CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 29626/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11974/2013 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., corrente in Surano (LE), in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della PUGLIA, n. 89/24/11,depositata il 21/03/2011. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate di Maglie iscrisse a ruolo, a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]., la somma di € 19.771,00 in seguito ad un TEMPESTIVITA’ APPELLO ACCERTAMENTO controllo automatizzato della dichiarazione mod. 760, anno d’imposta 1994, per omesso versamento dell’imposta sul patrimonio netto delle società, di cui al d. l. 30 settembre 1992, n.394. In data 28 agosto 2001 l’agente della riscossione procedeva alla notifica della cartella esattoriale, che veniva impugnata davanti alla CTP di Lecce, la quale accoglieva il ricorso dichiarando illegittima la pretesa fiscale. 2. L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza e la CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione per asserita decadenza dal relativo termine. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affidando lo stesso ad un unico motivo. 3. Con ordinanza interlocutoria resa in data 24 novembre 2021, comunicata in data 28 gennaio 2022, questa Corte assegnava termine per la rinnovazione della notificazione, essendo quella originaria affetta da nullità in quanto effettuata ai sensi dell’art. 8, l. 20 novembre 1982, n. 890, non consentita nei confronti delle persone giuridiche, come disposto dall’ultimo comma dell’art.145 cod. proc. civ. L’Avvocatura dello Stato ha prodotto, in data 22 marzo 2022, la prova dell’avvenuta regolare notifica effettuata a mezzo p.e.c., effettuata in data 8 marzo 2022, ai sensi degli artt. 3-bis, l. 21 gennaio 1994, n. 53 e 55, l. 18 giugno 2009, n. 69, il tutto in ottemperanza all’ordinanza sopra indicata. Considerato che: 1. C on l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denunzia, in relazione all'art. 360, primo comma, n um . 4 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16, l. 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art.51, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 327, cod. proc. civ. In effetti allega la parte ricorrente come in base all’art. 16, comma 6, l. n.289/2002, i termini per la proposizione dell’appello relativamente alle “liti fiscali pendenti”, siano stati sospesi fino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non abbia presentato istanza di trattazione. Orbene nella specie il contribuente non si era costituito in appello e questo veniva proposto in data 5 febbraio 2004, pertanto entro i termini suddetti. 2. Il motivo è fondato e va accolto. Nella specie infatti l’art. 16, l. n.289/2002, ha disposto la sospensione dei termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi in cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione per le liti fiscali pendenti fino al 1° giugno 2004.In particolare, la lite in questione era senz’altro pendente al momento dell’entrata in vigore della legge, dal momento che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 8 luglio 2002 e non era stata oggetto di notifica, per cui era appunto pendente il termine per appellare. Quanto alla natura di lite fiscale, effettivamente la controversia ha ad oggetto una cartella esattoriale, ma questa appunto non ha natura di mero atto di riscossione, dal momento che nello stesso atto d’appello si dà atto di come il ricorso in primo grado fosse relativo ad omesso versamento dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, dal contribuente liquidata in dichiarazione e non versata per l’anno 1994. Dunque, come del resto emerge dallo stesso tenore del ricorso (che atteneva alla pretesa illegittimità della tassazione in oggetto), la cartella non era stata preceduta da altro atto autonomamente impugnabile, e pertanto la relativa lite era soggetta a definizione agevolata, ai sensi della citata l. n.289/2002, con conseguente sospensione dei termini per l’appello, che dunque deve ritenersi tempestivamente proposto. 3. Non avendo la sentenza impugnata minimamente affrontato, per effetto dell’accoglimento della questione pregiudiziale, il merito, la stessa dev’essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia in diversa composizione, cui va demandata anche la liquidazione delle spese. P.Q.M. Accoglie il ricorso disponendo la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Lecce, in diversa composizio