delle quali sono state concesse le misure di aiuto, non solo riproducono l’esatta formulazione del regolamento n. 651/2014 nella sua versione rumena errata, ma sono state anche approvate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sottolineo inoltre che la responsabilità della regolare pubblicazione dei testi nella [OSCURATO:PERSONA] spetta alle istituzioni dell’Unione. In tali circostanze, ritengo che l’errore in base al quale sono stati versati gli aiuti ai beneficiari non fosse imputabile solo alle autorità rumene, il cui comportamento dovrebbe essere considerato contrario al diritto dell’Unione, ma anche alla [OSCURATO:PERSONA]. L’amministrazione dell’Unione ha quindi fatto nascere, tramite precise assicurazioni, fondate aspettative sulla legittimità delle misure di aiuto concesse. 81. A mio avviso, il principio di tutela del legittimo affidamento osta al recupero di un aiuto concesso sulla base di una versione linguistica errata del regolamento n. 651/2014, corretta dal regolamento di rettifica. 3. Conclusione sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale 82. Da quanto precede risulta che, a mio avviso, occorra rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale nel senso che il regolamento di rettifica che corregge la versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla sua opponibilità ai singoli di tale Stato membro che abbiano beneficiato di misure di aiuto concesse sulla base della versione errata del regolamento n. 651/2014 prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che lo Stato membro non può invocarlo al fine di esigere il recupero di tali aiuti. V. Conclusione 83. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Curtea de Apel Bacău (Corte d’appello di Bacău, Romania): 1) Il regolamento (UE) 2021/452 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 marzo 2021, che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, deve essere interpretato nel senso che: esso ha effetto retroattivo, in quanto l’errore nella versione in lingua rumena del regolamento n. 651/2014 a cui fa riferimento deve essere considerato come corretto a partire dall’entrata in vigore di quest’ultimo. 2) Il regolamento 2021/452, letto alla luce dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, deve essere interpretato nel senso che: non è opponibile ai singoli che, prima della sua entrata in vigore, abbiano beneficiato di misure di aiuto concesse dalla Romania sulla base della versione in lingua rumena errata del regolamento n. 651/2014, con la conseguenza che tale Stato membro non può invocarlo al fine di esigere il recupero di tali aiuti. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ( GU 2014, L 187, pag. 1 ). ( 3 ) Il corsivo è mio. ( 4 ) Il corsivo è mio. ( 5 ) Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] del 15 marzo 2021 che rettifica la versione in lingua rumena del regolamento (UE) n. 651/2014 della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ( GU 2021, L 89, pag. 1 ). ( 6 ) Decisione del 27 agosto 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.58166 (2020/N) – Romania - COVID-19: Sostegno alle PMI e alle grandi imprese al fine di superare la crisi economica causata dalla pandemia da COVID‑19 ( GU 2020, C 302, pag. 1 ). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 702/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1857/2006 ( GU 2014, L 193, pag. 1 ). ( 8 ) Regolamento (UE) n. 1388/2014 della [OSCURATO:PERSONA], del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura ( GU 2014, L 369, pag. 37 ). ( 9 ) [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 705 del 6 agosto 2020. ( 10 ) [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 835 dell’11 settembre 2020. ( 11 ) Direttiva del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio ( GU 2013, L 182, pag. 19 ). ( 12 ) [OSCURATO:PERSONA] al României , parte I, n. 902 del 5 ottobre 2020. ( 13 ) Si ricorda che l’Unione ha 24 lingue ufficiali e che il suo regime linguistico è definito dal regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ( GU 1958, 17, pag. 385 ). ( 14 ) Per un’analisi dettagliata di tali principi, v. Bobek, M., «[OSCURATO:PERSONA] of Babel: the Enforcement of EC [OSCURATO:PERSONA] in the Languages of the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , vol. 9, 2006‑2007, nonché Kalėda S.L., Przejęcie prawa wspólnotowego przez nowe państwo członkowskie: zagadnienia przejściowe i międzyczasowe , WPiPG, Varsavia, 2003. ( 15 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 , punto 33 ). ( 16 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 , punto 38 ). ( 17 ) Sentenze del 20 novembre 2003, Kyocera ( C‑152/01 , EU:C:2003:623 , punto 32 ), e del 15 giugno 2023, Saint-[OSCURATO:PERSONA] (Riconoscimento di un’organizzazione di produttori) ( C‑183/22 , EU:C:2023:486 , punto 28 ). ( 18 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 , punto 34 ). ( 19 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 , punto 37 ). ( 20 ) Sentenze del 14 dicembre 2023, Rivière e a./Parlamento ( C‑767/21 P , EU:C:2023:987 , punto 47 ), nonché del 28 novembre 2024, Másdi ( C‑169/23 , EU:C:2024:988 , punto 42 ). ( 21 ) Sentenze del 28 novembre 2024, Másdi ( C‑169/23 , EU:C:2024:988 , punto 42 ), e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Nozione di primo periodo di impegno iniziale) ( C‑612/23 , EU:C:2025:82 , punto 31 ). ( 22 ) Sentenze del 21 dicembre 2021, Skarb Państwa (Copertura dell’assicurazione autoveicoli) ( C‑428/20 , EU:C:2021:1043 , punto 33 ), e del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks ( C‑267/20 , EU:C:2022:494 , punto 31 ). V., altresì, sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada nel Mediterraneo) ( C‑611/17 , EU:C:2019:332 , punto 106 ). ( 23 ) V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni. ( 24 ) In tal senso, M. Bobek descrive il principio di certezza del diritto come un «guscio vuoto» il cui contenuto varia a seconda dei valori alla base della sua applicazione. V. Bobek, M., «[OSCURATO:PERSONA] of Babel: the Enforcement of EC [OSCURATO:PERSONA] in the Languages of the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , op. cit. pag. 14. ( 25 ) Sentenza dell’11 dicembre 2007, Skoma‑Lux ( C‑161/06 , EU:C:2007:773 , punti 34 e 37 ). ( 26 ) Su tale punto, v. Kowalik‑Bańczyk, K., «Art. 297», in Kornobis-Romanowska, D., Łacny, J., Wróbel, A., Traktat o funkcjonowaniu [OSCURATO:PERSONA]. Komentarz. Tom III (articoli da 223 a 358) , 2012, Varsavia. ( 27 ) Sentenze del 28 novembre 2024, Másdi ( C‑169/23 , EU:C:2024:988 , punto 42 ), e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (Nozione di primo periodo di impegno iniziale) ( C‑612/23 , EU:C:2025:82 , punto 31 ). ( 28 ) Sentenze del 21 marzo 2024, Gjensidige ( C‑90/22 , EU:C:2024:252 , punto 58 ), e del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) ( C‑47/23 , EU:C:2024:954 , punto 141 ). ( 29 ) Sentenze del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 97 ), e del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Contingente di pesca del pesce spada nel Mediterraneo) ( C‑611/17 , EU:C:2019:332 , punto 112 ). ( 30 ) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 97 ). ( 31 ) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 98 ). ( 32 ) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 98 ). ( 33 ) Sentenza del 5 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑349/17 , EU:C:2019:172 , punto 104 ). ( 34 ) Sentenza del 20 settembre 1990, [OSCURATO:PERSONA]/Germania ( C‑5/89 , EU:C:1990:320 , punto 16 ).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 651/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris