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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31946/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo per mezzo del quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. risulta generico e manifestamente infondato oltre che riproduttivo di deduzioni adeguatamente confutate dalla Corte di merito che ha fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, e ciò sia in considerazione delle concrete modalità della condotta essendo l'evasione c:onsistita in un allontanamento per un consistente arco temporale, sia per la personalità dell'imputato (già gravato da altri procedimenti personali della stessa specie); osservato che detti elementi, unitariamente apprezzati, danno conto della non tenue offensività del fatto e rendono palese le ragioni del rigetto della relativa richiesta che il ricorrente vorrebbe confutare per mezzo di preclusi riferimenti in fatto tali da ridimensionare la vicenda; rilevato che, egualmente riproduttivo di analoga censura adeguatamente contrastata risulta il motivo teso a prospettare violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'applicata recidiva, avendo i Giudici di merito correttamente evidenziato la non occasionale condotta di reato indicativa del modus vivendi, tanto da fondare un giudizio di aggravata pericolosità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo per mezzo del quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. risulta generico e manifestamente infondato oltre che riproduttivo di deduzioni adeguatamente confutate dalla Corte di merito che ha fornito ineccepibile risposta sul perché non potesse riconoscersi la citata causa di non punibilità, e ciò sia in considerazione delle concrete modalità della condotta essendo l'evasione c:onsistita in un allontanamento per un consistente arco temporale, sia per la personalità dell'imputato (già gravato da altri procedimenti personali della stessa specie); osservato che detti elementi, unitariamente apprezzati, danno conto della non tenue offensività del fatto e rendono palese le ragioni del rigetto della relativa richiesta che il ricorrente vorrebbe confutare per mezzo di preclusi riferimenti in fatto tali da ridimensionare la vicenda; rilevato che, egualmente riproduttivo di analoga censura adeguatamente contrastata risulta il motivo teso a prospettare violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'applicata recidiva, avendo i Giudici di merito correttamente evidenziato la non occasionale condotta di reato indicativa del modus vivendi, tanto da fondare un giudizio di aggravata pericolosità; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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